AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1998.154
Data decisione, Autorità: 11.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00154-165
Lugano 11 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 e 12 giugno 1998 della
patrocinata da: avv. __________
contro
a) la decisione 26 maggio 1998, no. 2342, del Consiglio di Stato in accoglimento dell'impugnativa presentata dall'insorgente che annulla la risoluzione 12 marzo 1997 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione attuato nello stabile che sorge sulla part. no. __________ RFD;
b) la decisione 26 maggio 1998, no. 2348, del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 10 febbraio 1998 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di ripristinare la destinazione abitativa dello stabile di cui sopra;
viste le risposte:
17 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
9 luglio 1998 del municipio di __________;
al ricorso di cui sub a)
24 giugno 1998 del Consiglio di Stato;
10 luglio 1998 del municipio di __________;
al ricorso di cui sub b)
assunte le prove necessarie;
preso atto delle conclusioni:
30 dicembre 1998 della ricorrente;
20 gennaio 1999 del Consiglio di Stato;
15 febbraio 1999 del municipio di __________;
ad entrambi i ricorsi,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 gennaio 1989 il municipio di __________ ha rilasciato alla ricorrente __________ il permesso di costruire uno stabile d'appartamenti (19 da 1 ½ locali; 5 da 2 ½ locali e 4 da 3 locali) lungo la strada che sale verso __________, a monte della linea ferroviaria del __________. Lo stabile era incluso nella zona R5, ove secondo il PR allora vigente erano ammessi edifici di carattere residenziale, commerciale ed artigianale non molesto (art. 32 NAPR 1979).
B. Avendo avuto notizia che lo stabile era stato trasformato in un postribolo, a partire dal 1995 il municipio l’ha sottoposto ad assidua vigilanza. Gli accertamenti svolti dalla polizia comunale sui frequentatori dell'immobile e le risultanze dei tabulati atti dell'ufficio controllo abitanti sul frenetico avvicendamento delle locatarie, quasi esclusivamente donne sole, giovani e straniere, hanno indotto l'autorità comunale a ritenere confermate le sue supposizioni.
Con decisione 12 marzo 1997 il municipio ha quindi ordinato alla __________ di inoltrare una domanda di costruzione volta a sanare il cambiamento della destinazione da residenziale a commerciale attuato senza permesso.
Contro questa risoluzione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
C. a. Con risoluzione 16 settembre 1997 il Governo ha accolto l’impugnativa, annullando l’ordine in questione, ma rinviando gli atti al municipio affinché adottasse i provvedimenti atti a garantire il ripristino di una situazione conforme al diritto nello stabile della ricorrente.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente cambiato la destinazione dell’immobile, trasformandolo in un postribolo, che la nuova destinazione fosse del tutto inconciliabile con la funzione residenziale della zona di situazione, che fosse superfluo esigere l’avvio di una procedura di rilascio della licenza in sanatoria e che fossero senz’altro date le premesse per l’adozione di misure di ripristino.
b. Contro questa risoluzione governativa la __________ è ulteriormente insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando - in via principale - il dispositivo con cui gli atti venivano rinviati al municipio affinché ordinasse il ripristino di una situazione conforme al diritto. In via subordinata, l’insorgente ha invece chiesto che il giudizio censurato venisse integralmente annullato e che la causa venisse rinviata all’istanza inferiore per nuova decisione.
c. Con sentenza 26 novembre 1997 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda subordinata, rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
In sostanza, questo tribunale ha ritenuto che il Governo avesse violato il diritto di essere sentita dell’insorgente fondando il proprio giudizio su documenti acquisiti agli atti senza concederle la possibilità di prenderne conoscenza e di formulare osservazioni. Il Tribunale cantonale amministrativo ha inoltre ritenuto che il rinvio degli atti al municipio per l’adozione di misure di ripristino configurasse una reformatio in peius della decisione municipale impugnata.
D. Ritenendo che le attività esercitate all’interno dello stabile della ricorrente si ponessero comunque in contrasto insanabile con la destinazione di zona, che il nuovo PR entrato nel frattempo in vigore aveva reso esclusivamente residenziale, il 10 febbraio 1998 il municipio di __________ ha ordinato alla ricorrente di ripristinare l'uso abitativo dell'immobile. L'autorità comunale ha quindi:
"1. fatto ordine alla __________ di immediatamente ripristinare lo stato di fatto conforme al diritto e alle licenze edilizie, segnatamente destinando gli appartamenti del suo stabile di via __________ ad abitazione primaria e, in ogni caso, di darli in locazione a persone che svolgono attività compatibili con la destinazione della zona ma in tutti i casi che non siano dedite alla prostituzione.
fatto divieto alla __________ di dare in locazione gli appartamenti del suo stabile di via __________ a persone, in particolare a turiste, titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, che per condizione anagrafica, per lavoro, luogo di provenienza, per durata del soggiorno ed intendimenti, eserciteranno la prostituzione;
fatto obbligo alla __________ di dare in locazione gli appartamenti del suo stabile di via __________ a terzi conduttori, solo dopo aver attentamente esaminato le loro condizioni fattuali e giuridiche, segnatamente anagrafica, di lavoro, di luogo o di provenienza, di durata del soggiorno ed intendimenti, in modo tale da garantire la residenza primaria dello stabile;"
Il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CPS e con l'avvertenza:
"...che il mancato rispetto dei suddetti ordini comporterà l'esecuzione forzata d'ufficio, a spese dell'amministrata, dei necessari provvedimenti per l'attuazione del ripristino della conformità della situazione, segnatamente del divieto di esercitare la prostituzione in tale stabile, mediante:
· chiusura totale dell'accesso al raccordo della fognatura comunale;
· chiusura totale dell'erogazione dell'acqua potabile;
· privazione di ogni e qualsiasi servizio pubblico allo stabile, fatto salvo per i mezzi di soccorso";
La __________ ha impugnato anche questa risoluzione davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla.
E. Con giudizi del 26 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto contro l'ordine 12 marzo 1997 di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria (a) ed evaso ai sensi dei considerandi quello inoltrato contro l'ordine di ripristinare l'uso abitativo dell'immobile (b).
a. Ritenendo accertato che lo stabile era stato effettivamente trasformato in un postribolo, nel primo giudizio, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria costituisse un formalismo eccessivo, perché l'insediamento di una simile attività in una zona residenziale non avrebbe comunque potuto essere autorizzata. Di conseguenza, ha annullato il provvedimento censurato.
b. Dato per scontato che l'attività del postribolo si ponesse in contrasto insanabile con la funzione residenziale della zona, con il secondo giudizio il Consiglio di Stato ha ritenuto giustificata l'adozione di misure volte a ristabilire una situazione conforme al diritto. Il Governo ha tuttavia riformato il provvedimento impugnato, considerando eccessivo il divieto di locare gli appartamenti a persone dedite alla prostituzione. L’ha quindi sostituito con un obbligo fatto alla ricorrente "di vigilare con tutti i mezzi possibili affinché sul mappale di sua proprietà non venga esercitata alcuna attività commerciale di tipo molesto, quale la prostituzione":
F. Contro i predetti giudizi governativi la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo con due distinte impugnative, chiedendone l'annullamento.
a. Con il primo ricorso, l'insorgente si duole essenzialmente del fatto che il Consiglio di Stato, pur annullando l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, abbia dato per scontato che l'immobile fosse stato abusivamente trasformato in un postribolo: destinazione commerciale, questa, che si porrebbe in contrasto insanabile con la funzione residenziale della zona.
Il Governo, allega, avrebbe omesso di porre a fondamento del proprio giudizio le considerazioni sviluppate dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza di rinvio. Avrebbe inoltre proceduto ad una reformatio in peius, sostituendosi al municipio nella verifica della conformità di zona dell’immobile ed escludendo a priori, sulla base di fatti accertati in modo inesatto e scorretto, che lo stabile fosse conforme alla funzione assegnata alla zona di situazione.
b. Con la seconda impugnativa, la __________ chiede anzitutto che la procedura venga sospesa sino all'evasione del primo ricorso, rispettivamente sino alla crescita in giudicato della licenza edilizia chiesta nel frattempo per trasformare l'immobile in un albergo. Nel merito, l'insorgente postula invece l'annullamento del giudizio censurato, con eventuale rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione.
A tal proposito, la __________ nega di aver modificato le modalità di utilizzazione dell'edificio. L'attuale destinazione, obietta, sarebbe identica a quella attribuitagli sin dal 1990. Il municipio ne sarebbe sempre stato al corrente. Qualsiasi azione di ripristino sarebbe quindi perenta per decorrenza dei termini di perenzione sanciti dall'art. 57 LE 1973. Le NAPR entrate in vigore nel 1997 non sarebbero d’altro canto applicabili alla fattispecie.
Comunque sia, le immissioni moleste ritenute dal Consiglio di Stato non sarebbero suffragate da alcuna prova oggettiva. Le norme di PR relative alla molestia sarebbero inoltre superate dalle prevalenti disposizioni della legislazione federale in materia di protezione dell'ambiente.
L'immobile, conclude, non sarebbe affatto un postribolo. Ma anche se lo fosse, tale attività, tutelata dalla libertà di commercio e di industria, non potrebbe essere limitata da disposizioni pianificatorie. Tanto meno da provvedimenti fondati sulla clausola generale di polizia.
G. All'accoglimento dei ricorsi si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
H. Con un primo sopralluogo, non preannunciato, il Tribunale cantonale amministrativo ha constatato che tutti gli appartamenti dello stabile della ricorrente erano occupati da giovani donne, che sostavano, vestite in modo discinto, sulla porta degli appartamenti o nei corridoi ad offrire senza tanti preamboli prestazioni sessuali ad uomini che giungevano dall’esterno.
Un secondo sopralluogo è stato effettuato venerdì 6 novembre 1998. Non si tiene tuttavia conto di quanto è emerso in tale occasione, poiché la ricorrente vi si è opposta, contestando l’assunzione di informazioni presso terzi effettuata in sua assenza.
Il sopralluogo è stato ripetuto in contradditorio il 4 dicembre seguente. Tra le 22.35 e le 23.35 sono stati registrati 51 movimenti di veicoli in entrata e 35 in uscita dall’autorimessa sotterranea dello stabile della ricorrente, dotata di 25 posteggi. Sei veicoli sono stati respinti per mancanza di posto dall’addetto della __________, che tutte le settimane sosta davanti all’edificio da venerdì a domenica tra le 23.00 e le 02.00 per regolare il traffico. Nello stesso periodo sono transitati sulla strada cantonale 262 veicoli, molti dei quali con targhe italiane.
All’interno dello stabile si poteva notare il consueto assembramento di uomini in attesa nei corridoi e sulle scale. Le ragazze degli appartamenti erano vestite in modo più castigato rispetto al primo sopralluogo. Evitavano inoltre qualsiasi approccio con i partecipanti al sopralluogo. Due frequentatori dello stabilimento, interpellati informalmente dal giudice delegato, non hanno comunque fatto mistero circa lo scopo della loro presenza.
I. In sede di conclusioni, la ricorrente ha eccepito la mancata assunzione delle ulteriori prove chieste dalle parti, in particolare della perizia fonica. Ha inoltre contestato il verbale del secondo sopralluogo ritenendolo viziato da apprezzamenti soggettivi del giudice delegato. Per il resto ha ribadito e confermato le tesi e le domande addotte con i ricorsi.
Il Consiglio di Stato si è limitato a sottolineare l’entità della molestia accertata da questo tribunale e l’incompatibilità dell’insediamento con la funzione residenziale della zona.
Analoghe considerazioni sono state sviluppate dal municipio di __________.
Considerato, in diritto
1.2. La __________ è senz'altro legittimata ad impugnare il giudizio governativo che riforma l'ordine di ripristino impartitole dal municipio di __________. Il provvedimento impugnato la tocca infatti direttamente e personalmente nella sua qualità di proprietaria dello stabile in oggetto.
Essa non è invece abilitata ad insorgere contro la risoluzione con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato contro l'ordine 12 marzo 1997 con cui il municipio di __________ le aveva ingiunto di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per il cambiamento di destinazione che avrebbe abusivamente messo in atto. Essendo stato annullato, il provvedimento in questione non le arreca infatti pregiudizio di sorta.
Irrilevante è il fatto che nei considerandi di tale giudizio il Consiglio di Stato abbia ritenuto che lo stabile sia stato effettivamente trasformato in un postribolo e che questa attività si ponga in contrasto insanabile con le disposizioni di PR. Non essendo stati richiamati dal dispositivo, i motivi addotti nei considerandi non partecipano alla crescita in giudicato della decisione (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 42 B II). Nulla impedisce peraltro alla ricorrente di chiedere il rilascio di un permesso in sanatoria.
La prima impugnativa è quindi ricevibile soltanto nella misura in cui ha per oggetto il dispositivo che nega alla __________ un'indennità per ripetibili.
Nei limiti suindicati entrambi i ricorsi, inoltrati entro i termini di legge, sono ricevibili in ordine.
1.3. Avendo il medesimo fondamento di fatto le impugnative possono essere decise con un unico giudizio (art. 51 PAmm). Il fatto che la ricorrente abbia nel frattempo chiesto il permesso per trasformare la casa d’appartamenti in un albergo non giustifica una sospensione del procedimento.
La perizia fonica sollecitata dall'insorgente non appare in effetti atta, come meglio si vedrà più avanti, a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Controversa in questa sede è soltanto la conformità di zona della costruzione. Il rispetto della legislazione ambientale non è in discussione.
Parimenti non si giustifica procedere all’audizione dei testi indicati dalle parti, segnatamente dal municipio di __________. Le chiare risultanze degli accertamenti esperiti da parte di una delegazione di questo tribunale permettono invero di statuire con sufficiente cognizione di causa sulla conformità dell’immobile con la funzione attribuita alla zona in cui è ubicato.
3.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
Notoriamente, l'adozione in un provvedimento di ripristino presuppone l'esistenza di una violazione materiale della legge, ovvero un'opera eseguita od utilizzata in contrasto insanabile con il diritto edilizio applicabile (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 43 LE, N 1277 seg.).
3.2. A norma dell'art. 22 cpv. 1 LPT edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. Questa è rilasciata solo se, cumulativamente, il fondo è urbanizzato (lett. a) e gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (lett. b), ovvero solo se l'insediamento si integra convenientemente nelle finalità della zona in cui è ubicato (principio della conformità di zona; RDAT 1994 II N. 56; DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N 29; Scolari, op. cit., ad art. 67 LALPT, N. 472).
3.3. Determinanti, ai fini del giudizio circa la conformità con il diritto edilizio di un'opera edilizia eseguita od utilizzata senza permesso, sono le disposizioni vigenti al momento in cui l'abuso è stato commesso e non quelle in vigore al momento in cui viene adottata una misura di ripristino. Il nuovo diritto è di regola applicabile soltanto nel caso in cui è più favorevole al proprietario (Scolari, op. cit., ad art. 43 LE, N. 1282 e rimandi).
La trasformazione, o meglio, l’utilizzazione abusiva dello stabile, dalla quale trae origine il provvedimento di ripristino qui in esame risale al 1990, ovvero a ben prima dell'entrata in vigore dell'attuale PR (1997). La stessa ricorrente afferma invero di averlo utilizzato sin dall’inizio così come viene utilizzato attualmente. Ai fini del giudizio fanno quindi stato le disposizioni del PR 1979, che nella zona di situazione (R5) offrivano una gamma di possibili utilizzazioni più vasta di quella offerta dalle NAPR oggi in vigore.
3.4. Secondo l'art. 32 NAPR 1979, nella zona R5, in cui sorge lo stabile della __________, erano ammessi soltanto edifici di carattere residenziale, commerciale ed artigianale non molesto. Il grado di molestia ammissibile era definito dall'art. 7 lett. c NAPR, che considerava non moleste le aziende che per loro natura si inseriscono nell'abitato e non ingenerano ripercussioni diverse da quelle derivanti dall'abitare.
Contrariamente a quanto assume l'insorgente, le definizioni relative al grado di molestia ammissibile nelle singole zone del PR hanno mantenuto la loro validità anche dopo l'entrata in vigore della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Queste prescrizioni hanno in effetti valenza meramente pianificatoria e servono unicamente a definire meglio la funzione assegnata alla singola zona di utilizzazione, precisando il genere di insediamenti ammissibili al suo interno (STA 29.2.96 in re B. & Co; Scolari, op. cit., ad art. 28 LALPT, N. 250).
3.5. Gli accertamenti esperiti da parte di questo tribunale hanno permesso di assodare che lo stabile della __________ presenta tutte le caratteristiche di un postribolo. Esso è in effetti costituito da 28 appartamenti di piccole dimensioni (in prevalenza monolocali), che vengono occupati, a caro prezzo e soltanto per brevi periodi, da donne giovani, sole, straniere e provenienti per lo più da paesi sudamericani o dell’est, noti come esportatori di professioniste del sesso a pagamento. Queste inquiline, soggiornanti in Svizzera grazie ad un visto turistico, passano il tempo ad attendere visite di uomini, standosene sull’uscio del loro appartamento o nei corridoi, vestite in modo più o meno discinto e provocante (meno quando è preannunciato un sopralluogo), richiamando l’attenzione dei frequentatori dello stabile con inviti espliciti o con atteggiamenti che non lasciano alcun dubbio sulla natura delle prestazioni offerte.
Invano allega la ricorrente che il verbale di sopralluogo, firmato senza riserve da parte dei suoi rappresentanti legali, sarebbe viziato da apprezzamenti soggettivi del giudice delegato. Le risultanze degli accertamenti esperiti, integrate dagli atti raccolti dalle precedenti istanze, sono tali da indurre anche il più sprovveduto degli inquirenti a ritenere senza esitazioni di sorta che lo stabile in oggetto è esclusivamente utilizzato per l’esercizio della prostituzione su vasta scala.
Contestare questa deduzione significa negare l’evidenza.
3.6. Essendo la prostituzione un’attività finalizzata al conseguimento di un reddito, tutelata dalla libertà di commercio e di industria, ben si può affermare che l'immobile è utilizzato per l'esercizio di attività commerciali o di servizio, consistenti nell’erogazione di prestazioni sessuali a pagamento. Le risultanze degli accertamenti esperiti permettono inoltre di considerare questa destinazione prevalente su quella residenziale, diventata accessoria per rapporto alla prima. Non è invero nemmeno lontanamente pensabile che persone ragionevoli possano prendere in locazione un piccolo monolocale al prezzo di 2’400.- fr. al mese per utilizzarlo a scopo meramente abitativo. Basta una semplice visita allo stabilimento per convincersene.
Del tutto incredibile è la ricorrente quando afferma di essere estranea alle attività delle inquiline. La presenza nello stabile di una “direzione”, dove lavora il marito dell’amministratrice unica della società, esclude che i dirigenti della società possano ignorare quanto accade al suo interno. L’impiego di un addetto della __________, per regolare l’intenso traffico serale indotto dallo stabilimento, non è peraltro il frutto di un’iniziativa spontanea delle locatarie.
3.7. Dato per acquisito che lo stabile non è altro che un lupanare, è senz’altro lecito affermare la destinazione commerciale o di servizio, alla quale l'immobile risulta interamente adibito, diverge in modo radicale da quella residenziale autorizzata con la licenza rilasciata per costruirlo. Poco importa che questa utilizzazione sia stata posta in essere sin dall’inizio delle locazioni. Ai fini del giudizio è sufficiente ritenere che non è mai stata autorizzata e che non può esserlo nemmeno a posteriori, perché fonte di molestie inconciliabili tanto con la funzione residenziale e commerciale non molesta che l'art. 32 NAPR 1979 assegnava alla zona R5, quanto con la funzione esclusivamente residenziale attribuita alla zona in esame dall’art. 35 NAPR 1997, attualmente in vigore.
L'esercizio della prostituzione, svolto in concreto a titolo principale e su vasta scala, non può in effetti essere considerato come un'attività commerciale non molesta ai sensi dell'art. 7 lett. c NAPR 1979. Svolgendosi soprattutto di notte, questa attività ingenera invero ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare. Il frenetico andirivieni dei clienti e dei loro veicoli all’infuori degli orari normali di lavoro costituisce a non averne dubbio una ripercussione ambientale sostanzialmente diversa da quelle derivanti dalla funzione residenziale. Nessuno stabile ad uso abitativo, dotato di un’autorimessa con 25 posteggi coperti, produce 86 movimenti veicolari in una sola ora della notte, rendendo addirittura necessario l’impiego di un agente per regolare il traffico. A maggior ragione si deve giungere a questa conclusione ove si consideri che l'art. 7 lett. e NAPR 1979 definiva poco moleste le aziende in cui il lavoro si svolge solo di giorno con la produzione di immissioni di carattere temporaneo, mentre reputava moleste le aziende che ingenerano ripercussioni più marcate (art. 7 lett. e cifra 2 e 3 NAPR 1979).
Diverse da quelle che derivano dall'abitare ed incompatibili con la funzione residenziale, assegnata a suo tempo alla zona assieme a quella commerciale non molesta, sono pure le cosiddette "immissioni immateriali" (DTF 117 Ib 147 consid. 2d), che l'esercizio della prostituzione svolto su una scala di tali dimensioni trae inevitabilmente seco sotto forma di degrado della qualità di vita e delle caratteristiche del quartiere; un quartiere sostanzialmente tranquillo ancorché attraversato dalla ferrovia e dalla strada che sale verso __________ (DTF 26.11.97 n. 1P.191/1997 in re X. c. città di Zurigo).
Ferme queste premesse, le deduzioni delle precedenti istanze circa l'assoluta inconciliabilità dell'attuale destinazione dell'immobile con la funzione di zona non prestano il fianco a critiche.
Destituite di qualsiasi fondamento sono le obiezioni che la ricorrente solleva al riguardo richiamandosi alla libertà di commercio e di industria. Questa garanzia costituzionale non impedisce affatto all'autorità di escludere l'esercizio della prostituzione da un quartiere a chiara vocazione residenziale come quello in esame (ZBl 1977, 346 seg.). Una simile limitazione risulta senz'altro adeguata e sorretta da un preponderante interesse pubblico.
Parimenti da respingere sono le eccezioni che l'insorgente adduce con riferimento all'insufficiente accertamento delle immissioni moleste effettivamente prodotte. L'esame della conformità di zona deve fondarsi su una valutazione astratta, effettuata secondo criteri oggettivi, delle ripercussioni solitamente indotte da un certo tipo d'insediamento sull'ambiente circostante. Determinante è unicamente la relazione tra il genere d'insediamento e la funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Le immissioni effettivamente prodotte dall'insediamento assumono invece rilevanza soltanto ai fini dell'esame di compatibilità ambientale fondato sulla LPAmb.
Il principio della conformità di zona rimarrebbe disatteso anche se le immissioni foniche misurate risultassero inferiori ai valori di pianificazione previsti dall’allegato 6 all’OIF per le zone con grado di sensibilità II o, meglio, ai valori limite di esposizione al rumore determinati in base agli art. 13 e 15 LPAmb, applicabili al caso in esame.
3.8. Accertato che l'attività del postribolo non è conforme alla funzione assegnata dal PR 1979 alla zona R5, sono di principio dati i presupposti per l'adozione di un provvedimento di ripristino fondato sull'art. 43 LE; norma che non prevede termini di perenzione.
A torto, reputa l'insorgente che l'azione di ripristino sia perenta in applicazione del termine di due anni dall'accertamento della violazione materiale fissato dall'art. 57 cpv. 5 LE 1973. A prescindere dal fatto che tale termine non sarebbe comunque trascorso, poiché la violazione materiale non è mai stata sinora formalmente accertata, va in effetti considerato che l'art. 52 LE 1991 ha assoggettato al nuovo diritto tutte le decisioni concernenti le opere abusive non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato prima dell'entrata in vigore della legge: ipotesi, questa, che - verificandosi nel caso concreto - porta a considerare applicabile l’art. 43 LE.
3.9. Respinte le eccezioni sin qui esaminate, resta da verificare la legittimità del provvedimento adottato.
Orbene, il provvedimento di ripristino censurato non eccede sicuramente quanto occorre per ristabilire una situazione conforme al diritto. Limitandosi ad imporre alla ricorrente di vigilare affinché all'interno del suo stabile non vengano esercitate attività moleste, in particolare la prostituzione, il Consiglio di Stato ha optato per una misura assai blanda, senz'altro rispettosa del principio di proporzionalità. Misure ancor meno incisive non sono nemmeno ipotizzabili.
Invano tenta la ricorrente di sottrarsi all’obbligo di vigilare affinché nello stabile non venga esercitata la prostituzione, obiettando di non dover rispondere del comportamento delle sue locatarie. In quanto proprietaria dell’immobile, l'insorgente risponde dell’utilizzazione che ne viene fatta e delle turbative che ne derivano.
Nella misura in cui è volto contro l’ordine di ripristino riformato dal Consiglio di Stato il ricorso va quindi senz’altro respinto siccome infondato.
4.2. Con il primo giudizio qui in esame il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalla __________ contro l’ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per l’utilizzazione abusiva dell’immobile, che ha finito per annullare. La ricorrente è pertanto risultata vincitrice. Soccombente era invece il comune di __________ che aveva resistito senza successo all’impugnativa. Accogliendo il ricorso il Governo avrebbe dovuto condannare il comune al pagamento di un'indennità per ripetibili. Negandogliele ha violato l’art. 31 PAmm.
Su questo punto il ricorso della __________ va quindi accolto, siccome fondato, annullando il dispositivo n. 2 della risoluzione governativa e condannando il comune di __________ al pagamento di un'adeguata indennità per ripetibili all'insorgente.
4.3. Con il secondo giudizio, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto anche la seconda impugnativa, mitigando l'ordine di ripristino censurato. Con il dispositivo n. 2 il Governo ha disposto che le ripetibili venissero compensate. La compensazione è tuttavia inattuabile, perché il comune, non essendo patrocinato da un legale, non aveva diritto ad indennità per tale titolo. Anche su questo punto il ricorso va quindi accolto, assegnando all'insorgente un'indennità ridotta a titolo di ripetibili.
4.4. La tassa di giustizia del presente giudizio va posta a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente, poiché non è comparso in causa a difesa di suoi interessi particolari.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 7, 32 NAPR 1979, 35 NAPR 1997 di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della risoluzione 26 maggio 1998, n. 2342, del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che il comune di __________ verserà alla __________ un'indennità di fr. 400.-- a titolo di ripetibili di prima istanza.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della risoluzione 26 maggio 1998, n. 2348, del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che non si preleva tassa di giustizia e che il comune di __________ rifonderà alla __________ un'indennità di fr. 300.-- per ripetibili.
Il comune di Paradiso rifonderà alla ricorrente un'ulteriore indennità di fr. 200.-- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Le spese e la tassa di giustizia sono a carico della __________ nella misura di fr. 1'500.--
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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