AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.176
Data decisione, Autorità: 31.07.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00176
Lugano 31 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 giugno 1998 di
patrocinata da: avv. __________
contro
la decisione 8 giugno 1988, del Dipartimento delle opere sociali, che rinuncia ad adottare provvedimenti disciplinari a carico del PD dott. med. __________;
viste le risposte:
7 luglio 1988 della Commissione di vigilanza sanitaria;
9 luglio 1988 del Dipartimento delle opere sociali, Divisione della salute pubblica;
10 luglio 1988 del PD dott. med. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 1. dicembre 1997 la direzione della Clinica __________, di proprietà della qui ricorrente, ha segnalato al medico cantonale che il PD dott. med. __________, responsabile del suo reparto di neonatalogia, avrebbe commesso irregolarità nella registrazione e nella conseguente fatturazione di prestazioni mediche da lui dispensate;
che il 29 di quello stesso mese il Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha dato mandato alla Commissione di vigilanza sanitaria (CVSan) di:
a) accertare la fondatezza delle segnalazioni per quanto attiene al comportamento professionale degli operatori sanitari coinvolti;
b) segnalare al Dipartimento eventuali carenze di ordine organizzativo (....);
che, esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, il 4 giugno 1998 la CVSan ha rimesso al DOS un rapporto che scagionava il dott. __________ da qualsiasi sospetto di irregolarità;
che l'8 giugno 1998 il DOS ha comunicato al medico denunciato ed alla direzione della clinica __________ di condividere le conclusioni della CVSan e di prescindere dall'adozione di provvedimenti nei suoi confronti;
che contro questa determinazione dipartimentale la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al DOS per nuova decisione, previa completazione dell'istruttoria;
che, dopo aver rilevato di limitare il ricorso alla decisione di non perseguire il dott. __________, l'insorgente rimprovera all’autorità cantonale di aver leso il suo diritto di essere sentita, omettendo di informarla sull'apertura, sugli sviluppi e sull'esito dell'inchiesta esperita dalla CVSan;
che, nel merito, la __________ rimprovera all'autorità cantonale di essersi limitata ad un’istruttoria sommaria, omettendo di approfondire gli accertamenti;
che il ricorso è avversato tanto in ordine, quanto nel merito dal DOS, dalla CVSan e dal resistente dr. __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, la competenza di questo Tribunale non è stabilita per clausola generale, ma secondo il cosidetto sistema enumerativo: il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni del Consiglio di Stato, di Dipartimenti e di Commissioni speciali è dato soltanto nei casi previsti dalla legge (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60 PAmm N. 2 e rimandi);
che non tutte le decisioni rese dal DOS in applicazione della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (LSan; RL 6.1.1.) sono direttamente impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo: il ricorso è dato soltanto in alcune ipotesi esplicitamente previste dalla legge;
che l'art. 59 cpv. 5 LSan prevede in particolare la possibilità di dedurre davanti a questo Tribunale le decisioni di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di una professione sanitaria o di ammonimento, pronunciate dal DOS a titolo di sanzione, in caso di grave negligenza, di azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di ripetuta inosservanza dei doveri professionali o per continua violazioni delle disposizioni di legge, nonché delle norme deontologiche;
che sono inoltre impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo le multe inflitte dal DOS secondo la LPContr per violazioni della LSan e dei regolamenti di applicazione (art. 95 LSan e 4 della legge di procedura per le contravvenzioni; LPContr, RL 3.3.3.4.);
che, nell'evenienza concreta, il Dipartimento delle opere sociali ha deciso di non adottare provvedimenti di sorta nei confronti del resistente dr. __________ in relazione alle presunte irregolarità segnalate dalla direzione della Clinica __________ alle autorità sanitarie cantonali;
che nella misura in possono esservi ravvisati gli estremi di una decisione di non luogo a procedere, il provvedimento è di principio deducibile davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto secondo l'art. 59 cpv. 4, quanto secondo l'art. 95 cpv. 3 LSan;
che, entro questi limiti, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo può quindi essere ammessa;
che alla ricorrente non può tuttavia essere riconosciuta alcuna qualità per agire in giudizio in via di ricorso;
che la denuncia inoltrata all'autorità cantonale nei confronti di un operatore sanitario per violazione della LSan non è atta a conferire al suo autore veste di parte nel procedimento disciplinare o contravvenzionale eventualmente promosso dal titolare del potere di vigilanza o dell'azione penale;
che per sua intrinseca natura il procedimento disciplinare concerne in effetti soltanto l'autorità e le persone soggette al potere di vigilanza (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 54 B VI e rimandi; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);
che la LPContr non conosce d’altro canto l’istituto della costituzione di parte civile previsto dall’art. 69 CPP ai fini del conferimento della qualità di parte al danneggiato nell’ambito dei procedimenti penali;
che il denunciante non è pertanto legittimato ad impugnare né le decisioni di revoca dell'autorizzazione o di ammonimento adottato a titolo di sanzione dal DOS in applicazione dell'art. 59 cpv. 3 LSan, né le multe inflitte dalla medesima autorità giusta l'art. 95 LSan;
che il denunciante non è in effetti toccato da simili provvedimenti in misura maggiore di qualsiasi altro amministrato;
che parimenti dev'essere negata al denunciante la legittimazione attiva ad impugnare le decisioni di non luogo a procedere o di abbandono del procedimento rese dal DOS nel quadro delle disposizioni succitate;
che la qualità per agire in giudizio non può essere dedotta nemmeno dal diritto ad essere sentito, che l'art. 6 cpv. 1 del regolamento della CVSan (RCVSan; RL 6.1.1.1.2.) riconosce al denunciante nell'ambito delle indagini esperite da tale commissione, alle cui conclusioni inerisce comunque soltanto natura di preavviso non impugnabile;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto in ordine per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che la tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 59, 95 LSan; 6 RCVS; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
La ricorrente rifonderà fr. 800.-- al resistente dr. __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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