AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.166
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00166
Lugano 14 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 giugno 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la decisione 26 maggio 1998 (n. 2365) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 marzo 1998 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato cautelativamente e preventivamente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato per motivi di sicurezza (tossicomania);
vista la risposta 16 giugno 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ ha ottenuto il rilascio della licenza di condurre autoveicoli della categoria B il 15 dicembre 1989. Di professione svolge l'attività di montatore elettricista presso una ditta di . Il 6 dicembre 1991 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha ammonito il ricorrente per superamento del limite di velocità (108/102 km/h invece di 80 km/h) in territorio autostradale di __________ () il 4 novembre 1991.
b) Dal rapporto 12 dicembre 1997 della Polizia cantonale __________ risulta che il 13 ottobre precedente, nel corso di un controllo presso la stazione ferroviaria di __________, __________ è stato trovato in possesso di 3 pastiglie di ecstasy, di una di LSD e di 0.5 g di anfetamina. A seguito di tale rapporto, da cui risulta pure che __________ ha già consumato anfetamine 3 volte in un anno, con scritto 21 gennaio 1998 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha reso attento il ricorrente del fatto che si prospettava l'adozione nei suoi confronti di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni 12 febbraio 1998 inoltrate in proposito dal ricorrente, il 19 febbraio seguente la medesima autorità ha ordinato a quest'ultimo di sottoporsi ad un periodo di intenso controllo medico fissato in 3 mesi durante il quale era tenuto - attraverso controlli settimanali delle urine effettuati in prevalenza a sorpresa - a dimostrare di sapersi astenere nella maniera più totale dal consumo di sostanze stupefacenti e presentare al termine di tale periodo un certificato medico da cui risulti che non è tossicodipendente e quindi perfettamente idoneo alla guida. La Sezione della circolazione ha giustificato tale misura con il fatto che occorrevano ulteriori approfonditi accertamenti per determinare se egli si trovasse o meno in uno stato di dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti. L'autorità ha pure reso attento l'interessato che qualsiasi irregolarità o inadempienza verso le condizioni sopraindicate sarebbero state immediatamente sanzionate e avrebbero inevitabilmente comportato l'adozione di un provvedimento di sicurezza. Il 26 febbraio 1998 il legale di __________ ha informato la Sezione della circolazione che il suo mandante si trovava all'estero e che sarebbe rientrato in Svizzera non prima della fine del mese di maggio 1998, indicando nondimeno che una volta fatto ritorno, l'interessato avrebbe dato seguito senza remore alle richieste formulate.
B. Con risoluzione 12 marzo 1998 la Sezione della circolazione, richiamati gli art. 16 cpv. 1 LCStr e 35 cpv. 3 OAC, ha revocato a __________, a titolo cautelativo e preventivo, la licenza di condurre a tempo indeterminato e gli ha impartito ancora una volta l'ordine di produrre un certificato medico che comprovi, sulla base di settimanali controlli dell'urina, l'assoluta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti durante un periodo minimo di 3 mesi. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
In sostanza l'autorità ha considerato che dagli atti in suo possesso emergono importanti indizi sulla presunta dipendenza dell'interessato dal consumo di sostanze stupefacenti e che, malgrado le chiare indicazioni sulle modalità dei controlli e sulle conseguenze di eventuali inadempienze, egli non aveva ottemperato alle condizioni impostegli.
C. Il 30 marzo 1998 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato il predetto provvedimento di revoca chiedendone l'annullamento e postulando che al gravame fosse conferito effetto sospensivo.
Con decisione 26 maggio 1998 il Governo ha respinto il ricorso. L'Esecutivo cantonale, che ha preso atto della comunicazione del patrocinatore del ricorrente dell'assenza all'estero di quest'ultimo, ha nondimeno reputato giustificato il provvedimento adottato a titolo cautelativo e preventivo, segnatamente alla luce degli indizi sulla presunta dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti emergente dal rapporto della Polizia cantonale zurighese e nell'ottica di preservare la sicurezza del traffico. Ha infine considerato adeguato alle circostanze il periodo di controllo fissato in 3 mesi.
D. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e che al gravame sia conferito effetto sospensivo.
Invoca la violazione del diritto di essere sentito e critica il Governo per aver insufficientemente motivato la propria decisione. Contesta che nel caso in oggetto siano dati gli estremi per pronunciare nei suoi confronti un provvedimento di revoca della licenza di condurre per motivi di sicurezza. Asserisce infatti di non essere affatto persona dipendente da sostanze stupefacenti. Ritiene dunque che la decisione impugnata sia arbitraria e non poggi su nessuna prova oggettiva in merito al suo asserito stato di dipendenza da stupefacenti. Evidenzia pure la necessità della licenza per bisogni professionali, sostenendo che la revoca sarebbe suscettibile di comportare la perdita del suo posto di lavoro.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Preliminarmente, va osservato che con l'emanazione del giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha implicitamente considerato priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo al gravame inoltratogli. Il ricorrente ha d'altronde comunicato l'11 maggio 1998 all'Esecutivo cantonale di rinunciare a replicare, sollecitando l'emanazione della decisione entro breve termine. Orbene, la risoluzione governativa è stata prolata già il 26 maggio successivo. Con l'evasione del gravame nel merito da parte del Governo, la critica del ricorrente sulla mancata decisione relativa alla domanda di effetto sospensivo è da ritenersi dunque priva di oggetto.
3.1. Il ricorrente critica innanzitutto il Governo cantonale per essersi limitato a giustificare l'operato del dipartimento "alla luce degli indizi sulla presunta dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti e nell'ottica di preservare la sicurezza del traffico" e ritiene l'accertamento dei fatti da parte delle autorità inferiori insufficiente. Eccepisce pertanto la violazione del diritto di essere sentito perché la decisione adottata dalla Sezione della circolazione si fonderebbe sul fatto che egli non ha ottemperato alle condizioni impostegli, allorquando essa era al corrente della sua assenza all'estero sino alla fine di maggio 1998. Sostiene che l'autorità doveva tenere conto delle sue ragioni, rispettivamente giustificazioni, addotte a tutela dei suoi diritti. Dal momento che il Consiglio di Stato non ha esaminato la censura sottopostagli, l'insorgente ritiene che l'autorità ha commesso a sua volta un "manifesto diniego di giustizia".
3.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
Il diritto di ottenere una decisione motivata, sgorgante dal diritto di essere sentito, esige che le motivazioni siano formulate in modo tale da permettere all'interessato di ricorrere con piena cognizione di causa. Ciò è il caso allorquando sia il ricorrente sia l'autorità superiore possono rendersi conto della portata del giudizio in questione e delle eventuali possibilità di impugnazione. In questo senso devono essere menzionati, perlomeno brevemente, gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per pronunciare il proprio giudizio. L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi su tutti gli argomento sottopostile, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti (DTF 121 Ia 54 consid. 2 con rinvii, 120 Ib 224 consid. 2b, 117 Ib 64 consid. 4).
3.3. Nel caso in rassegna e contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata adempie i requisiti testé illustrati. Il Consiglio di Stato, fondando la propria decisione sugli indizi relativi alla presunta dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti e nell'ottica di preservare la sicurezza del traffico, ha infatti esposto in maniera tutto sommato sufficiente i motivi che l'hanno indotto a confermare la decisione di prime cure. Come si vedrà in seguito (consid. 5) le decisioni delle autorità inferiori sono perfettamente sostenibili, non sono carenti nell'accertamento dei fatti e si basano su quanto l'autorità di prime cure si aspettava dal ricorrente.
Va nondimeno già osservato che la tesi dell'insorgente secondo cui la Sezione della circolazione doveva procedere a ulteriori e accurati accertamenti, offrendogli in seguito la possibilità di far valere le proprie ragioni non può essere condivisa, ritenuto che il provvedimento è stato adottato a titolo preventivo e cautelativo fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione della licenza di condurre.
Ne consegue che le censure sollevate dal ricorrente, su questo punto, vanno respinte.
Da quanto testé esposto discende che la decisione emanata nei confronti del ricorrente è una misura amministrativa cautelativa e preventiva a scopo di sicurezza, volta sia alla tutela dell'interessato medesimo sia alla protezione della circolazione contro i conducenti non idonei a guidare veicoli a motore (art. 30 cpv. 1 OAC).
4.2. Come si è detto in narrativa, la decisione di revoca impugnata dal ricorrente è stata adottata perché quest'ultimo non ha dato seguito all'ordine impartitogli dalla Sezione della circolazione di sottoporsi ad un breve periodo di intenso controllo medico atto a stabilire il suo grado di dipendenza da sostanze stupefacenti.
Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi menzionati).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III Vol., n.1 996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
Dal rapporto 12 dicembre 1997 della Polizia ferroviaria del Canton __________, sottoscritto dal ricorrente, emerge che quest'ultimo è stato trovato in possesso di tre pastiglie di ecstasy, di una porzione di LSD, nonché di 0.5 g di anfetamine ed ha ammesso di essere consumatore di quest'ultima sostanza. A seguito di tali risultanze il 21 gennaio 1998 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha prospettato al ricorrente un provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.
L'insorgente si duole del fatto che l'autorità di prime cure non ha tenuto conto dello scritto del patrocinatore con cui informava di essere all'estero sino alla fine del mese di maggio. Sennonché egli non spende una parola per dimostrare - o almeno rendere verosimile - tale assenza. A tale proposito va tenuto presente che il principio inquisitorio che regge la procedura amministrativa non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri, dovere fondato anche sul principio di buona fede (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 18 con rif.). Il 12 febbraio 1998 egli ha presentato le sue osservazioni allo scritto dell'autorità del 21 gennaio precedente senza tuttavia informarla di una sua eventuale assenza. Sette giorni più tardi, ossia il 19 febbraio 1998, la Sezione della circolazione ha ordinato al ricorrente di sottoporsi ad un periodo di intenso controllo medico fissato in 3 mesi per accertare se egli si trovasse o meno in uno stato di dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Orbene, è solo dopo aver preso conoscenza di quanto si aspettava da lui l'autorità che egli ha informato la stessa il 26 febbraio tramite il suo patrocinatore della sua assenza dalla Svizzera sino a fine maggio, indicando che ad avvenuto rientro, "sarà sua premura prendere contatto con il vostro ufficio per dare seguito alle vostre richieste". Sembra invero poco credibile che egli si sia repentinamente trasferito all'estero per diversi mesi proprio una settimana dopo aver ricevuto lo scritto della Sezione della circolazione. A maggior ragione dal momento che nelle sue osservazioni presentate due settimane prima egli non avvertiva l'autorità della sua lunga assenza in vista del provvedimento da adottare. Del resto a quel momento egli era ben cosciente che, raccolte le sue osservazioni, l'autorità avrebbe preso entro breve termine una decisione a seguito della presenza su di sé di sostanze stupefacenti. Poco importa inoltre se il 6 gennaio 1998 per i fatti di __________ egli si sia fatto condannare dal competente giudice di polizia soltanto al pagamento di una multa di fr. 150.– oltre le spese processuali senza che venisse considerato quale tossicodipendente ai sensi dell'art. 19a cpv. 2 LStup. Non va infatti dimenticato che la decisione litigiosa è una misura amministrativa preventiva e cautelativa a scopo di sicurezza, la quale può essere pronunciata - come avvenuto in concreto - indipendentemente dalla sussistenza di una colpa e in qualsiasi momento. A tale scopo e contrariamente a quanto addotto dal ricorrente, l'autorità non era dunque tenuta a sospendere la procedura sino al presunto rientro in Svizzera dello stesso. A maggior ragione dal momento che l'insorgente non contesta nemmeno che le sostanze trovate in suo possesso siano vietate dalla legge sugli stupefacenti ed ha ammesso di consumare anfetamine, ancorché a suo dire solo occasionalmente.
L'insorgente sostiene inoltre che a rigore sarebbe potuto entrare in considerazione soltanto un provvedimento a scopo di ammonimento. La tesi non può essere condivisa. Le revoche di questo genere servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività e vengono ordinate in seguito a infrazioni alle prescrizioni della circolazione (art. 30 cpv. 2 OAC).
Tutto sommato, ancorché severa, la decisione impugnata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata. Già le risultanze sul possesso e consumo di droga che emergono dal rapporto di polizia zurighese permettono infatti di nutrire il fondato sospetto che egli sia dipendente da sostanze stupefacenti e non idoneo alla guida. A maggior ragione dal momento che egli non ha dato seguito alle condizioni impostegli. Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che si presume dedito al consumo di tali sostanze esige che le autorità intervengano tempestivamente con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria di interessi giuridici minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti accertamenti.
Il ricorrente infine non si può appellare in questa sede all'asserita necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali dal momento che trattasi questo di un fattore che ha rilevanza unicamente nell'ambito delle revoche a scopo di ammonimento per decidere della durata del provvedimento (cfr. art. 33 cpv. 2 OAC), ma che per contro non entra affatto in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli ( cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
Stante tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 14 cpv. 2, 16 cpv. 1 LCStr; 35 cpv. 3 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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