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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.150
Data decisione, Autorità: 21.10.1999, TRAM
Incarto n. 52.1998.00150
Lugano 21 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 giugno 1998 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 13 maggio 1998 (n. 2107) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti 16 gennaio 1998 contro la licenza edilizia rilasciata il 18 dicembre 1997 dal municipio di __________ all'associazione __________, per l'ampliamento dell'omonimo centro, posto al mapp. __________ di __________, mediante la formazione di un bar;
viste le risposte:
16 giugno 1998 del municipio di __________;
17 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
26 giugno 1998 dell'Associazione
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 21 luglio 1997 l'associazione __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di licenza edilizia concernente l'ampliamento dell'omonimo centro, posto al mapp. __________ di __________, mediante la formazione di un bar;
che svariate persone, tra cui i qui ricorrenti, hanno formulato opposizione al rilascio del permesso di costruzione;
che il 18 dicembre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione in rassegna;
che con risoluzione 13 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato quella decisione, respingendo il gravame presentato contro la stessa da __________, __________, __________ e __________, ponendo a carico di questi ultimi una tassa di giudizio e spese per complessivi fr. 800.--;
che con ricorso 2 giugno 1998 i ricorrenti indicati in ingresso sono insorti davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, al quale hanno domandato di annullarlo insieme alla licenza edilizia;
che il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e l'associazione __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa;
che in occasione di un'udienza indetta a scopo conciliativo (art. 17 PAmm) in data 13 ottobre 1999 i rappresentanti dell'associazione __________ hanno comunicato al Tribunale che nella seduta del 27 settembre precedente il comitato ha deciso di rinunciare definitivamente al progetto;
che le parti hanno pertanto invitato il Tribunale a stralciare dai ruoli, senza spese, il ricorso 2 giugno 1998;
che i ricorrenti hanno altresì postulato l'annullamento della tassa di giudizio posta a loro carico da parte del Consiglio di Stato e l'assegnazione di congrue ripetibili per le due sedi ricorsuali;
che l'associazione __________ ha contestato l'accollo di ripetibili, appellandosi all'omissione da parte del municipio e del Consiglio di Stato di verificare l'indice di edificabilità del fondo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE), il ricorso tempestivo (art. 50 LE, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE);
che il gravame é pertanto ricevibile in ordine;
che la decisione del comitato dell'associazione resistente di rinunciare al controverso progetto rende privo di oggetto il gravame 2 giugno 1998;
che per la fissazione delle spese e l'assegnazione delle ripetibili, a valere anche per l'istanza ricorsuale inferiore (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG; Bern 1997, N. 15 ad art. 39 cpv. 1), non é necessario procedere - nel concreto caso - all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 N. 27, pag. 56; II-1996 N. 11 consid. 4, pag. 40 in alto);
che in effetti la lite è divenuta priva di oggetto per volontà dell'associazione __________, per cui quest'ultima associazione deve essere considerata - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 3 e 5 ad art. 110 cpv. 1; STA inedita 10 novembre 1997 in re S. V. e llcc; inoltre, in materia espropriativa, DTF 122 I 202 consid. 3b in re A. M. e consorti c. comune di __________ e Tribunale amministrativo);
che, avuto riguardo ai fini culturali, sociali e religiosi la resistente può essere sollevata, sicuramente almeno in questa precisa evenienza di stralcio della procedura, dal pagamento della tassa di giudizio, sia per quanto concerne la presente sede che quella inferiore (art. 28 PAmm);
che tuttavia l'associazione __________ non può validamente sottrarsi all'obbligo di rifondere delle adeguate ripetibili ai ricorrenti, assistiti da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm);
che la pretesa della resistente, che versa in una situazione di soccombenza per quanto concerne l'assunzione delle ripetibili, di caricare queste ultime al comune di __________ od allo Stato non può essere ascoltata (cfr. i riferimenti che precedono; inoltre, nel caso di effettiva soccombenza, Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 n. 2b, con rinvii, tra l'altro, alla giurisprudenza di questo Tribunale); tanto più che il superamento dell'indice di edificabilità del fondo provocato dall'intervento edilizio, non ravvisato dalle istanze inferiori, poteva essere sanato in questa sede: tale superamento non ostava pertanto in modo assoluto alla conferma del rilascio della controversa licenza edilizia da parte del Tribunale;
che, per concludere, in applicazione degli insegnamenti di cui sopra il Tribunale non preleva una tassa di giudizio relativamente alla presente sede, annulla il dispositivo n. 2 del giudizio impugnato, con cui il Consiglio di Stato ha messo a carico dei ricorrenti una tassa di giudizio di fr. 800.--, e impone infine all'associazione resistente il versamento ai ricorrenti di un importo di fr. 800.-- per ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso 2 giugno 1998 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
E' annullato il dispositivo n. 2 della risoluzione 13 maggio 1998 (n. 2107) del Consiglio di Stato.
L'associazione __________ è tenuta a versare ai ricorrenti un importo di fr. 800.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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