AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.2
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00002
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
Segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 31 dicembre 1997 di
Contro
la
risoluzione 9 dicembre 1997 (n. 6336) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il rifiuto anticipato 1°
ottobre 1997 del rinnovo del suo permesso di dimora da parte del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli stranieri;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________, cittadina
italiana nata il __________, è entrata in Svizzera il 15 settembre 1994,
stabilendosi a __________;
che a partire da quella data essa ha beneficiato di un
permesso di dimora B, in seguito regolarmente rinnovato, a scopo di lavoro per
l'attività di tecnico multimediale presso la succursale di __________ della
__________;
che il 1° ottobre 1997 il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli stranieri - constatato in sostanza che la titolare sarebbe senza
lavoro dal gennaio 1996 beneficiando delle prestazioni erogate
dall'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) - le ha comunicato il
diniego del rinnovo del permesso di dimora al momento della scadenza prevista
per il 14 marzo 1998, ritenuto inoltre che non si evincerebbero concreti motivi
atti a concludere la sua impossibilità di rientrare in Italia;
che il 10 ottobre 1997 __________ è insorta contemporaneamente
sia davanti al Consiglio di Stato sia direttamente al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento del
provvedimento, l'audizione personale, e il riconoscimento del diritto di
domicilio in Ticino in base al suo nuovo progetto di attività lucrativa indipendente.
Sostiene inoltre che il Consiglio di Stato - quale vertice della pubblica
amministrazione - non adempierebbe i requisiti per statuire sulle controversie
amministrative, non essendo un tribunale indipendente e libero di sindacare i
fatti ed il diritto: donde la sua proposta di ricusa;
che il 16 dicembre 1997 lo scrivente Tribunale, in ossequio
al doppio grado giurisdizione, ha dichiarato irricevibile il gravame e lo ha
trasmesso al Consiglio di Stato per competenza;
che con giudizio 9 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa interposta da
__________;
che contro la predetta pronunzia governativa la soccombente
si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio
subordinatamente il rinnovo del permesso di dimora a partire dal 14 settembre
1998;
che il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento
dell'impugnativa;
che ad identica conclusione è pervenuta la Sezione degli stranieri
con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei considerandi che
seguono;
Considerato, in
diritto
che il ricorso è rivolto
contro l'anticipato rifiuto del rinnovo del permesso di dimora di __________ da
parte della Sezione degli stranieri;
che tale provvedimento non si configura quale revoca ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LDDS, nella misura in cui lo straniero o la straniera può
risiedere legalmente nel nostro Paese fino alla scadenza del suo permesso;
che tale permesso è
scaduto il 14 marzo 1998;
che, pertanto, la ricorrente non ha più un interesse pratico
e attuale all'annullamento del giudizio impugnato;
che il gravame è dunque da
dichiarare ormai privo d'oggetto;
che anche se si volesse considerare tale permesso come non
ancora scaduto e - di riflesso - l'esistenza di un interesse pratico e attuale
della ricorrente al suo rinnovo, oppure se si volesse prendere in
considerazione una decisione di non rinnovo del permesso, il ricorso è in tutti
i casi irricevibile;
che difatti in materia di
diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri,
del 12 marzo 1997);
che giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce alcun diritto;
che la ricorrente non ha
il diritto di vedersi rinnovato il permesso di dimora o il rilascio di un
permesso di domicilio, dal momento che la legislazione interna non accorda di
principio agli stranieri un diritto all'ottenimento o al rinnovo di un permesso
per poter risiedere o per poter svolgere un'attività lucrativa in suolo
elvetico, a meno che la legge non lo preveda espressamente (DTF 118 Ib 145);
che l'insorgente non è coniugata con cittadino svizzero o con
straniero domiciliato e non possiede il permesso di dimora da almeno cinque
anni (artt. 7 e 17 LDDS);
che né il Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e
l'Italia del 22 luglio 1868, né la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente
l'applicazione del Trattato citato, e nemmeno l'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10
agosto 1964 conferiscono alla ricorrente un diritto all'ottenimento del rinnovo
del permesso di dimora o al rilascio del permesso di domicilio;
che inoltre l'art. 8 CEDU non trova applicazione in specie,
l'insorgente non avendo relazioni famigliari in Svizzera;
che, in conclusione, il ricorso presentato avanti a questo
Tribunale va pure dichiarato irricevibile;
che il caso in rassegna non si apparenta a quello di
__________ richiamato dall'insorgente (inc. n. 52.97.174), tale vertenza avendo
per oggetto una domanda di ricusa,
che, visto l'esito, il gravame non necessita pertanto
ulteriore disamina;
che, date le particolarità
della fattispecie, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e ad
incassare le spese di procedura;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 98a OG; art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a
della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto
degli stranieri del 12 marzo 1997; il Tratto di domicilio e consolare tra la
Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868; la Dichiarazione 5 maggio 1934
concernente l'applicazione del Trattato citato; l'Accordo tra la Svizzera e
l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto
1964; 8 CEDU; 7, 9, 17 LDDS; 3, 28 e 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano tasse, né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster