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Numero d'incarto:
52.1998.204
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00204
Lugano
8 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 luglio 1998 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 7 luglio 1998, no. 3199, del Consiglio di Stato che ha respinto
il suo ricorso 14 maggio 1998 contro la decisione 4 maggio 1998 del municipio
di __________ che accerta la partecipazione del comune di __________ alle
spese di manutenzione della strada Monti della __________ per l'anno 1997;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto 20 febbraio 1956
fondato sulla legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons) il Consiglio di
Stato ha istituito il consorzio per la manutenzione della strada __________ ed
ha chiamato a far parte dello stesso, oltre ad esso medesimo, i comuni di
__________, __________, __________ e __________. La partecipazione ai costi di
quest'ultimo comune é stata fissata al 5%. L'esecuzione della manutenzione é
stata affidata al comune di __________, cui gli altri consorziati sono tenuti a
versare le rispettive partecipazioni entro il 1 aprile di ogni anno (cfr. per
tutto quanto precede i dispositivi n. 1, 3, 5 e 7 del decreto governativo 20
febbraio 1956).
B. Alle date 10/26 marzo 1998 i
servizi amministrativi del comune di __________ hanno trasmesso al municipio di
__________ il conteggio della ripartizione delle spese di manutenzione del
consorzio in rassegna riferite al 1997. La quota relativa al comune di
__________, del 5%, assommava a fr. 8'836,50. Con scritto 23 aprile 1998 il
municipio di __________ ha informato il municipio di __________ dell'impossibilità
di onorare la richiesta di pagamento per il motivo che il locale consiglio
comunale, in sede di approvazione dei conti preventivi per l'esercizio 1997,
aveva stralciato quella partecipazione per il motivo che il comune di
__________ aveva inoltrato una procedura di scioglimento del consorzio. Con
decisione formale 4 maggio 1998 il municipio di __________ ha pertanto
accertato l'obbligo di pagamento del comune di __________ per l'importo
anzidetto, argomentando che i motivi addotti nella lettera 23 aprile 1998 non
avevano rilevanza.
C. Con ricorso 14 maggio 1998
il municipio di __________ ha impugnato la decisione del municipio di __________
innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Il ricorrente
ha ulteriormente spiegato che dal 1992 é pendente una domanda di scioglimento
del consorzio in esame promossa dal comune di __________, cui il comune di
__________ si é associato, ed inoltre che, nella seduta costitutiva del 28
maggio 1996, il consiglio comunale di __________ aveva rinunciato alla designazione
del delegato del comune in seno al consorzio, poiché non era mai stato convocato
negli anni precedenti.
D. Con risoluzione 7 luglio
1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Esso ha in sostanza
considerato che, omettendo di designare il proprio delegato in seno al
consorzio, il comune di __________ avesse rinunciato a partecipare alla
gestione dello stesso.
E. Con ricorso 28 luglio 1998
il comune di __________ ha impugnato il giudicato governativo davanti a questo
Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo insieme alla decisione del municipio
di __________ 4 maggio 1998. Il ricorrente ribadisce gli argomenti già
sottoposti all'esame dell'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno
sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso é pertanto ricevibile
in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il ricorrente
eccepisce anzitutto che é pendente, da troppo tempo, una procedura di
scioglimento del consorzio in esame. In secondo luogo esso critica il funzionamento
del consorzio, ma in particolare che il suo rappresentante non é mai stato
convocato ad un'assemblea consortile. Le sue censure non possono tuttavia
essere ascoltate.
2.2. In primo luogo l'inoltro di un'istanza di scioglimento
di un consorzio non inibisce il suo funzionamento e, pertanto, l'incasso delle
quote di partecipazione. Quanto all'organizzazione della corporazione in
rassegna, bisogna dar atto al ricorrente che da moltissimi anni (con
l'eccezione, forse, dei primi anni successivi all'istituzione) non viene
riunita l'assemblea e, di riflesso, non viene né approvata le gestione (art. 18
cpv. 2 LCons) né nominata la delegazione del consorzio (art. art. 14 e 17 LCons),
alla quale spetterebbe il compito di incassare le quote di partecipazione (art.
18 cpv. 1, 21 cpv. 1 LCons). Questa situazione, ovviamente ben nota ai
consorziati poiché riconducibile esclusivamente al loro stesso comportamento, é
dovuta al fatto che il decreto di istituzione del consorzio aveva affidato
direttamente al comune di __________ l'esecuzione della manutenzione delle
opere stradali ed il compito di incassare le partecipazioni ai costi degli
altri consorziati (cfr. in particolare i dispositivi n. 5 e 7 del decreto di
istituzione del consorzio 20 febbraio 1956): donde l'inutilità di mantenere in
funzione l'apparato organizzativo dell'ente. In sostanza il consorzio in esame
si é trasformato, per tacito accordo dei suoi membri, in un caso di partecipazione
ai costi di manutenzione di un'opera di pubblica utilità ai sensi dell'art.
31bis LCons, ovvero senza necessità di costituire un consorzio. Questo non
significa tuttavia che la validità dell'avversata decisione del municipio di
__________ possa essere messa in forse. Intanto perché essa può validamente
fondarsi sul decreto costitutivo del consorzio. In secondo luogo perché la
competenza a tanto del municipio di __________ - che, peraltro il ricorrente
nemmeno contesta espressamente - é il frutto di un accordo tacito sorto tra i
consorziati e dagli stessi rispettato per più decenni: disconoscerlo a questo
momento, oltretutto con il solo fine di favorire il processo di scioglimento
del consorzio, sarebbe contrario al principio della buona fede.
2.3. Se pertanto il comune di __________ intende conseguire
al più presto lo scioglimento del consorzio dovrà sollecitare la trattazione
della sua asserita, pendente domanda al Governo cantonale (art. 28 LCons).
Inversamente, se intende riattivare il funzionamento di questo ente a norma
della LCons e del regolamento consortile dovrà farsi parte diligente presso gli
altri consorziati, ma in particolare presso il comune di __________, cui il
Governo ha delegato l'esperimento degli incombenti di cui all'art. 12 LCons
(cfr. dispositivo n. 1 in fine del decreto di costituzione del consorzio 20
febbraio 1956), chiedendo in primo luogo la convocazione di un'assemblea, cui
spetterà il compito di nominare la delegazione consortile e il presidente (art.
da 12 a 14 LCons).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico del ricorrente, intervenuto a tutela di interessi economici propri (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 12, 13, 14, 17, 18, 21, 28, 31bis, 208 LOC, 28, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico del comune di __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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