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Numero d'incarto:
52.1998.168
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00168
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 giugno 1998 del
Comune
di __________
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 26 maggio 1998, no. 2346, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 31 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha negato a
__________ e __________ il permesso di vendere la loro casa d'abitazione
quale residenza secondaria;
viste le risposte:
preso atto della replica 11 settembre 1998 del Comune
di Sonvico e delle dupliche:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I resistenti __________ e
__________ sono comproprietari di una casa d'abitazione di 4 ½ locali (part.
no. __________ RF), situata nel nucleo di __________ ed assoggettata
all'obbligo di mantenimento della destinazione residenziale primaria sancito
dall'art. 24 NAPR.
Il 14 novembre 1997 i resistenti hanno chiesto al municipio
un'autorizzazione in deroga per vendere la casa quale residenza secondaria. La
domanda è stata respinta con decisione 4 dicembre 1997, confermata dal
Consiglio di Stato con giudizio 21 gennaio 1998, cresciuto in giudicato.
B. Il 14 marzo 1998 i
resistenti hanno nuovamente chiesto al municipio il permesso di vendere la casa
quale residenza secondaria, sostenendo di aver tentato invano di venderla come
abitazione primaria ed adducendo di non essere in grado di mantenerla con
questa destinazione.
Il 31 marzo 1998 il municipio ha nuovamente respinto la richiesta,
ritenendo insoddisfatti i presupposti per la concessione di una deroga. Contro
questa decisione i richiedenti si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato,
ponendo in evidenza le difficoltà incontrate nel tentativo di vendere la casa
come abitazione primaria.
C. Con giudizio 26 maggio 1998
il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata
ed accordando agli insorgenti il permesso rivendicato.
In sostanza, il Governo ha ritenuto dati i presupposti
dell'art. 24 cifra 4 lett. d NAPR, che permette al municipio in casi eccezionali
di accordare deroghe ai vincoli di destinazione qualora la conservazione
dell’uso abitativo primario comporti un sacrificio economico eccessivo per il
proprietario.
D. Contro il predetto giudizio
governativo si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo il
comune di __________, chiedendo il ripristino della decisione municipale
annullata.
Riassunti i fatti salienti, l'insorgente contesta che siano
dati i presupposti per la concessione di una deroga fondata sull'art. 24 cifra
4 lett. d NAPR. I resistenti non avrebbero affatto provato che il mantenimento
della residenza primaria comporti un sacrificio economico eccessivo. A suo
avviso, i resistenti avrebbero semplicemente trovato un acquirente intenzionato
ad utilizzare l’immobile come residenza secondaria e disposto a corrispondere
un prezzo allettante, superiore a quello reperibile in caso di vendita ad indigeni.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono pervenuti i resistenti
__________ e __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con
argomenti volti a sottolineare le difficoltà economiche in cui verserebbero a
seguito dell'obbligo di mantenere l'attuale destinazione residenziale primaria
dell'immobile.
F. In sede di replica e di
dupliche le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi,
allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
- L’impugnativa,
tempestivamente inoltrata dal comune, legittimato a ricorrere, è ricevibile in
ordine giusta l'art. 21 LE; norma, applicabile alla fattispecie quale norma
speciale rispetto all'art. 208 LOC, richiamato dal Consiglio di Stato per
fondare la sua competenza.
La vertenza è infatti di natura edilizia.
Oggetto del contendere, non è il rilascio di
un'autorizzazione in deroga per vendere la casa quale abitazione secondaria,
bensì il rilascio di una licenza edilizia per modificare l'attuale destinazione
residenziale primaria dello stabile sulla scorta di una deroga ai vincoli
sanciti dall'art. 24 NAPR. Vincoli di natura pianificatoria, che si configurano
quale restrizioni della proprietà.
- Ferma questa premessa
d'ordine, occorre subito rilevare che la decisione municipale impugnata è stata
adottata senza minimamente rispettare la procedura (ordinaria) prescritta dalla
LE per il rilascio di permessi per cambiamento di destinazione (art. 1 LE; 4
RLE).
La totale inosservanza delle regole di procedura sancite
dalla LE configura un vizio grave ed evidente, che non può essere sanato. Già
per questo motivo il ricorso va quindi accolto, annullando l'autorizzazione
rilasciata dal Consiglio di Stato in deroga all'art. 24 NAPR di __________ per
vendere la casa come abitazione secondaria, ovvero per cambiarne l'attuale
destinazione residenziale primaria.
Va per contro respinta la domanda di ripristinare la
decisione 31 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha negato ai resistenti
il permesso richiesto. Il provvedimento, annullato dal Consiglio di Stato per
tutt'altri motivi mediante il dispositivo no. 1.1. del giudizio impugnato non
può essere confermato perché adottato in violazione di norme procedurali
essenziali, quali sono quelle della LE che disciplinano il rilascio di licenze
edilizie per cambiamento di destinazione.
Gli atti vanno quindi retrocessi al municipio di __________,
affinché renda una nuova decisione secondo la procedura prescritta dagli art. 4
e seg. RLE, badando in particolare a sollecitare i resistenti a fornire le
informazioni mancanti sul prezzo dell'immobile offerto in vendita.
Dato che l’esito è da imputare agli errori procedurali posti
in essere dall’insorgente, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia
e dall’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 21, LE ; 24 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 26 maggio 1998, no.
2346, del Consiglio di Stato è annullata limitatamente al dispositivo 1.2.;
1.2. gli atti sono trasmessi al
municipio di __________ affinché proceda nel senso indicato dai considerandi.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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