AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.143
Data decisione, Autorità:
13.11.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00143
Lugano
13 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 20 maggio 1998 di
patrocinato
dallo st.leg. __________
contro
la
risoluzione 29 aprile 1998 (n. 1836) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 febbraio 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
italiano, è entrato in Svizzera il 13 settembre 1980 a seguito del matrimonio
contratto il 2 agosto precedente avanti allo stato civile di __________ (prov.
di __________, Italia) con __________, cittadina italiana domiciliata in
Svizzera. Egli ha pertanto ottenuto un permesso di dimora e, a partire dal 13
settembre 1985, un permesso di domicilio con ultimo termine di controllo
fissato al 13 settembre 1997. Durante il matrimonio sono nate __________ e
__________. Il 21 agosto 1995 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________
omologando la convenzione sulle relative conseguenze accessorie.
B. a) Il 13 agosto 1997
__________ ha chiesto all'autorità competente il rinnovo del termine di
controllo del suo permesso di domicilio. Il 12 dicembre 1997 la Sezione degli
stranieri ha comunicato ad __________ l'intenzione di non volergli rinnovare il
permesso alla scadenza del termine di controllo a causa dei suoi precedenti
penali e del debito contratto con l'assistenza pubblica per il mancato
versamento dei contributi alimentari alle figlie, invitandolo ad indicare come
intendesse restituire la somma anticipata. Il 24 dicembre 1997 l'interessato ha
comunicato di non essere in grado, nonostante la sua buona volontà, di
rifondere allo Stato quanto anticipatogli a seguito del suo lungo periodo di
carcerazione. Ha comunicato che, uscito di prigione, aveva trovato un lavoro ma
limitato a cinque mesi e remunerato al massimo a fr. 2'000.– mensili e che gli
serviva a malapena per vivere. Ora era senza attività lucrativa e non percepiva
indennità, poiché l'assicurazione contro la disoccupazione non aveva ancora
preso una decisione al riguardo.
b) Il 6 febbraio 1998 la Sezione degli stranieri non ha
prorogato il termine di controllo del permesso di domicilio di __________,
decidendone il rimpatrio. Il dipartimento, fondandosi sugli art. 10 cpv. 1, 11
cpv. 3 LDDS e 16 ODDS, ha in sostanza tenuto conto del grosso carico
assistenziale con l'aggravante del suo comportamento e la relativa condanna, di
massima, per infrazione alla LStup. Ha pure ritenuto che egli è cittadino
italiano e dell'UE e ha la possibilità di risiedere in un Paese dell'Unione,
segnatamente in Italia, dove il tenore di vita è analogo al nostro. Infine,
considerando la decisione assai rigorosa in ragione del suo soggiorno
precedente, gli ha concesso di entrare in futuro in Svizzera come turista a
condizione di un suo ineccepibile comportamento.
C. Adito da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame il 29 aprile 1998 in virtù dell'art.
10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS. Secondo l'Esecutivo cantonale l'interessato ha
costretto le figlie a ricorrere all'anticipo dei contributi di mantenimento da
parte dell'assistenza pubblica per complessivi fr. 67'076.–, non provvedendo ad
effettuare alcun rimborso. Il Governo ha pure dato rilevanza al fatto che egli,
durante la sua permanenza in Svizzera, non aveva tenuto un comportamento
esemplare per aver interessato le autorità penali. Ha concluso ritenendo la decisione
impugnata, anche sotto l'ottica dell'art. 8 CEDU, legittima, adeguata alle
circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità.
Preso atto dell'esito della risoluzione governativa, la
Sezione degli stranieri ha fissato allo straniero il 30 giugno 1998 quale ultimo
termine di partenza per lasciare il territorio cantonale.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
In sostanza egli censura
la violazione del principio della proporzionalità, essendo a suo dire
sufficiente una minaccia di rimpatrio. Pur riconoscendo di aver avuto un momento
di sbandamento nella sua vita, sottolinea di aver a lungo tenuto in Svizzera
una condotta corretta e ossequiosa delle relative norme e che il suo ruolo nel
tentato traffico di stupefacenti era marginale. Dà rilievo al fatto che
l'autorità penale, sospendendo l'espulsione, gli ha permesso di reinserirsi
socialmente e di tenere ora un comportamento esemplare tanto da avere reperito
un lavoro. Sostiene che l'autorità amministrativa non può pretendere,
soprattutto con l'attuale crisi congiunturale, che un condannato riesca immediatamente
a restituire debiti accumulati durante la sua carcerazione. Ritiene che la
decisione di rimpatrio renderà difficile il suo reinserimento e non gli
permetterà di rimborsare il debito. Informa infine che le sue relazioni con le
figlie sono più che ottime.
E. All'accoglimento del gravame
si oppongono la Sezione degli stranieri e il Consiglio di Stato adducendo delle
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In fase istruttoria, il
Tribunale ha richiesto all'insorgente di esprimersi sulla scheda contabile UCAS
aggiornata all'ottobre 1998 relativa all'anticipo degli alimenti per le figlie.
Delle risultanze emergenti dal suddetto documento, sul quale l'interessato non
ha formulato osservazioni, si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il
rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale
non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente
decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati
con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid.
1a con rinvii). Sennonché, indipendentemente dalla questione se sussista un
diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo
è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di
domicilio o di dimora (DTF 99 Ib 4 consid. 2, consid. 1a non pubblicato in DTF
120 Ib 369 segg. e 112 Ib 1 segg.; Rep. 1987 169).
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze
degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Il permesso di domicilio,
di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in
seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
Se si verificano più cause di espulsione di cui nessuna singolarmente,
in virtù del principio della proporzionalità, autorizza tale misura, si
procederà ad un apprezzamento generale; il provvedimento adottato sarà dunque
considerato adeguato solo dopo aver esaminato nel complesso tutti i fatti
emergenti suscettibili di giustificare l'allontanamento dello straniero (cfr. Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 308).
- 3.1. Giusta l'art. 10 cpv.
1 lett. a LDDS, l'espulsione può essere pronunciata quando lo straniero è stato
punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto.
La lett. b della medesima
disposizione legale prevede dal canto suo che lo straniero può anche essere
espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di
concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente
nel Paese che lo ospita. La misura può sembrare giustificata, segnatamente
quando lo straniero contravviene gravemente o reiteratamente alle disposizioni
di legge o alle decisioni dell'autorità; contravviene gravemente alla morale;
tralascia continuamente, per cattiva volontà o sregolatezza, di adempiere obblighi
di diritto pubblico o privato; vive nella sregolatezza o nell'ozio (art. 16
cpv. 2 ODDS).
3.2. In linea di
principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze
esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib
1 consid. 3b pag. 4). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione
esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata solo
nel caso che intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo
non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell’autorità di
polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l’insorgente si sia
comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità
di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice
impugnazione del provvedimento di espulsione.
3.3. Nel caso specifico il ricorrente ha interessato le
autorità penali. Il 21 novembre 1989 è stato condannato dalla Procura pubblica
di Lugano a una multa di fr. 1'300.– siccome autore colpevole di circolazione
in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione stradale.
Tradotto in carcere il 20 febbraio 1995, l'insorgente è stato condannato dalla
Corte delle Assise criminali di Lugano il 10 novembre 1995 alla pena di 3 anni
e 8 mesi di reclusione e alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero
per 5 anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, siccome
ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (per aver
trattato, con altre persone, la vendita e la fornitura di 1 kg di eroina a
terzi), di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme di
circolazione. Nel giudizio penale veniva evidenziato che la sua costante presenza
e partecipazione nell'atto delittuoso perpetrato da diverse persone era segno
evidente della sua volontà di non essere tagliato fuori dal lucroso affare.
Sottolineava inoltre come tutti gli imputati, tra cui __________ (assolutamente
non consumatore di stupefacenti), erano "da considerare dei trafficanti
puri di droga che" avevano "agito nell'egoistica aspettativa
di un profitto pecuniario, ovvero per un motivo particolarmente deteriore con
un reato di messa in pericolo della salute altrui" (v. sentenza 10
novembre 1995 Corte delle Assise criminali, pag. 92). La decisione è stata
confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello il 22 marzo 1996. Il 27 giugno 1997 il Consiglio di vigilanza ha
decretato la sua liberazione condizionale per il 30 luglio seguente (il termine
della pena era fissato per il 19 ottobre 1998).
Occorre osservare che già la
pena accessoria dell'espulsione sospesa condizionalmente non è, in concreto, di
rilievo. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli
stranieri persegue uno scopo differente di quello dell'autorità penale. Nel determinare
se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55
CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice
penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per
l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato
dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello
straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib
132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a). In concreto l'argomento secondo cui
grazie alla sospensione dell'espulsione da parte del giudice penale il
ricorrente si sarebbe inserito socialmente non è sufficiente a impedire la
decadenza del suo permesso per i motivi che seguono.
3.4. Le infrazioni commesse dal ricorrente, che hanno portato
alla condanna del 10 novembre 1995, sono gravi. Egli non ne contesta la gravità
oggettiva, ma sostiene che il suo ruolo sarebbe risultato marginale. Sennonché
nella commisurazione della pena la Corte delle Assise criminali, tenendo conto
che egli aveva agito in stato di scemata responsabilità, lo ha ritenuto colpevole
e lo ha condannato a ben 3 anni e 8 mesi di reclusione. A tale proposito, va
osservato che la giurisprudenza federale è rigorosa quando in oggetto vi è
stato un traffico di droga e ciò è pure condiviso dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo (Wurzburger, op. cit., pag. 308). Nel caso in esame, il fatto
di aver tentato di trafficare una quantità stupefacente tale da mettere in
pericolo la vita e la salute di parecchie persone evidenzia la gravità
dell'agire dell'interessato, a maggior ragione dal momento che egli non è
tossicodipendente. A tale proposito poco importa se il suo licenziamento e le
susseguenti difficoltà finanziarie lo avrebbero portato a tale
"sbandamento": ciò non giustifica assolutamente il suo modo di agire.
Con il suo comportamento, l'interessato ha dimostrato di non riuscire ad
integrarsi nella realtà elvetica malgrado che al momento del reato vi risiedesse
già da 15 anni, tanto da adempiere pure i requisiti degli art. 10 cpv. 1 lett.
b LDDS e 16 cpv. 2 ODDS.
- 4.1. Giusta l'art. 10 cpv.
1 lett.d LDDS, lo straniero non può essere espulso dalla Svizzera o da un
Cantone se non quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cada in
modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica; tale provvedimento
può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo
Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (cpv. 2).
Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato
solo il rimpatrio. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dello straniero
indigente dall'assistenza pubblica del Paese ospitante a quella del Paese
d'origine (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). Tale misura di allontanamento non
impedisce, contrariamente all'espulsione, l'entrata in Svizzera; lo straniero
può difatti nuovamente recarsi nel nostro Paese allorquando è accertato di non
essere più a carico dell'assistenza. Nei casi in cui manca l'accordo del Paese
d'origine per mettere a carico dell'assistenza pubblica il proprio cittadino,
il rimpatrio può essere paragonato, nel suo risultato, ad un'espulsione senza
interdizione di entrata in Svizzera.
4.2. Nell'evenienza
concreta __________ e __________ hanno dovuto far capo all'assistenza sociale
perché il padre non versava loro i contributi alimentari pattuiti. A tale
proposito sono stati emessi nei confronti di __________ diversi attestati carenza
beni: fr. 8'510.– per il periodo 1° novembre 1994-31 marzo 1995, fr. 23'301.50
periodo 1° aprile - 31 maggio 1996 e fr. 26'700.– periodo 1° giugno 1996-30 settembre
1997. L'UCAS ha dichiarato l'11 settembre 1997 di anticipare sempre e regolarmente
alle figlie fr. 1'700.– mensili e che fino a quel momento il padre non aveva
provveduto a rimborsare il suo debito con lo Stato. Dalla lettera 14 aprile
1998 al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, risulta che l'UCAS
continua ad intervenire dal 1° novembre 1994 ad anticipare gli alimenti alle
figlie del ricorrente e che il debito ammontava a quel momento a fr. 67'076.–.
L'ente assistenziale ha pure dato rilievo al fatto di non essere mai riuscito
ad incassare alcun importo da __________, in quanto le relative procedure
esecutive sono terminate tutte in attestati di carenza beni. Ha pure informato
che per il periodo 1° ottobre 1997-30 aprile 1998 presenterà prossimamente una
nuova procedura esecutiva.
Orbene, da tali risultanze si evince che le due figlie a cui
deve provvedere il padre qui insorgente sono cadute in modo continuo e
rilevante a carico dell'assistenza pubblica. Va pure osservato che anche in
seguito egli non ha mai rimborsato - neppure parzialmente - il debito
assistenziale. Egli sostiene invero, dopo aver evidenziato la difficoltà a
reperire un'attività lucrativa
a seguito dell'incarcerazione, di aver finalmente trovato un
lavoro (doc. A) che gli permetterà di rimborsare in parte i debiti e che la
decadenza del permesso gli impedirebbe di far fronte a tali impegni. Tali
affermazioni cadono però nel vuoto. Egli non ha provveduto al rimborso del
debito, sebbene abbia reperito un lavoro e sia ancora al beneficio del permesso
di domicilio. Difatti, l'ente assistenziale ha comunicato allo scrivente
Tribunale che il saldo negativo aggiornato al mese di ottobre 1998 è ulteriormente
lievitato a fr. 71'326.– e che l'unico rimborso, di fr. 920.–, è stato
incassato per via esecutiva (v. scritto 19 ottobre 1998). Inoltre il ricorrente
non apporta nemmeno concreti elementi di miglioramento nel prossimo futuro
dell'attuale situazione d'indigenza.
Dalle circostanze summenzionate, risulta pertanto che i
requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS sono adempiuti.
- 5.1. L'art. 11 cpv. 3 LDDS
precisa che un'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle
circostanze sembra adeguata. L'art. 16 cpv. 3 ODDS dispone che per valutare se
tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della
gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in
Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di
espulsione.
Se il provvedimento di allontanamento, nonostante la sua
legale fondatezza, non appare opportuno in considerazione delle circostanze, lo
straniero sarà solo minacciato di espulsione. La minaccia sarà notificata sotto
forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si
attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 ODDS). Inoltre, più lo straniero ha
risieduto a lungo in Svizzera, più le esigenze per l'espulsione saranno
rigorose (DTF 122 II 433 consid. 2c).
5.2. In concreto, un'attenta ponderazione di tutti gli
interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato
dall'autorità inferiore. In effetti, oltre al forte debito assistenziale, il
fatto che l'interessato sia stato ritenuto colpevole di infrazione aggravata
alla LStup da farsi condannare alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, è
tanto grave da giustificare la misura adottata. Del resto, il ricorrente è rimasto
in Italia sino all'età di 20 anni. Nato a __________, si è in seguito
trasferito in provincia di __________, dove ha frequentato le scuole
dell'obbligo (5 elementari e 1 media; cfr. curriculum vitae 11 settembre 1980)
e svolto vari lavori (cfr. sentenza 10 novembre 1995 Corte delle Assise
criminali, pag. 9). Il suo rientro nel paese d'origine non pregiudica quindi in
maniera eccessiva la sua risocializzazione, ritenuto pure che a __________ in
provincia di __________ risiedono pure i suoi famigliari (padre, madre, un
fratello e due sorelle; cfr. sentenza 10 novembre 1995 Corte delle Assise criminali).
D'altronde egli non nega che stile di vita, lingua e cultura nella regione
lombarda sono simili a quelli ticinesi, limitandosi ad invocare meri motivi economici
che non possono essere tutelati nell'ambito della legislazione sugli stranieri.
Inoltre, come ha osservato l'autorità di prima istanza nella propria risposta,
con la pronuncia di rimpatrio, al ricorrente rimane nondimeno la possibilità di
rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. Cosicché
rimangono salvaguardate le relazioni con le due figlie residenti in Ticino e
affidate alle cure e all'educazione della madre.
- L'insorgente asserisce che
le sue relazioni con le due figlie risulterebbero più che ottime e che la sua
assenza per oltre tre anni avrebbe evidenziato la loro importanza.
In concreto non occorre
esaminare in che misura il ricorrente sia legittimato a prevalersi della
violazione dell'art. 8 CEDU nelle relazioni con __________ e __________. In
particolare non va approfondito se, come asserito, egli intrattenga con le
figlie rapporti più che ottimi e se, pertanto, con esse esista un legame
stretto, intatto e effettivamente vissuto, che è protetto dalla norma invocata
(cfr. DTF 115 Ib 99 consid. e). Va in effetti osservato che, comunque sia,
giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto
della vita privata e famigliare è ammissibile, se è prevista dalla legge e se
costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, in
particolare, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei
reati (cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, in
concreto la decadenza del permesso di domicilio al ricorrente persegue tali
fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero
a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico
contrario. Ne consegue che, anche qualora il ricorrente fosse legittimato ad
invocare la disposizione citata, la censura andrebbe respinta. Del resto, come
già precedentemente indicato, andando ad abitare nella fascia di confine, potrà
valicare la frontiera per rendere visita alle figlie senza alcun problema di
natura amministrativa.
-
Contrariamente a quanto
sostenuto dall'insorgente, la decisione impugnata è dunque legittima, adeguata
alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Tutto ben
ponderato, la Sezione degli stranieri non ha pertanto disatteso le disposizioni
legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio
abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di
polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura
adottata. Ancorché severa, le decisione non appare per nulla insostenibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 5, 9, 10, 11, 16 LDDS; 8, 10, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 1o lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, __________, cittadino __________, è tenuto a
lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 dicembre 1998 notificando
la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dell'insorgente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster