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Numero d'incarto:
52.1998.198
Data decisione, Autorità:
29.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00198
Lugano
29 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 24 giugno 1998 di
patr.
da avv. dott. __________
contro
la
decisione 20 maggio 1998 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
11 dicembre 1997 dei ricorrenti avverso le decisioni 26 novembre 1997 della
Sezione degli stranieri, Dipartimento delle istituzioni, che hanno loro
negato il rinnovo del permesso di dimora annuale;
visti:
-
la risposta 29 luglio 1998 della
Sezione degli stranieri;
-
la risposta 3 agosto 1998 del
servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
-
lo scritto 29 ottobre 1998 di
questo Tribunale;
-
la lettera 30 ottobre 1998 della
patrocinatrice dei ricorrenti;
richiamata la decisione 14 luglio 1998 della II Corte
di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1. gennaio 1985
__________ è entrato in Svizzera illegalmente assieme ai genitori ed ai
fratelli. Il giorno seguente ha inoltrato una domanda di asilo, che è stata definitivamente
respinta in data 14 aprile 1988.
Il 24 novembre 1989 gli
stessi hanno ottenuto un permesso di dimora "B" giusta l'art. 13
lett. f OLS, in seguito regolarmente rinnovato.
B. Il __________, __________ e
la cittadina olandese __________, nata il __________, si sono uniti in
matrimonio. A quest'ultima è dunque stato rilasciato un permesso di dimora
annuale nell'ambito del ricongiungimento con il marito (art. 38 OLS). La
scadenza del permesso è stata conformata a quella del permesso di quest'ultimo.
Il 28 maggio 1994 dalla loro unione è nato il figlio
__________.
C. Con istanza 15 marzo 1997
__________ ha chiesto al Consiglio di Stato il cambiamento del cognome da
__________ in __________ ai sensi dell'art. 30 CC. Il governo turco aveva infatti
imposto per motivi razziali alla minoranza siriaco-cristiana di adottare
cognomi turchi. Da qui il desiderio dell'istante di riprendere il cognome
originario __________, al posto del cognome imposto __________.
La domanda è stata accolta con risoluzione 9 maggio 1997.
D. A seguito di tale
cambiamento con lettera 10 giugno 1997 l'Ufficio regionale degli stranieri di
__________ ha invitato i ricorrenti a presentare un documento di legittimazione
valido entro il 10 settembre 1997. Parimenti li rendeva attenti sul fatto che
conformemente all'art. 3 cpv. 1 LDDS ed all'art. 5 OE LDDS uno straniero che
intende soggiornare sul suolo elvetico è tenuto a presentare il passaporto
nazionale valido, requisito essenziale ed imperativo per l'ottenimento del
permesso o per il rinnovo dello stesso.
Con lettera 12 settembre 1997 l'insorgente ha riferito di
aver fatto richiesta presso l'ambasciata turca a Berna di un nuovo documento di
legittimazione. Le autorità non hanno però dato seguito alla sua richiesta, in
quanto sarebbero esistiti non meglio precisati problemi, e gli hanno
consigliato di rivolgersi ad un avvocato in __________ per risolvere la
situazione.
E. Con decisioni 26 novembre
1997 la Sezione degli stranieri ha comunicato ai ricorrenti che i loro permessi
di dimora, come pure quello del figlio __________, non sarebbero stati
rinnovati alla loro scadenza, fissata per il 23 maggio 1998. La citata autorità
ha osservato che __________, nonostante il richiamo, non aveva presentato il
documento di legittimazione valido necessario per continuare a risiedere su suolo
elvetico. In merito a __________ ha invece precisato che il permesso di dimora
le era stato rilasciato nell'ambito del ricongiungimento famigliare; tuttavia
non essendo stato rinnovato il permesso del marito, veniva a mancare tale
presupposto.
F. Contro le predette pronunce
dipartimentali __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di
Stato, che con sentenza 20 maggio 1998 ne ha respinto i gravami. L'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che la presentazione del passaporto valido è un requisito
essenziale ed imperativo per l'ottenimento del permesso o per il suo rinnovo.
Inoltre il ricorrente non si è fatto parte diligente nella procedura di rilascio
del nuovo passaporto, producendo ad esempio lettere di sollecito all'indirizzo
dell'ambasciata turca oppure rivolgendosi ad un avvocato, come consigliatogli
da quest'ultima. Neppure sono adempiuti i requisiti per il rilascio di un
documento svizzero per stranieri sprovvisti di documenti (OSSD), in quanto
l'impossibilità soggettiva per il richiedente di procurarsi un passaporto
valido è dovuta alla sua inoperosità. Infine il Consiglio di Stato ha osservato
che i ricorrenti non hanno dimostrato di non poter far ritorno in __________.
Per di più essendo __________ cittadina olandese, la famiglia __________
potrebbe risiedere in qualunque paese dell'Unione europea.
Il Governo ha pure respinto l'istanza volta all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità
di esito favorevole.
Con lettera 27 maggio 1998 è stato ordinato ai ricorrenti di
lasciare il nostro territorio entro il 15 agosto 1998.
G. Il 26 giugno 1998 i
ricorrenti hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto
pubblico fondato sull'art. 4 Cost., chiedendo che fosse annullata la decisione
governativa. Hanno pure domandato di essere posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________ e che sia
concesso effetto sospensivo al gravame.
H. Con pronuncia 14 aprile 1998
il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha rinviato gli
atti a questo Tribunale per ragioni di competenza.
L'Alta Corte federale ha rilevato che il ricorso di diritto
amministrativo in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di dimora è
esperibile unicamente se esiste un diritto all'ottenimento di tale permesso che
si fonda sul diritto federale o su un trattato internazionale. Poiché
conformemente allo Scambio di note del 1935 tra la Svizzera ed i Paesi Bassi
(RS. 0.142.116.364), __________, quale cittadina olandese, avrebbe diritto al
rilascio di un permesso di domicilio, soggiornando da più di 5 anni in
Svizzera, il ricorso di diritto amministrativo è esperibile. Vista la natura sussidiaria
del ricorso di diritto pubblico rispetto a quello di diritto amministrativo, il
ricorso è stato dichiarato inammissibile e gli atti sono quindi stati trasmessi
per il giudizio di merito a questo Tribunale.
All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di
Stato e la Sezione degli stranieri, delle cui argomentazioni si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
-
In merito all'ammissibilità
ed alla tempestività del ricorso, si rinvia per brevità d'esposizione alla
vincolante decisione del 14 luglio 1998 della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale.
-
2.1. Giusta lo scambio di
note del 16 febbraio 1935 tra la Svizzera ed i Paesi Bassi (RS 0.142.116.364)
il Governo svizzero si propone di accordare il permesso di domicilio ai
cittadini olandesi che hanno soggiornato o soggiorneranno regolarmente in
Svizzera senza interruzione per cinque anni. In casi del tutto eccezionali, in
cui il soggiorno può essere autorizzato fin dall'inizio solo per uno scopo
determinato e per ragioni particolari, il regime del permesso di dimora potrà
essere prorogato oltre i cinque anni; tuttavia il permesso di domicilio sarà
rilasciato al più tardi allo scadere di dieci anni.
2.2. __________ è al beneficio di un permesso di dimora annuale
dal 17 novembre 1992. Da allora, questo permesso è sempre stato rinnovato e
l'ultima scadenza è stata fissata al 23 maggio 1998. Ne discende che la
ricorrente soggiorna regolarmente e senza interruzione nel nostro paese da più
di cinque anni. Essa ha quindi diritto al rilascio di un permesso di domicilio
e, a maggior ragione, al rinnovo del permesso di dimora annuale (cfr. sentenza
14 luglio 1998 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale). Non
ostando motivi d'interesse pubblico preponderanti, alla ricorrente dev'essere
rinnovato il permesso di dimora richiesto.
2.3. A torto il Consiglio di Stato ritiene che il caso della
ricorrente ricada tra quelli eccezionali menzionati nello Scambio di note del
1935. L'entrata in Svizzera giustificata da un ricongiungimento famigliare non
rappresenta certamente un caso eccezionale, vista la frequenza di tali
situazioni e ritenuto che vi è pure l'obbligo legale di concedere tali
autorizzazioni.
- Si tratta ora di stabilire
se __________ ha diritto al rilascio del permesso di dimora nell'ambito del
ricongiungimento famigliare con la moglie __________.
3.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n.
2).
Il quesito a sapere se dev'essere accordato il rilascio o il
rinnovo di un permesso di soggiorno sulla base dell'art. 8 CEDU va risolto
tenendo conto di tutti gli interessi in gioco sia pubblici che privati. In
questo ambito devono essere considerati l'intensità delle relazioni familiari,
il comportamento dello straniere che vuole restare in Svizzera, l'esistenza di
motivi d'espulsione dal punto di vista della polizia degli stranieri, il
rischio che lo straniero possa cadere a carico dell'assistenza pubblica, il
fatto che la persona che vive nel nostro paese sia o meno in grado di seguire
il proprio parente all'estero (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunale fédéral en matière de police des étrangers, RDAF, 53 (1997) no. 4,
pag. 287).
3.2. Dalle risultanze delle tavole processuali emerge che il
rapporto tra i coniugi __________ è intensamente vissuto. L'unione è salda e
stabile, considerato che essi sono ormai sposati da sette anni e che hanno
avuto un figlio. Il bambino, che oggi ha cinque anni, è cresciuto in Ticino e
conosce la nostra società. I genitori ed i fratelli del ricorrente vivono pure
essi in Ticino. Si può dunque affermare che il ricorrente ha nel nostro paese
le relazioni familiari più intense.
L'insorgente si è sempre comportato correttamente da quanto è
entrato in Svizzera. Egli non ha mai interessato le autorità giudiziarie, né ha
mai compromesso l'ordine pubblico in alcun modo. Anche dal punto di vista
lavorativo egli ha sempre dimostrato impegno e buona volontà. Pochi mesi dopo
essere giunto in Svizzera ha iniziato a lavorare quale ausiliario di cucina
(retribuzione: fr. 1'250.-- al mese). Da allora egli è sempre stato attivo in
questo campo e percepisce ora un salario di fr. 3'480.-- lordi. Egli è in
grado di mantenere la propria famiglia e non ha mai fatto capo a prestazioni
assistenziali.
3.3. Il Consiglio di Stato ha rimproverato a __________ di
non essere (più) in possesso di alcun documento di legittimazione valido e di
non aver dimostrato di essersi reso parte diligente nella procedura di rilascio
del nuovo passaporto. Il ricorrente si è giustificato asserendo di aver
postulato il rilascio di un nuovo passaporto, ma che le autorità turche si
oppongono alla sua richiesta adducendo non meglio precisati problemi.
La carenza probatoria rimproverata al ricorrente è stata
sanata in questa sede. Su richiesta di questo Tribunale, la patrocinatrice
degli insorgenti ha prodotto le lettere di sollecito indirizzate all'ambasciata
turca a Berna, alle quali non è mai stata data alcuna risposta scritta. Non vi
è inoltre motivo di dubitare della parola della patrocinatrice, allorquando
afferma di aver provato più volte a contattare telefonicamente le autorità
turche, ricevendo tuttavia sempre risposte evasive.
Si deve perciò concludere che il ricorrente ha provato gli
sforzi da lui intrapresi per ottenere il rilascio del nuovo passaporto, che per
motivi estranei alla sua persona sono risultati vani. La situazione in cui si
trova non può dunque essere giudicata a suo sfavore in questa sede (art. 5
cpv. 4 ODDS).
3.4. Resta infine da valutare se __________ possa o meno seguire
il marito all'estero, qualora a quest'ultimo non venisse rinnovato il permesso
di dimora. La questione può tuttavia restare indecisa. Sapere se la persona che
vive nel nostro paese sia o meno in grado di seguire il proprio parente
all'estero rappresenta infatti soltanto uno degli elementi da prendere in
considerazione per l'applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. Wurzburger, op. cit.,
pag. 287 s.). Anche se la risposta a questo quesito fosse positiva, questo
unico elemento che risulterebbe a sfavore del ricorrente, non basterebbe, nel
caso concreto, per negargli il controverso rinnovo del permesso di dimora,
oltretutto fondato esclusivamente sull'impossibilità (incolpevole) del
ricorrente di presentare un documento di legittimazione valido.
Ponderati gli interessi pubblici e privati in gioco, si deve
dunque concludere che il ricorrente ha diritto al rinnovo del permesso di
dimora giusta la norma summenzionata.
- Gli insorgenti hanno
postulato di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________.
Nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 30 PAmm sono
adempiuti. Considerato che l'unica entrata di cui dispongono i ricorrenti è il
salario del marito che ammonta a fr. 3'400.-- lordi, è dato il presupposto
dell'indigenza previsto dalla norma succitata. Infatti i mezzi di cui essi
dispongono sono appena sufficienti a coprire le esigenze elementari per la
normale sussistenza della famiglia __________.
Visto l'esito del gravame, non vi è inoltre alcun dubbio che
la causa presentava probabilità di esito favorevole.
Essi sono pertanto posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________ limitatamente
a questa sede. Ciò è giustificato dal fatto che solo davanti a questo Tribunale
sono stati dimostrati gli sforzi intrapresi dall'insorgente al fine di
procurarsi un documento di legittimazione valido, mentre davanti al Consiglio
di Stato il ricorrente non si era fatto parte diligente nel provare quanto da
lui asserito.
- Il ricorso va accolto e la
decisione del Consiglio di Stato annullata. Con l'emanazione del presente
giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto
l'esito del gravame si prescinde dal prelevamento della tassa di giustizia.
Considerato che i ricorrenti sono stati posti al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, comprensiva del gratuito patrocinio, non si assegnano ripetibili
(cfr. sentenza inedita di questo Tribunale 3 giugno 1998, in re K. E. R.)
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30,
43, 60, 61, 64 e 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 20 maggio 1998, no. 2250, del
Consiglio di Stato è annullata.
-
Gli atti sono ritornati alla
Sezione degli Stranieri affinché rilasci a __________, cittadina olandese, ed a
__________, cittadino turco, il rinnovo dei permessi di dimora richiesti.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
I ricorrenti sono ammessi al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. dott.
__________.
§. La patrocinatrice è invitata a trasmettere al Tribunale cantonale
amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a
questa sede.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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