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Numero d'incarto:
52.1998.212
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00212
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 agosto 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 21 luglio 1998 del Perito distrettuale di Vallemaggia, che ha
accolto la domanda 11 maggio 1998 di __________ volta ad ottenere una permuta
di terreno tra i mapp. no. __________ e __________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietaria
del mapp. __________ di __________, di complessivi 641 mq. La porzione
meridionale del fondo ospita una casa d'abitazione, mentre quella settentrionale
è di natura prativa e confina con la part. __________ di __________, sulla cui
superficie di 612 mq si erge una piccola costruzione (48 mq) censita quale
casa.
B. __________, figlio della
proprietaria del mapp. __________, intende costruire un'abitazione primaria di
fianco alla casa dei genitori, sfruttando l'esiguo spazio ancora disponibile.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 21 aprile al
6 maggio 1998. Il municipio ha rilasciato il relativo permesso il 26 maggio
seguente.
C. Con istanza 11 maggio 1998
fondata sugli art. 83 ss. LRPT __________ ha chiesto al Perito distrettuale di
Vallemaggia di trasferirgli la proprietà dell'angolo S-O del mapp. __________,
offrendo in permuta a __________ il contrapposto angolo N-E del proprio mapp.
__________. A mente della richiedente, lo scambio dei due sottili triangoli di
pari superficie avrebbe permesso di conseguire un uso del suolo migliore e più
razionale.
In sede di risposta __________ si è opposto alla permuta siccome
ingiustificata dal profilo dell'interesse pubblico, ribadendo tale posizione
all'udienza di conciliazione tenutasi il 16 giugno 1998.
D. Esaurite le formalità
procedurali, con decisione 21 luglio 1998 il Perito distrettuale di Vallemaggia
ha accolto la domanda di permuta così come proposta dall'istante __________,
ponendo a carico di quest'ultima tutte le spese.
Il Perito ha ritenuto in sostanza che l'operazione avrebbe permesso
al figlio della richiedente di sfruttare al meglio l'area verde del mapp.
__________ per costruirvi la propria abitazione come da progetti, in perfetto
parallelo alla casa della madre ed al nuovo confine, senza creare alcun
pregiudizio alla controparte. Secondo il primo giudice l'operazione sarebbe
sorretta dall'interesse pubblico poiché facilita una giovane famiglia
nell'edificazione della sua dimora, consentendole di trattenersi in valle.
E. Avverso il predetto giudizio
__________ è insorto mediante ricorso 11 agosto 1998 innanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.
Con dovizia di motivazione il ricorrente ha contestato fermamente
la legittimità della permuta, che sarebbe volta a soddisfare gli interessi di
mera natura privata dei vicini e non servirebbe a conseguire un uso più
razionale del suolo ai sensi della LRPT.
F. Il Perito distrettuale di
Vallemaggia e __________ hanno proposto la reiezione del gravame, contestando
partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti e puntualizzazioni che
saranno illustrati, ove occorresse, nei considerandi che seguono.
La proprietaria del mapp. __________ ha osservato in specie
che grazie alla permuta la nuova casa potrà essere costruita più a N, il che
aumenterà lo spazio tra i due edifici destinato a posteggio.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito alle impugnative contro le
decisioni di permuta dei Periti distrettuali si fonda sui combinati art. 94
LRPT e 60 PAmm.
La legittimazione a ricorrere di __________, proprietario coinvolto
nell'operazione di permuta, è pacificamente data dall'art. 43 PAmm, grazie al
rinvio di cui all'art. 111 LRPT.
Il gravame in oggetto, tempestivo per effetto delle ferie
giudiziarie e correttamente formulato (art. 13 e 46 PAmm, applicabili ex art.
111 LRPT), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Come osserva a giusto
titolo il ricorrente, l'operazione dedotta in giudizio non si configura alla
stregua di una rettifica di confini ai sensi dell'art. 98 LRPT. Il confine tra
i mapp. __________ e __________ di __________ è infatti perfettamente lineare e
non necessita di correzione alcuna.
Trattasi in realtà di una vera e propria permuta la cui
ammissibilità va verificata alla luce degli art. 83 ss. LRPT.
- Giusta l'art. 83 LRPT, allo
scopo di conseguire un uso del suolo più razionale il proprietario di un fondo
può domandare la cessione in permuta di un fondo confinante o di parte di esso,
purché non ne risulti un danno al proprietario di questo.
Il primo presupposto va inteso in senso lato, ovvero secondo
l'interesse generale, non soltanto da un punto di vista ristretto alla
situazione del richiedente. Le procedure di permuta obbligatoria e di rettifica
di confine costituiscono vere e proprie restrizioni di diritto pubblico della
proprietà e, come tali, devono essere sorrette da un pubblico interesse (cfr.
Borghi, GAT, n. 816). Già con sentenza del 19.5.1967 in re M. questo Tribunale
ha avuto modo di rilevare che se la permuta del diritto civile ha per titolo
giuridico il contratto, quella del diritto pubblico amministrativo ticinese si
fonda sull'espropriazione per scopo di pubblica utilità (cfr. sent. cit. pag.
12). Che sia in effetti l'interesse generale il concetto informatore di tutta
la normativa in discussione lo confermano i materiali legislativi, in particolare
quelli relativi alla legge precedente, del 1949, ai quali occorre risalire, la
nuova legge avendone ripreso in proposito le norme ed i materiali legislativi
di questa essendo silenti per quanto riguarda gli art. 83-86 LRPT (cfr. RVGC,
sessione ordinaria autunnale 1970, pag. 392). In particolare, il messaggio
governativo che accompagnava quel disegno di legge affermava testualmente che
"I raggruppamenti dei terreni, ed in forma più modesta le permute e le
rettifiche, non sono fine a sé stesse, ma hanno per scopo la sistemazione
agronomica del Cantone attraverso quella fondiaria, ..." (cfr. RVGC,
sessione ordinaria autunnale 1949, pag. 336). Significativo appare altresì come
al momento dell'adozione della nuova legge (del 1970) venne stralciato l'art.
95 del progetto (sulle permute ottenute in via privata) allo scopo di non
sottrarre queste ultime ad una verifica della conformità con l'interesse generale
(cfr. verbali citati, pag. 455). Quanto precede non deve tuttavia indurre a
credere che le permute siano esclusivamente al servizio di interessi agricoli.
Dottrina e giurisprudenza concordano infatti nell'affermare che le norme sulle
permute si applicano anche alle proprietà edificabili, segnatamente allorquando
l'edificazione di un fondo è compromessa dalla sua sagomatura o dal tracciato
sfavorevole dei confini (Scolari, Commentario, N. 1198; STF 10.7.1968 in re
F.).
Altro presupposto fondamentale per l'ammissibilità della
permuta secondo l'art. 83 LRPT è che la parte richiesta non ne risulti a sua
volta danneggiata, dal punto di vista del principio dell'uso migliore e più
razionale del terreno, oltre a dover essere adeguatamente indennizzata per
l'eventuale pregiudizio economico (cfr. Borghi, op. cit., N. 815). Chi domanda
un fondo in permuta è infatti tenuto ad offrirne un altro possibilmente della
medesima natura, superficie e valore (art. 86 cpv. 1 LRPT). Eventuali differenze
sono conguagliate in denaro (art. 86 cpv. 2 LRPT).
Entrambi i presupposti (ottenimento di un miglior uso del
suolo, assenza di danno a carico della parte richiesta) devono essere
realizzati cumulativamente (RDAT I-1993 N. 55).
- Oggetto della presente
controversia, nata per ammissione della stessa resistente in seguito al
fallimento di trattative bonali volte alla stipulazione di una permuta privata,
è la superficie prativa posta a ridosso del confine tra i mapp. __________ e
__________ di __________.
Con ogni evidenza l'insuccesso delle negoziazioni e la
prospettiva di poter sagomare la part. __________ in funzione di una sua edificazione
a dir poco ottimale ha indotto la proprietaria a tentare l'acquisizione
dell'area desiderata tramite la procedura amministrativa contemplata dalla
LRPT. Non v'è dubbio che la permuta prospettata consentirebbe di tracciare un
nuovo confine del tutto parallelo alla costruzione esistente, favorendo il
perfetto inserimento della seconda casa nello spazio verde disponibile; i
progetti di dettaglio presentati pendente causa dimostrano infatti che la
permuta permetterebbe addirittura di erigere il nuovo edificio più a nord,
aumentando l'ampiezza e l'agibilità del posteggio previsto tra i due corpi
abitativi. In casu appare però altrettanto indubbio che i vantaggi derivanti
dall'operazione sarebbero circoscritti all'esclusivo peculiare interesse della
famiglia __________, senza alcuna correlazione con il concetto dianzi ricordato
- proprio della LRPT - di un migliore e più razionale uso del suolo in senso
lato. Non v'è chi non veda come il mapp. __________ possa essere
tranquillamente utilizzato conformemente alla sua destinazione residenziale
anche in assenza di qualsivoglia permuta. In particolare vi si può erigere un
secondo fabbricato con tanto di parcheggio sfruttando appieno la superficie
ancora edificabile ed i parametri concessi dalle normative di zona. Il semplice
miglioramento dell'accessibilità al posteggio non è idoneo a giustificare la
prospettata permuta forzata e la conseguente restrizione del diritto di
proprietà del vicino __________. Ammettendo il contrario, si finirebbe per
legittimare ogni sorta di permuta destinata a sagomare i fondi in funzione
degli sfizi edificatori dei loro proprietari. In realtà, sono i progetti che
vanno adeguati alla forma ed alle dimensioni del terreno, non il contrario.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va accolto annullando la decisione impugnata siccome lesiva del
diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza
della resistente (art. 28 e 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 83 ss. LRPT; 18, 28, 31, 43, 46 e 60 ss. PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 21 luglio 1998 del Perito distrettuale
di Vallemaggia è annullata.
-
La tassa di giudizio di fr.
500.- è posta a carico della resistente __________, con l'ulteriore obbligo di
versare a __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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