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Numero d'incarto:
52.1998.205
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00205
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 luglio 1998 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 1º luglio 1998, no. 3051, del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione 31 marzo 1998 con cui il municipio di __________ ha negato a
__________ il permesso di realizzare un posteggio asfaltato sulla part. no.
__________ RFD;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 settembre 1997 il
resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso in
sanatoria per pavimentare con grigliati di cemento una superficie di 89 mq,
costituente il subalterno b della part. no. __________ RFD, allo scopo di ricavarvi
5 posteggi. Il fondo è situato a monte della strada che sale al nucleo di
__________ ed è incluso come “spazio libero” nella zona dei nuclei delle Coste
del PR comunale.
Il 3 ottobre 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta.
B. L'11 marzo 1998 __________
ha chiesto al municipio il permesso di asfaltare il posteggio.
Con risoluzione 31 marzo 1998 il municipio ha respinto la domanda,
ritenendola in contrasto con l'art. 35 NAPR, che vieta di principio la modifica
dello stato fisico degli spazi liberi definiti dal PR.
C. Con giudizio 1º luglio 1998
il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________ ed ordinando al municipio di rilasciare
la licenza richiesta.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'art. 35 NAPR, richiamato
dall’autorità comunale fosse inapplicabile, poiché il sedime è già stato
trasformato in un posteggio.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo il ripristino della decisione di diniego della licenza.
L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di
non aver esperito un sopralluogo e di aver ritenuto fondate le censure di
disparità di trattamento sollevate dal qui resistente.
Nel merito, il comune ribadisce che il sedime in discussione
è uno spazio libero, che il PR assoggetta a divieto di trasformazione. La
trasformazione in posteggio sarebbe stata eseguita abusivamente e la posa dei
grigliati sarebbe stata autorizzata soltanto per adeguarsi alle direttive della
SPA, che raccomandano di disperdere le acque meteoriche nel terreno al fine di
evitare un sovraccarico delle canalizzazioni.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Ad identica
conclusione è giunto il resistente __________ con argomenti che verranno semmai
ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
Pacifiche sono invero la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo e la legittimazione attiva del comune.
- Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il sopralluogo chiesto dal comune non appare in effetti
suscettibile di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti
rilevanti ai fini del presente giudizio.
Dalla situazione degli altri posteggi esistenti nelle
vicinanze non può essere dedotto alcunché a favore dell'una o dell'altra tesi
già perché sono posti in un'altra zona di PR.
- Giusta l'art. 35 NAPR, "negli
spazi liberi degli orti e dei giardini" della zona dei nuclei delle
Coste, "non è in principio consentita la modifica dello stato fisico
dei fondi".
Il commento alle norme di attuazione spiega che molto spesso
negli insediamenti tradizionali delle Coste gli spazi liberi dei giardini e
degli orti con la loro esuberante vegetazione insubrica rappresentano gli
elementi più qualificanti ed attrattivi del nucleo. “In questo caso”,
soggiunge, “non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie e
gli spazi di servizio dell'abitazione devono essere ricavati all'interno dei
volumi esistenti”. “Fanno eccezione”, conclude il commento, "tutti
i manufatti funzionali (muri di terrazzamento, scale e viali) e di abbellimento
specifici della costruzione di giardini "pergolati, gazebi ecc.)".
La norma in esame impone di mantenere sostanzialmente inalterati
gli spazi liberi degli orti e dei giardini. Il vincolo di inedificabilità che
grava questi fondi non è tuttavia assoluto, ma lascia al municipio la facoltà
di derogarvi, permettendo la realizzazione di quei manufatti che il commento
definisce funzionali, ovvero connessi alla funzione specifica degli orti e dei
giardini (muri, scale e viali), rispettivamente ai manufatti di abbellimento.
- Nel caso in esame, il PR di
__________ adottato dal consiglio comunale riservava il subalterno b della
part. no. __________ RFD alla realizzazione di un posteggio pubblico (zona
AP/EP). In sede di approvazione del piano, il Consiglio di Stato ha tuttavia
stralciato tale vincolo, accogliendo il ricorso contro di esso interposto
dall'allora proprietario del sedime (ris. gov. no. 5447 del 3.10.95).
Adeguandosi a questa determinazione cantonale, il 26 febbraio 1996 il municipio
ha proposto al consiglio comunale di inserire il sedime tra gli spazi liberi
delle corti, degli orti e dei giardini. Il relativo messaggio municipale
giustificava la proposta, asserendo che i proprietari intendevano "perseguire
il medesimo obbiettivo in accordo con il municipio" (cfr. MM n.
988/26.2.96). Il 10 aprile 1996 il consiglio comunale ha fatto propria la proposta
dell'esecutivo, che è stata in seguito ratificata dal Consiglio di Stato con
risoluzione no. 6585 dell'11 dicembre 1996.
Il 3 ottobre 1997 il municipio ha autorizzato il resistente
__________ a pavimentare l'area in discussione con grigliati di cemento allo
scopo di realizzarvi un posteggio per cinque auto.
La licenza, rilasciata secondo la procedura di semplice
notifica, è cresciuta in giudicato. Per principio, non può quindi essere rimessa
in discussione. Prive di rilevanza sono di conseguenza le considerazioni
addotte dal municipio in questa sede allo scopo di giustificare
l'autorizzazione accordata al resistente per realizzare un posteggio in
grigliati di cemento su un sedime che il PR annovera fra gli spazi liberi degli
orti e dei giardini.
Ai fini del presente giudizio fa unicamente stato che il
sedime in oggetto è ormai destinato a posteggio. Conclusione, questa, che non
discende dalle risultanze del sommarione o da una precedente abusiva
utilizzazione, ma deriva esclusivamente dalla licenza edilizia rilasciata dal
municipio al resistente il 3 ottobre 1997.
- Ferma questa premessa, la
materia del contendere si riduce alla questione a sapere se il posteggio possa
essere dotato di una pavimentazione in asfalto invece che di grigliati di
cemento.
A tal proposito occorre rilevare che il sedime, anche se
adibito a posteggio risulta tuttora incluso fra gli spazi liberi degli orti e
dei giardini. Decisivo ai fini del giudizio rimane quindi l'art. 35 NAPR, che
per principio non ammette la modifica dello stato fisico dei fondi.
Impostati in questo modo i termini del problema, appare evidente
che la prevista trasformazione non può essere autorizzata. Il cambiamento della
pavimentazione implica in effetti una significativa modifica dello stato fisico
del fondo.
Poco importa che il sedime non sia (ormai più) né un orto, né
un giardino. Determinante è unicamente il fatto che il fondo è tuttora incluso
nel settore degli spazi liberi degli orti e dei giardini, ove è in linea di
massima vietata qualsiasi modifica dello stato fisico del terreno.
Per il che, non essendo manifestamente dati i presupposti per
la concessione di una deroga, il ricorso va accolto, annullando la decisione
governativa impugnata e ripristinando quella con cui il municipio ha negato la
licenza.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 35 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. è annullata la decisione 1º luglio
1998 del Consiglio di Stato;
1.2. è ripristinata la decisione 30
marzo 1998 del municipio di __________.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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