AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1998.198
Data decisione, Autorità: 29.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00198
Lugano 29 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 giugno 1998 di
patr. da avv. dott. __________
contro
la decisione 20 maggio 1998 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa 11 dicembre 1997 dei ricorrenti avverso le decisioni 26 novembre 1997 della Sezione degli stranieri, Dipartimento delle istituzioni, che hanno loro negato il rinnovo del permesso di dimora annuale;
visti:
la risposta 29 luglio 1998 della Sezione degli stranieri;
la risposta 3 agosto 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
lo scritto 29 ottobre 1998 di questo Tribunale;
la lettera 30 ottobre 1998 della patrocinatrice dei ricorrenti;
richiamata la decisione 14 luglio 1998 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 1. gennaio 1985 __________ è entrato in Svizzera illegalmente assieme ai genitori ed ai fratelli. Il giorno seguente ha inoltrato una domanda di asilo, che è stata definitivamente respinta in data 14 aprile 1988.
Il 24 novembre 1989 gli stessi hanno ottenuto un permesso di dimora "B" giusta l'art. 13 lett. f OLS, in seguito regolarmente rinnovato.
B. Il __________, __________ e la cittadina olandese __________, nata il __________, si sono uniti in matrimonio. A quest'ultima è dunque stato rilasciato un permesso di dimora annuale nell'ambito del ricongiungimento con il marito (art. 38 OLS). La scadenza del permesso è stata conformata a quella del permesso di quest'ultimo.
Il 28 maggio 1994 dalla loro unione è nato il figlio __________.
C. Con istanza 15 marzo 1997 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato il cambiamento del cognome da __________ in __________ ai sensi dell'art. 30 CC. Il governo turco aveva infatti imposto per motivi razziali alla minoranza siriaco-cristiana di adottare cognomi turchi. Da qui il desiderio dell'istante di riprendere il cognome originario __________, al posto del cognome imposto __________.
La domanda è stata accolta con risoluzione 9 maggio 1997.
D. A seguito di tale cambiamento con lettera 10 giugno 1997 l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ ha invitato i ricorrenti a presentare un documento di legittimazione valido entro il 10 settembre 1997. Parimenti li rendeva attenti sul fatto che conformemente all'art. 3 cpv. 1 LDDS ed all'art. 5 OE LDDS uno straniero che intende soggiornare sul suolo elvetico è tenuto a presentare il passaporto nazionale valido, requisito essenziale ed imperativo per l'ottenimento del permesso o per il rinnovo dello stesso.
Con lettera 12 settembre 1997 l'insorgente ha riferito di aver fatto richiesta presso l'ambasciata turca a Berna di un nuovo documento di legittimazione. Le autorità non hanno però dato seguito alla sua richiesta, in quanto sarebbero esistiti non meglio precisati problemi, e gli hanno consigliato di rivolgersi ad un avvocato in __________ per risolvere la situazione.
E. Con decisioni 26 novembre 1997 la Sezione degli stranieri ha comunicato ai ricorrenti che i loro permessi di dimora, come pure quello del figlio __________, non sarebbero stati rinnovati alla loro scadenza, fissata per il 23 maggio 1998. La citata autorità ha osservato che __________, nonostante il richiamo, non aveva presentato il documento di legittimazione valido necessario per continuare a risiedere su suolo elvetico. In merito a __________ ha invece precisato che il permesso di dimora le era stato rilasciato nell'ambito del ricongiungimento famigliare; tuttavia non essendo stato rinnovato il permesso del marito, veniva a mancare tale presupposto.
F. Contro le predette pronunce dipartimentali __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, che con sentenza 20 maggio 1998 ne ha respinto i gravami. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la presentazione del passaporto valido è un requisito essenziale ed imperativo per l'ottenimento del permesso o per il suo rinnovo. Inoltre il ricorrente non si è fatto parte diligente nella procedura di rilascio del nuovo passaporto, producendo ad esempio lettere di sollecito all'indirizzo dell'ambasciata turca oppure rivolgendosi ad un avvocato, come consigliatogli da quest'ultima. Neppure sono adempiuti i requisiti per il rilascio di un documento svizzero per stranieri sprovvisti di documenti (OSSD), in quanto l'impossibilità soggettiva per il richiedente di procurarsi un passaporto valido è dovuta alla sua inoperosità. Infine il Consiglio di Stato ha osservato che i ricorrenti non hanno dimostrato di non poter far ritorno in __________. Per di più essendo __________ cittadina olandese, la famiglia __________ potrebbe risiedere in qualunque paese dell'Unione europea.
Il Governo ha pure respinto l'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabilità di esito favorevole.
Con lettera 27 maggio 1998 è stato ordinato ai ricorrenti di lasciare il nostro territorio entro il 15 agosto 1998.
G. Il 26 giugno 1998 i ricorrenti hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 Cost., chiedendo che fosse annullata la decisione governativa. Hanno pure domandato di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________ e che sia concesso effetto sospensivo al gravame.
H. Con pronuncia 14 aprile 1998 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha rinviato gli atti a questo Tribunale per ragioni di competenza.
L'Alta Corte federale ha rilevato che il ricorso di diritto amministrativo in materia di rifiuto del rilascio di un permesso di dimora è esperibile unicamente se esiste un diritto all'ottenimento di tale permesso che si fonda sul diritto federale o su un trattato internazionale. Poiché conformemente allo Scambio di note del 1935 tra la Svizzera ed i Paesi Bassi (RS. 0.142.116.364), __________, quale cittadina olandese, avrebbe diritto al rilascio di un permesso di domicilio, soggiornando da più di 5 anni in Svizzera, il ricorso di diritto amministrativo è esperibile. Vista la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico rispetto a quello di diritto amministrativo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e gli atti sono quindi stati trasmessi per il giudizio di merito a questo Tribunale.
All'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione degli stranieri, delle cui argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
In merito all'ammissibilità ed alla tempestività del ricorso, si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione del 14 luglio 1998 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale.
2.1. Giusta lo scambio di note del 16 febbraio 1935 tra la Svizzera ed i Paesi Bassi (RS 0.142.116.364) il Governo svizzero si propone di accordare il permesso di domicilio ai cittadini olandesi che hanno soggiornato o soggiorneranno regolarmente in Svizzera senza interruzione per cinque anni. In casi del tutto eccezionali, in cui il soggiorno può essere autorizzato fin dall'inizio solo per uno scopo determinato e per ragioni particolari, il regime del permesso di dimora potrà essere prorogato oltre i cinque anni; tuttavia il permesso di domicilio sarà rilasciato al più tardi allo scadere di dieci anni.
2.2. __________ è al beneficio di un permesso di dimora annuale dal 17 novembre 1992. Da allora, questo permesso è sempre stato rinnovato e l'ultima scadenza è stata fissata al 23 maggio 1998. Ne discende che la ricorrente soggiorna regolarmente e senza interruzione nel nostro paese da più di cinque anni. Essa ha quindi diritto al rilascio di un permesso di domicilio e, a maggior ragione, al rinnovo del permesso di dimora annuale (cfr. sentenza 14 luglio 1998 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale). Non ostando motivi d'interesse pubblico preponderanti, alla ricorrente dev'essere rinnovato il permesso di dimora richiesto.
2.3. A torto il Consiglio di Stato ritiene che il caso della ricorrente ricada tra quelli eccezionali menzionati nello Scambio di note del 1935. L'entrata in Svizzera giustificata da un ricongiungimento famigliare non rappresenta certamente un caso eccezionale, vista la frequenza di tali situazioni e ritenuto che vi è pure l'obbligo legale di concedere tali autorizzazioni.
3.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
Il quesito a sapere se dev'essere accordato il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno sulla base dell'art. 8 CEDU va risolto tenendo conto di tutti gli interessi in gioco sia pubblici che privati. In questo ambito devono essere considerati l'intensità delle relazioni familiari, il comportamento dello straniere che vuole restare in Svizzera, l'esistenza di motivi d'espulsione dal punto di vista della polizia degli stranieri, il rischio che lo straniero possa cadere a carico dell'assistenza pubblica, il fatto che la persona che vive nel nostro paese sia o meno in grado di seguire il proprio parente all'estero (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunale fédéral en matière de police des étrangers, RDAF, 53 (1997) no. 4, pag. 287).
3.2. Dalle risultanze delle tavole processuali emerge che il rapporto tra i coniugi __________ è intensamente vissuto. L'unione è salda e stabile, considerato che essi sono ormai sposati da sette anni e che hanno avuto un figlio. Il bambino, che oggi ha cinque anni, è cresciuto in Ticino e conosce la nostra società. I genitori ed i fratelli del ricorrente vivono pure essi in Ticino. Si può dunque affermare che il ricorrente ha nel nostro paese le relazioni familiari più intense.
L'insorgente si è sempre comportato correttamente da quanto è entrato in Svizzera. Egli non ha mai interessato le autorità giudiziarie, né ha mai compromesso l'ordine pubblico in alcun modo. Anche dal punto di vista lavorativo egli ha sempre dimostrato impegno e buona volontà. Pochi mesi dopo essere giunto in Svizzera ha iniziato a lavorare quale ausiliario di cucina (retribuzione: fr. 1'250.-- al mese). Da allora egli è sempre stato attivo in questo campo e percepisce ora un salario di fr. 3'480.-- lordi. Egli è in grado di mantenere la propria famiglia e non ha mai fatto capo a prestazioni assistenziali.
3.3. Il Consiglio di Stato ha rimproverato a __________ di non essere (più) in possesso di alcun documento di legittimazione valido e di non aver dimostrato di essersi reso parte diligente nella procedura di rilascio del nuovo passaporto. Il ricorrente si è giustificato asserendo di aver postulato il rilascio di un nuovo passaporto, ma che le autorità turche si oppongono alla sua richiesta adducendo non meglio precisati problemi.
La carenza probatoria rimproverata al ricorrente è stata sanata in questa sede. Su richiesta di questo Tribunale, la patrocinatrice degli insorgenti ha prodotto le lettere di sollecito indirizzate all'ambasciata turca a Berna, alle quali non è mai stata data alcuna risposta scritta. Non vi è inoltre motivo di dubitare della parola della patrocinatrice, allorquando afferma di aver provato più volte a contattare telefonicamente le autorità turche, ricevendo tuttavia sempre risposte evasive.
Si deve perciò concludere che il ricorrente ha provato gli sforzi da lui intrapresi per ottenere il rilascio del nuovo passaporto, che per motivi estranei alla sua persona sono risultati vani. La situazione in cui si trova non può dunque essere giudicata a suo sfavore in questa sede (art. 5 cpv. 4 ODDS).
3.4. Resta infine da valutare se __________ possa o meno seguire il marito all'estero, qualora a quest'ultimo non venisse rinnovato il permesso di dimora. La questione può tuttavia restare indecisa. Sapere se la persona che vive nel nostro paese sia o meno in grado di seguire il proprio parente all'estero rappresenta infatti soltanto uno degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 8 CEDU (cfr. Wurzburger, op. cit., pag. 287 s.). Anche se la risposta a questo quesito fosse positiva, questo unico elemento che risulterebbe a sfavore del ricorrente, non basterebbe, nel caso concreto, per negargli il controverso rinnovo del permesso di dimora, oltretutto fondato esclusivamente sull'impossibilità (incolpevole) del ricorrente di presentare un documento di legittimazione valido.
Ponderati gli interessi pubblici e privati in gioco, si deve dunque concludere che il ricorrente ha diritto al rinnovo del permesso di dimora giusta la norma summenzionata.
Nella fattispecie i requisiti di cui all'art. 30 PAmm sono adempiuti. Considerato che l'unica entrata di cui dispongono i ricorrenti è il salario del marito che ammonta a fr. 3'400.-- lordi, è dato il presupposto dell'indigenza previsto dalla norma succitata. Infatti i mezzi di cui essi dispongono sono appena sufficienti a coprire le esigenze elementari per la normale sussistenza della famiglia __________.
Visto l'esito del gravame, non vi è inoltre alcun dubbio che la causa presentava probabilità di esito favorevole.
Essi sono pertanto posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________ limitatamente a questa sede. Ciò è giustificato dal fatto che solo davanti a questo Tribunale sono stati dimostrati gli sforzi intrapresi dall'insorgente al fine di procurarsi un documento di legittimazione valido, mentre davanti al Consiglio di Stato il ricorrente non si era fatto parte diligente nel provare quanto da lui asserito.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 60, 61, 64 e 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 20 maggio 1998, no. 2250, del Consiglio di Stato è annullata.
Gli atti sono ritornati alla Sezione degli Stranieri affinché rilasci a __________, cittadina olandese, ed a __________, cittadino turco, il rinnovo dei permessi di dimora richiesti.
Non si prelevano né tasse né spese.
I ricorrenti sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. dott. __________.
§. La patrocinatrice è invitata a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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