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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.157
Data decisione, Autorità:
09.11.2000, TRAM
Incarto n.
52.1998.00157
Lugano
9 novembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
segretario:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 giugno 1998 di
contro
le risoluzioni 20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e
2247) con le quali il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative
presentate dall'insorgente avverso i rispettivi decreti di multa 30 gennaio
(a), 6 marzo (b) e 24 marzo 1997 (c) inflitti dal municipio di __________ nei
suoi confronti per violazione dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione
della zona pedonale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che con decisione 30 gennaio 1997 (a) il municipio di __________ ha
inflitto all'avv. __________ una multa di fr. 100.– per i seguenti motivi:
"sosta nella zona pedonale con il
veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli contemplati
dall'autorizzazione di tipo B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in
luogo di carico e scarico)";
che il 6 marzo 1997 (b) l'Esecutivo comunale di __________ ha
nuovamente inflitto allo stesso una multa, questa volta di fr. 150.–, sempre
per
"sosta nella zona pedonale con il
veicolo marca Lancia targato __________ per scopi diversi da quelli consentiti
dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta continuata in luogo di
carico e scarico)";
che in data 24 marzo 1997 (c) il municipio di __________ ha multato
nuovamente il ricorrente con fr. 150.– ancora per
"sosta nella zona pedonale con il
veicolo marca Mercedes targato __________ per scopi diversi da quelli
consentiti dall'autorizzazione B rilasciata dal Municipio (sosta prolungata in
luogo di carico e scarico)";
che i fatti sono stati accertati dalla locale Polizia comunale rispettivamente
nei giorni 1° dicembre 1996 dalle ore 15.30 alle ore 17.45 e 2 dicembre 1996
dalle ore 15.50 alle ore 17.50 (a), il 7 dicembre 1996, dalle ore 08.00 alle
ore 11.25 (b), e il 2 gennaio 1997 dalle ore 14.10 alle ore 16.30 (c) nella
zona pedonale in piazza __________ /via __________;
che con tre separate decisioni 20 maggio 1998, il Consiglio di Stato
ha respinto i relativi gravami;
che il Governo, dopo aver accertato la validità della base legale su
cui erano fondati i tre decreti di multa, ha ritenuto che il permesso speciale
B rilasciato al ricorrente non gli permettesse di accedere alla zona pedonale
se non per ragioni strettamente connesse con le operazioni di carico e scarico,
ha rilevato come l'asserita precedente autorizzazione speciale di parcheggio non
fosse in tutti i casi più valida a seguito dell'introduzione dell'OZP entrata
in vigore il 1° gennaio 1995, ed ha infine posto a carico del ricorrente una
tassa di giudizio di fr. 200.– per ciascuna decisione;
che contro le predette pronunzie governative, l'avv. __________ è
insorto con un unico gravame davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento unitamente ai rispettivi decreti di multa; in via
del tutto subordinata ha chiesto che gli oneri processuali venissero ridotti a
fr. 65.– per ciascuna delle risoluzioni;
che l'insorgente ha considerato infondati gli argomenti relativi
alla decadenza dell'autorizzazione speciale di cui era a beneficio in quanto
non vi era una decisione municipale esplicita di revoca in tal senso e la
stessa non era inconciliabile con l'OZP; ha ritenuto che le sanzioni inflitte
dal municipio dovessero essere fondate sulla LCStr; ha sostenuto infine di non
essersi introdotto con i suoi veicoli nella zona pedonale per scopi diversi
rispetto a quelli consentiti e di non aver sostato durevolmente tra gli orari
indicati senza averli rimessi in circolazione;
che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e il municipio,
con argomenti che non occorre riassumere;
che la competenza del Tribunale è data (art. 148 cpv. 3 e 208 cpv. 1
LOC) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 LOC e 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile
in ordine;
che nel caso concreto, si deve constatare che l'azione penale nelle
more della procedura si è nel frattempo prescritta;
che infatti, per il combinato di cui agli art. 149 LOC e 1 del DL
che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni, l'azione penale si
prescrive in due anni e per l'art. 2 4° periodo del citato decreto legislativo
gli atti di istruttoria, compreso il ricorso al Tribunale, non ne interrompono
il corso a partire dal giorno in cui l'imputato ha compiuto il reato (v. anche
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 279, p. 163; Ratti, Il Comune,
vol. II, p. 1440);
che nel caso in esame la prescrizione assoluta per le diverse infrazioni
imputate al ricorrente è intervenuta rispettivamente il 1° e 2 dicembre 1998, 7
dicembre 1998 e 2 gennaio 1999.
Per questi motivi,
visti gli art. 145, 148 cpv. 3, 149 e 208 cpv. 1 LOC;
DL che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni; 3, 28, 43, 46, 51,
60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Sono
annullate per intervenuta prescrizione dell'azione penale:
a) le risoluzioni
20 maggio 1998 (nn. 2245, 2246 e 2247) del Consiglio di Stato;
b) i decreti di
multa 30 gennaio, 6 marzo e 24 marzo 1997 inflitti dal municipio di __________
nei confronti dell'avv. __________.
-
Non si percepisce tassa di
giudizio.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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