AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.202
Data decisione, Autorità: 11.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00202
Lugano 11 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 luglio 1998 di
e __________
contro
la risoluzione 7 luglio 1998 (3181) del Consiglio di Stato che ha respinto il loro ricorso 6 febbraio 1996 contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la loro domanda di esonero dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia;
viste le risposte:
5 agosto 1998 del Consiglio di Stato;
10 agosto 1998 del Consiglio parrocchiale di __________;
24 agosto 1999 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
che, con scritto 2 ottobre 1995, __________ ed __________, domiciliati a __________, hanno sollecitato il municipio di __________ ad esonerarli dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia, adducendo di non far parte della locale comunità cristiana;
che, con decisione 31 gennaio 1996, il municipio di __________ si è rifiutato di dar seguito alla menzionata domanda, per il motivo che il contributo versato annualmente a favore della parrocchia derivava dall'incameramento dei beni di quest'ultima;
che, con ricorso 6 febbraio 1996 fondato sull'art. 49 Cost., __________ ed __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione municipale appena ricordata, al quale hanno domandato di annullarla e di concedere loro la possibilità di dedurre dall'imposta comunale, a partire dal 1995, la percentuale risultante dalla divisione dell'importo del contributo versato dal comune alla parrocchia per il gettito fiscale annuo del comune accertato in sede di consuntivo;
che, con risoluzione 7 luglio 1998, il Consiglio di Stato, accertata la competenza a decidere il gravame, lo ha respinto, perché l'obbligo del comune nei confronti della parrocchia derivava effettivamente da un incameramento dei beni di quest'ultima;
che, con ricorso 21 luglio 1998, __________ ed __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale avverso il giudicato governativo, del quale domandano l'annullamento per motivi che non è necessario riassumere ai fini del giudizio;
che il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione del ricorso, il municipio di __________ si è rimesso al giudizio del Tribunale mentre che il consiglio parrocchiale ha comunicato di non avere osservazioni da presentare sul contenzioso;
che, nella misura in cui il Consiglio di Stato ha fondato la competenza a decidere sull'art. 208 cpv. 1 LOC, anche la competenza di questo Tribunale è data in virtù della stessa disposizione;
che il ricorso è del pari tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm);
che, giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che l'appena menzionata disposizione legale, la quale prevede l'impugnabilità di tutte le decisioni degli organi comunali dapprima innanzi al Governo e, in seconda istanza, davanti al Tribunale amministrativo, ha carattere di legge generale;
che talune leggi istituiscono delle deroghe a questa regola generale per le materie della stesse trattate;
che, per quanto qui interessa, l'art. 299 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce che contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al municipio, contro la cui decisione può essere inoltrato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello;
che, inoltre, per quanto concerne le imposte comunali, in mancanza di norme particolari sono applicabili a titolo sussidiario, per analogia, le disposizioni in materia di imposte cantonali (art. art. 275 LT);
che nel concreto caso la richiesta 2 ottobre 1995 dei ricorrenti concerneva di tutta evidenza il calcolo dell'imposta comunale che li riguardava, della quale essi sollecitavano una modifica;
che, pertanto, contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di é rifiutato di dar seguito alla loro richiesta doveva essere esperito un ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (cfr. STA inedita 2 febbraio 1983 in re comune di __________, consid. C e D, relativa alla LT 1976; inoltre, nello stesso senso, per il diritto vigente, la sentenza della Camera di diritto tributario pubbl. in RDAT I-1993 N. 19t);
che, di conseguenza, a torto il Consiglio di Stato ha ammesso la competenza a decidere il gravame 6 febbraio 1996;
che il suo giudizio deve essere annullato, in quanto lesivo del diritto (art. 61 PAmm), ed il ricorso 6 febbraio 1996 trasmesso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 4 PAmm;
che il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
che per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC, 299 LT, 2, 4, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia
§ La risoluzione 7 luglio 1998 (3181) del Consiglio di Stato è annullata.
§§ Il ricorso 6 febbraio 1996 di __________ e __________, indirizzato al Consiglio di Stato, contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la loro domanda di esonero dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia è trasmesso per competenza alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello.
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster