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Numero d'incarto:
52.1998.223
Data decisione, Autorità:
12.11.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00223
Lugano
12 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 18 agosto 1998 di
contro
la
decisione n. 3518, del 5 agosto 1998 del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 22 gennaio 1998
della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico;
viste le risposta 1º settembre 1998 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 luglio 1997, alle ore
17.10, __________ è stato colto circolare in territorio di __________,
__________, alla velocità di km 70 (già dedotto il limite di tolleranza), in
presenza di un limite legale di 50 km/h.
B. A seguito dei fatti appena
descritti, con risoluzione 22 gennaio 1998, la Sezione della circolazione del
Dipartimento delle Istituzioni ha deciso di revocargli la licenza di condurre
per la durata di un mese, dal 13 febbraio 1998 al 12 marzo 1998 incluso, in
considerazione della grave infrazione commessa, tenuto pure conto dei suoi
precedenti.
C. Avverso tale decisione, con
ricorso 26 gennaio 1998, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato.
In quella sede ha addotto che secondo la giurisprudenza del
Tribunale Federale la revoca della licenza di condurre è obbligatoria soltanto
in presenza di un superamento della velocità massima consentita di 21 km/h. Nel
suo caso, visto che l'eccesso di velocità è stato di 20 km/h, l'autorità
avrebbe ancora potuto decidere se infliggergli la sanzione amministrativa o
meno. Ha quindi sottolineato di avere una necessità professionale a disporre
del veicolo. Per tale motivo, sostenendo anche che nemmeno i suoi precedenti
avrebbero potuto giustificare tale decisione dipartimentale, ha quindi chiesto
l'annullamento della revoca inflittagli.
D. Il Consiglio di Stato, con
giudizio 5 agosto 1998, ha respinto il gravame. L'esecutivo ha considerato che
con il superamento di 20 km/h rispetto al limite consentito, il ricorrente ha
messo la sicurezza stradale in una situazione di pericolo astratta e accresciuta,
ciò che giustificherebbe già una revoca, a maggior ragione se, come è stato
giudicato essere il caso per la fattispecie esaminata, si è in presenza di numerose
misure amministrative per lo stesso tipo di infrazione.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale Cantonale
Amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione di revoca e in sua
sostituzione la pronuncia di un ammonimento.
Ripropone in buona sostanza le argomentazioni già sottoposte
all'autorità inferiore.
Ritiene che a torto il Consiglio di Stato abbia considerato
quali circostanze aggravanti i due ammonimenti e le due revoche inflittegli in
passato e al riguardo sottolinea che i superamenti di velocità che
giustificarono tali misure non produssero alcun incidente, rispettivamente che
ha sempre dato prova di guida responsabile, percorrendo senza incidenti
numerosi chilometri all'anno.
F. Il Consiglio di Stato
propone, di contro, di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione
impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
Cantonale Amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
L'insorgente, nel caso di specie, detiene sicuramente la
legittimazione attiva ai sensi dell'art. 43 PAmm, essendo gravato nei suoi
legittimi interessi dalla decisione impugnata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
- Il provvedimento che
dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste
il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in
ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere
penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo.
Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R.
Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, part. 371; A: Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf-und Administrativmassnahmerechts
im Strassenvekehr).
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul
ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone
nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere
anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in
relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome
contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.,
STA 21.10.1996 in re T.).
- La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art.16 cpv. 2 LCStr).
La licenza di condurre va obbligatoriamente revocata se il conducente
ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett.
a LCStr).
Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni
delle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad
impedire la recidività. (art. 30 cpv. 2 OAC).
La licenza di condurre può essere revocata ai conducenti che
violando per colpa propria le norme della circolazione hanno compromesso la
sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 31 cpv. 1 OAC).
L'ammonimento può sostituire la revoca facoltativa della
licenza. Può essere deciso soltanto un ammonimento se le condizioni della
revoca facoltativa ai sensi del capoverso 1 sono adempiute, ma il caso sembra
essere di poca gravità tenuto conto della colpa commessa e della reputazione
come conducente di veicoli a motore (art. 31 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della
colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli
a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv.
1 LCStr, 33 cpv.2 OAC).
La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore
ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
- La gravità dell'infrazione
è determinante per stabilire se ad un conducente resosi responsabile di
un'infrazione al codice della strada debba essere inflitta la sanzione della
revoca nel caso in cui la legge non la preveda obbligatoriamente ma solo facoltativamente.
Si può prescindere dalla revoca in un caso di lieve entità,
Nell'ambito di tale giudizio, l'autorità deve esaminare in
primo luogo la gravità della violazione al codice della strada, la gravità
della colpa come pure la reputazione quale conducente dell'amministrato (art.
31 cpv. 2, DTF 123 II 106 consid. 2, 121 II 127).
In ogni caso se la fattispecie non può già più considerarsi
lieve per la gravità dell'infrazione commessa e per la colpa, anche in presenza
di buona reputazione del conducente, la sanzione deve essergli effettivamente
inflitta (DTF 105 I 255, 118 Ib 229).
Il Tribunale Federale in
una recente sentenza che è stata ampiamente discussa sulla stampa (pubblicata
in DTF 124 II 97 e seg.) ha puntualizzato la sua giurisprudenza rilevando che
chi supera di 21 km/h all'interno dell'abitato la velocità legale di 50 km/h
agisce n modo gravemente negligente, atteso che un superamento di velocità dell'ordine
del 40% non può passare inosservato e comporta rischi di sicurezza accresciuti
(per la potenziale presenza di utenti della strada "deboli", quali
bambini, anziani e ciclomotoristi, e per il rischio di collisioni laterali)
(DTF 124 II 98). Gli altri utenti della strada devono potersi appellare al
principio dell'affidamento, un tale superamento essendo inattendibile. Il
conducente che incorre in tale infrazione beneficia di motivi d'eccezione
soltanto in casi estremamente rari.
Per questi motivi il Tribunale federale ritiene che
oggettivamente un superamento dell'ordine di 21-24 km/h all'interno delle
località giustifichi già una misura di revoca ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr,
anche se chi ha commesso l'infrazione ha una buona reputazione quale
conducente, la violazione dovendosi oggettivamente qualificare come di media
gravità, indipendentemente da altri fattori (DTF 124 II 102).
- Nella fattispecie in esame
il superamento della velocità, già dedotti il limite di tolleranza è stato di
20 km/h.
Tale violazione si situa al limite di quella che il Tribunale
federale ha definito nella citata sentenza come di media gravità (superamento
di 21-24 km/h).
Oggettivamente essa è comunque dell'ordine del 40%, quindi
perfettamente percettibile e come tale assolutamente non lieve.
La colpa imputabile al ricorrente oggettivamente non può neppure
essere definita lieve. I motivi di discolpa da lui addotti, tra i quali la
disattenzione per non avere visto che il limite si situava a 50 km/h, non sono
liberatori.
E' vero che il Tribunale federale ha situato il limite del
superamento a 21 km/h, in presenza del quale la revoca facoltativa, se non sono
dati motivi plausibili di discolpa, deve essere di principio inflitta. Questa
indicazione giurisprudenziale non preclude però all'autorità amministrativa di
sanzionare un conducente che ha superato il limite di 20 Km/h con una revoca a
scopo di ammonimento, se sono dati fattori aggravanti.
Ciò è il caso nella fattispecie in esame, laddove il
ricorrente è stato colto, dal 1989 in poi, ben cinque volte superare i limiti
di velocità. Egli è già stato oggetto di due revoche e di due ammonimenti.
Orbene siccome le revoche a scopo di ammonimento servono a
correggere i conducenti e ad impedire la loro recidività (art. 30 cpv. 2 OAC) e
visto che le sanzioni già inflitte al ricorrente non hanno ancora sortito un
tale effetto, si impone oggi di applicare un'ulteriore revoca.
- Il ricorrente ha pure
osservato di avere commesso relativamente poche infrazioni per rapporto al
numero di chilometri che percorre annualmente e di non essere mai incorso in
incidenti.
Al proposito va osservato
che il numero di chilometri percorso se da un lato accresce per un conducente
(invero chi vi è predisposto) l'eventualità di incorrere in una violazione, non
giustifica alcuna particolare attenuante dovendosi analizzare, le infrazioni al
codice della strada dovendosi analizzare come tali e non nel contesto della
probabilità di commetterle.
L'infrazione dei limiti di velocità è grave anche quando non
ha comportato alcun incidente. In effetti il conducente di un veicolo a motore
si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione già quando
crea un accresciuto pericolo, anche se solo potenzialmente e in astratto, per
la sicurezza del traffico e di terzi (Schaffauser R., Grundriss des schweizerischen
Strassenverkehrsrechts, vol III, pag. 159 e segg.).
- Nemmeno può essere
riconosciuta al ricorrente una necessità professionale a disporre del veicolo.
Per invocare con successo il bisogno professionale, non basta dimostrare di
avere un interesse economico a condurre un veicolo. Determinante è la questione
di sapere se il conducente, a seguito della revoca, non potrebbe più esercitare
la sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da
ritenere la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1-2).
Queste circostanze non sono state dimostrate nel caso concreto.
Si rileva comunque che secondo giurisprudenza la necessità
professionale viene ammessa solo a favore di persone per le quali il veicolo
costituisce "luogo di lavoro" (conducenti di taxi, autisti di
professione) (R. Schaffauser, op. cit. pag. 286, n. 2446 e segg.).
- Tutto ben ponderato, la
decisione censurata deve essere confermata, atteso che la durata della revoca è
stata limitata al minimo previsto dalla legge. Il ricorso va respinto.
Tasse e spese seguono
pertanto la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 32 cpv.2 e 3,
4a cpv. 1 e 5 ONC, 30 cpv.2, 31 cpv. 1 e 2, 33 cpv. 2 OAC,10 cpv. 2 LALCStr,
18, 28, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché
fissi un nuovo periodo per la revoca.
-
La tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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