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Numero d'incarto:
52.1998.131
Data decisione, Autorità:
30.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00131
Lugano
30 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 maggio 1998 di
rappr.
da __________
contro
la
risoluzione 21 aprile 1998 (n. 1652) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 24 dicembre
1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia
di rinnovo di un permesso di lavoro per confinanti;
viste le risposte:
-
26 maggio 1998 del Servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato,
-
29 maggio 1998 della Sezione degli
stranieri;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadino
italiano residente a __________ in provincia di __________, ha iniziato
un'attività lucrativa nel Cantone Ticino il 21 maggio 1992 presso il Ristorante
__________ ad __________ come aiuto cucina e office. Il 1° dicembre 1992 è
stato assunto quale aiuto cucina dalla ditta __________ a __________. Il
permesso è stato in seguito più volte rinnovato.
b) Interrogato dalla Polizia cantonale il 28 novembre 1995 in
merito all'effettiva attività svolta in Ticino, l'interessato ha ammesso di
svolgere, all'incirca da due anni, le mansioni di "specialista
tuttofare", segnatamente riparazioni di impianti elettrici, idraulici,
lavori di falegnameria varia (riparazione tetti, porte e finestre),
allestimento delle vetrine dei negozi, riparazioni di cucine.
Preso atto di tali risultanze, il 19 dicembre 1995 la Sezione
degli stranieri ha risolto di revocare a __________ il permesso per confinanti
a partire dal 17 febbraio 1995 in quanto l'autorizzazione era stata rilasciata
unicamente per occuparsi quale aiuto cucina.
c) Il 10 gennaio 1996 l'interessato è insorto davanti al
Consiglio chiedendo l'annullamento della decisione dipartimentale. Pendente
causa il ricorrente, a seguito dell'effetto sospensivo al gravame concesso dal
Presidente del Governo cantonale, ha potuto continuare a svolgere la sua
attività presso la __________. Nell'estate 1996 la neocostituita __________ di
__________ ha rilevato dalla __________ la quasi totalità delle diverse
attività di panetteria, pasticceria e confiserie, assumendo buona parte delle
maestranze di quest'ultima e subentrando nel contratto di lavoro con __________
a partire dal 1° agosto 1996. L'interessato è stato altresì autorizzato a
lavorare, inizialmente tramite un permessino fino al 31 ottobre 1996 e in
seguito con un permesso per confinanti regolarmente rinnovato con prossima
scadenza fissata al 30 novembre 1997, presso la nuova ditta quale ausiliario
addetto alla manutenzione.
Il 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso
e confermato la decisione dipartimentale del 19 dicembre 1995 e ha ordinato
allo straniero di cessare l'attività lucrativa entro il 30 aprile 1997.
d) Avverso la predetta risoluzione del Consiglio di Stato
__________ ha presentato il 4 aprile 1997 alla medesima autorità un'istanza di
riesame e di interpretazione, che è stata respinta il 19 novembre 1997.
L'Esecutivo cantonale ha in sostanza ribadito che l'interessato aveva
abusivamente esercitato un'attività lucrativa sul territorio cantonale. Ha pure
considerato che con la conferma della decisione dipartimentale di revoca del
permesso di lavoro, era stata implicitamente decretata la cessazione di
qualsivoglia sua attività lavorativa in Ticino, sia quale aiuto cucina,
"specialista tuttofare" o, ancora, quale "ausiliario addetto
alla manutenzione". All'interessato è stato infine ordinato di cessare
l'attività lucrativa, autorizzata il 9 aprile 1997 pendente causa da parte del
Presidente del Governo cantonale, entro il 31 dicembre 1997.
B. Con decisione 24 dicembre
1997 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 26 novembre
1997 dalla __________ e da __________ volta al rinnovo del permesso di lavoro
per confinanti di quest'ultimo. L'autorità ha motivato la propria decisione
fondandosi sul rapporto della Polizia cantonale 28 novembre 1995 e sulla
risoluzione governativa 19 novembre 1997.
C. Adito da __________ e dalla
__________ che vi ravvisavano una violazione dei principi della buona fede,
dell'obbligo di motivazione, del "ne bis in idem" e, quest'ultima,
del diritto di essere sentita, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame
il 21 aprile 1998 e ha dichiarato la decisione definitiva.
In estrema sintesi, il Governo cantonale ha considerato infondate
le censure sollevate dai ricorrenti. Ha infine rinviato per economia di
giudizio alle conclusioni cui sono giunte le autorità amministrative nelle
precedenti decisioni.
Preso atto dell'esito della risoluzione governativa, il 29
aprile 1998 la Sezione degli stranieri ha ordinato all'interessato di cessare
la propria attività lucrativa, autorizzata durante la litispendenza dal
Presidente dell'Esecutivo cantonale il 21 gennaio precedente, entro il 15
maggio 1998.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di lavoro per confinanti per esercitare l'attività di ausiliario
addetto alla manutenzione alle dipendenze della __________.
Il ricorrente sostiene, in ordine, che il Tribunale adito è
competente a dirimere la vertenza. Nel merito, adduce che l'affermazione
inveritiera circa la reale natura dell'esercizio dell'attività lucrativa non
rivesterebbe particolare gravità e non sarebbe pertanto un motivo di revoca: il
mancato rinnovo del permesso non sarebbe dunque a suo dire giustificato.
Ritiene pure che la decisione impugnata violerebbe il principio della
proporzionalità e non rispetterebbe i criteri di equità con la conseguenza che
il provvedimento adottato sarebbe eccessivamente rigoroso.
E. Il 14 maggio 1998 la Sezione
degli stranieri ha comunicato al rappresentante del ricorrente che il termine
di cessazione dell'attività lavorativa rimaneva sospeso fino alla pronuncia di
questo Tribunale.
F. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri proponendo di dichiararlo irricevibile ed
adducendo ulteriori argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
G. Il 9 giugno 1998 il
ricorrente ha chiesto ulteriore scambio di allegati previa trasmissione di
copia della sentenza inedita del Tribunale federale del 30 ottobre 1997 in re
L.F. citata dalla Sezione degli stranieri nelle osservazioni al gravame che
conterrebbe elementi nuovi e rilevanti in ordine al concetto di soggiorno regolare.
A tale richiesta non è stato dato seguito dal momento che, come si vedrà in
seguito, il presente giudizio non si fonda sulle argomentazioni addotte dalla
Sezione degli stranieri nella propria risposta.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del 12 marzo 1997).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto. Il frontaliero non ha, di
regola, diritto a ottenere la proroga del proprio permesso (cfr. art. 4 LDDS;
DTF 119 Ib 8e consid. 1a con rinvii; STF inedita 18 marzo 1994 in re F. e M.
consid. 2b).
1.3. In concreto, le autorità inferiori si sono limitate a
respingere la domanda volta al rilascio di un nuovo permesso per frontalieri.
In tali circostanze, il rimedio esperito è ammissibile unicamente se __________
possiede un diritto a vedersi concedere il permesso sollecitato in base a
particolari disposizioni di un trattato internazionale o di diritto federale.
Tale premessa non è però adempiuta: in effetti, potrebbero essere presi in
considerazione solo l'art. 23 cpv. 1 bis OLS e l'art. 11 dell'Accordo tra la
Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera
del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). Sennonché, tali disposti disciplinano il
rinnovo del permesso solo per gli stranieri che lavorano, rispettivamente,
risiedono in Svizzera da almeno 5 anni. Nella fattispecie, il permesso di cui
disponeva l'insorgente è infatti venuto a scadere il 16 febbraio 1995 a seguito
della decisione di revoca pronunciata dalla Sezione degli stranieri il 19
dicembre 1995, ovvero meno di 5 anni dopo l'inizio dell'attività
dell'interessato (21 maggio 1992). Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente,
il successivo periodo intercorso fino al 30 novembre 1997 durante il quale egli
ha beneficiato del rinnovo dell'autorizzazione per continuare a lavorare in
Ticino quale frontaliero non può essere preso in considerazione. Il Tribunale
Federale ha già avuto modo di considerare a tale proposito (STF inedita 14
luglio 1994 in re M. consid. 3b) che il periodo durante il quale lo straniero
continua a lavorare in Svizzera, come nel caso in esame in virtù dell'effetto
sospensivo concesso ai successivi gravami da lui interposti non può infatti
venire computato. In simili circostanze, non occorre pertanto vagliare se la
soluzione sarebbe stata diversa qualora, dall'inizio dell'attività in Svizzera
dell'interessato il 21 maggio 1992 allo scadere del suo permesso, fossero
trascorsi più di 5 anni.
Con il che il ricorso va dichiarato irricevibile senza
ulteriore disamina.
- Spese e tassa di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 11 Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei
lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 e il relativo Protocollo; 1,
4, 9 LDDS; 23 cpv. 1 bis OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.– è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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