AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.187
Data decisione, Autorità: 14.09.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00187
Lugano 14 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna Canepa, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 luglio 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 17 giugno 1998, n. 2788, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 7 maggio 1998 della Sezione della circolazione del Dipartimento delle Istituzioni;
vista la risposta 8 luglio 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 novembre 1997 __________ è stato colto in territorio di __________, alla guida della vettura Mazda __________, con un tasso di concentrazione alcolica nel sangue stabilito in 0.93-1.23 per mille dopo perizia alcolimetrica. La licenza di condurre gli è stata immediatamente sequestrata. Ciò nonostante, il 16 dicembre successivo, a seguito di un ulteriore controllo di polizia, è stato sorpreso a circolare con la propria vettura in territorio di __________.
A seguito di questi fatti, sulla scorta degli accertamenti di polizia e dopo l'assunzione di una perizia psicotecnica, con risoluzione 7 maggio 1998, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concedere alcun riesame della decisione prima del mese di novembre 1999 subordinando la sua riammissione alla guida al superamento di un esame psicotecnico. La stessa Sezione ha negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
B. Con ricorso 25 maggio 1998, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo una modifica della decisione dipartimentale nel senso di concedergli di postulare un riesame della stessa già a partire dal mese di novembre 1998.
In quella sede, pur non contestando le violazioni addebitategli, ha censurato l'eccessiva severità della misura amministrativa decisa dal Dipartimento nei suoi confronti e ha sostenuto che i rilevamenti del perito del traffico sarebbero preconcetti e parziali. A suo parere il termine di un anno dalla data dei fatti, anziché due come deciso dal dipartimento, prima di ottenere un riesame della misura amministrativa da parte dell'autorità, sarebbe più adeguato alle circostanze.
C. Il Consiglio di Stato, con decisione 17 giugno 1998, ha respinto il gravame, confermando la decisione dipartimentale. L'esecutivo, fondandosi sulle risultanze della perizia dello psicologo del traffico lic. psic. __________ - giudicata chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente -, ha ritenuto legittima e giustificata la misura amministrativa della revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato. Il periodo di prova fissato dal Dipartimento è stato valutato come adeguato alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando la riduzione del termine di attesa per chiedere un riesame ad un anno dai fatti, quindi già a partire dal mese di novembre 1998.
Ripropone in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte all'autorità inferiore. Il referto peritale sarebbe nel suo complesso inattendibile e troppo severo nei suoi confronti.
Le riflessioni del perito sarebbero eccessivamente riduttive, non avendo questi assolutamente tenuto conto del profondo turbamento che gli sarebbe derivato dall'incidente della circolazione del 1989, in cui è deceduto un ciclomotorista.
Il termine di due anni non sarebbe conforme al principio della proporzionalità, anche perché, in ogni caso, prima di potere essere riammesso alla guida, dovrebbe sottoporsi ad un esame psicotecnico.
Ritiene che un periodo di attesa di un anno costituisca, da un lato, una misura amministrativa adeguata alla gravità delle infrazioni da lui commesse e, dall'altro, un sufficiente lasso di tempo per rielaborare i propri trascorsi e maturare le proprie responsabilità.
Evidenzia infine la sua necessità a disporre di un veicolo per potersi spostare liberamente.
E. Il Consiglio di Stato propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm.
Il ricorso, tempestivo, è perciò ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di una eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono perciò essere esaminate sotto questi profili.
Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute,...(art. 16 cpv. 1 LCStr).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa dell'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata minima questa che non può essere ridotta. (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 LCStr, pag. 218, nota 1.1. a; R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, B.d. III, pag. 129, n. 2181 e seg.). Il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (cpv. 1 bis) non può essere ridotto (art. 17 cpv. 3 LCStr).
In questo ambito contesta quindi le risultanze della perizia dello psicologo del traffico sulle quali si è fondato il Dipartimento.
Questo parere del ricorrente non può essere condiviso.
Il perito si è infatti convinto sulla base del colloquio avuto con lui - riportato a tratti pressoché letteralmente nel suo referto - che egli non si è lasciato intaccare né dal significato delle sue reiterate violazioni del codice della strada, né dalle relative conseguenze vissute direttamente.
Manifesta invece ancora una propensione alla trasgressione. In effetti il 15 novembre 1997 si è posto al volante dopo avere assunto alcolici, non curante che in tale stato avrebbe potuto provocare un'ulteriore tragedia del traffico, come era successo nel 1989.
Da tale comportamento si desume che egli è incline a superare il limite della trasgressione con facilità. Non ha rielaborato le conseguenze del predetto incidente, nemmeno ne ha preso coscienza, persiste con un comportamento contrario alla legge e al buon senso. In merito all'incidente, davanti al perito ha cercato di minimizzare la sua personale responsabilità, ponendo l'accento invece sulla fatalità dell'accaduto e sul comportamento del ciclomotorista perito. Dopo che la patente gli è stata sequestrata a seguito degli accadimenti del 15 novembre 1997 ha fatto comunque uso del suo veicolo, sprovvisto della necessaria licenza, per recarsi a giocare a bocce.
Questo tipo di atteggiamento costituisce di per sè un motivo sufficiente per ritenere che egli ha difficoltà, dal punto di vista caratteriale, ad assumere un comportamento responsabile e rispettoso delle norme della circolazione.
Di principio la revoca di sicurezza decisa dal Dipartimento, come tale peraltro non contestata, è giustificata per inidoneità caratteriale di __________, risultante chiaramente dai comportamenti poc'anzi descritti in dispregio di ogni limite legale e personale, e confermata dalle risultanze della perizia dello psicologo __________.
3.2. Secondo giurisprudenza, nell'ambito di una revoca di sicurezza il termine di prova prima di richiedere il riesame dell'adeguatezza del provvedimento può essere fissato tra uno e cinque anni con riferimento agli art. 33 cpv. 1 ONC e 23 cpv. 3 LCStr,
(cfr. DTF 106 Ib 328, R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, B.d. III pag. 127, n. 2175).
Vista la gravità dei precedenti del ricorrente, tra i quali anche l'investimento in stato di ebrietà di un altro utente della strada con esito letale, il suo attuale atteggiamento di propensione a rinnovare comportamenti per i quali è già stato sanzionato e a non osservare gli ordini impostigli dall'autorità, e l'assente rielaborazione dei fatti del passato, si deve concludere che il periodo fissato dal dipartimento per chiedere il riesame, non prima del mese di novembre 1999, è adeguato e ossequia il principio della proporzionalità.
Come tale deve essere mantenuto e nessun riesame potrà essere concesso al ricorrente prima di tale data, atteso che il periodo di prova è inteso come periodo di divieto assoluto ("Sperrfrist") (Schaffauser, op. cit., pag. 130, n. 2183).
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata soltanto se giustificata da motivi professionali e comunque solo nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando all'amministrato derivano inconvenienti non strettamente legati all'esercizio della sua attività lavorativa e al conseguimento del suo reddito, mai in ogni caso se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 17 cpv. 1 bis e cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 61, 62, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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