AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.225
Data decisione, Autorità: 29.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00225
Lugano 29 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 agosto 1998 di
contro
la risoluzione 5 agosto 1998 (n. 3523) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente 23 marzo 1998 concernente la tassa per attracco natanti relativa agli anni 1996 e 1997 prelevata nei suoi confronti dal municipio di __________ per lo stazionamento di una barca a motore in Piazza __________;
viste le risposte:
2 settembre 1998 del comune di __________;
9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il ricorrente, domiciliato a __________, è proprietario di una barca a remi con motore, che ormeggia in Piazza __________ di quel comune. Alle date 18 luglio 1997 e 29 gennaio 1998 i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato al ricorrente la tassa di attracco concernente il suo natante per gli anni 1996 rispettivamente 1997, di fr. 180.-- per anno, prevista dall'art. 10 cpv. 1 del Regolamento comunale per l'attracco di natanti a lago e a riva del 21 dicembre 1993 (RAN), in vigore dal 1 gennaio 1994.
b) Con reclami 15 agosto 1997 e 15 febbraio 1998 il ricorrente ha eccepito una disparità di trattamento nell'imposizione che lo concerneva, poiché la tassa d'attracco a gravare i proprietari di barche a remi assommava, secondo l'art. 10 cpv. 1 RAN, a soli fr. 120.--.
c) Con decisione unica del 9 marzo 1998 il municipio di __________ ha respinto i reclami, dal momento che la tassa esposta nei confronti del ricorrente corrispondeva a quella prevista all'art. 10 cpv. 1 RAN.
B. Con ricorso 23 marzo 1998 __________ ha impugnato la decisione municipale innanzi al Consiglio di Stato, riproponendo la stessa censura. Con risoluzione 5 agosto 1998 il Governo ha respinto l'impugnativa, ritenendo che l'art. 10 cpv. 1 RAN differenziasse l'imposizione dello stazionamento in funzione della potenza e delle dimensioni del natante e che, pertanto, poiché in linea di massima una barca a remi é meno potente e di dimensioni inferiori rispetto ad una barca a remi con motore, può essere legittimamente imposta per un importo inferiore a quest'ultima.
C. Con ricorso 22 agosto 1998 __________ è insorto innanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo, del quale chiede l'annullamento insieme a quello delle controverse tasse. L'insorgente ribadisce la censura di disparità di trattamento, contesta la possibilità di differenziare l'imposizione in funzione della potenza del natante e mette in dubbio che le barche a remi presentino delle dimensioni inferiori a quelle a remi con motore.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 LOC, 43 PAmm). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. L'art. 10 cpv. 1 RAN, testo originario, applicabile per la soluzione della presente contestazione, fissava le seguenti tasse (definite "canoni di locazione") per lo stazionamento dei natanti presso gli attracchi a riva e a lago di proprietà del comune di __________:
" Piazza
pedalò fr. 120.00 () () (*)
barche a remi fr. 120.00 fr. 120.00 fr. 120.00 fr. 120.00
barche a remi con motore fr. 180.00 fr. 180.00 fr. 180.00 (*)
barche a vela:
larghezza fino a cm 160 (*) fr. 180.00 fr. 180.00 fr. 240.00
larghezza fino a cm 200 () () (*) fr. 360.00
larghezza fino a cm 250 () () (*) fr. 480.00
larghezza oltre cm 250 () () (*) fr. 600.00
(*)= non disponibile"
Sia soggiunto per completezza, ancorché la precisazione non è di rilievo ai fini del giudizio, che è limitato alla definizione delle tasse di attracco relative agli anni 1996 e 1997, che questa disposizione è frattanto stata modificata con deliberazione 18 maggio 1998 del consiglio comunale, approvata il 23 ottobre 1998 da parte della sezione degli enti locali. Il nuovo art. 10 cpv. 1 RAN accomuna ora tanto le barche a remi che quelle a motore fino a 6 kw (entrambe fino ad una larghezza massima di m 1,60) in un'unica categoria, imposta per un importo variante tra fr. 120.-- e fr. 360.--.
La controversa imposizione effettuata da parte del municipio applica alla lettera quanto disponeva il previgente art. 10 cpv. 1 RAN. La disparità di trattamento eccepita da parte del ricorrente è dunque volta a censurare quest'ultima disposizione. Trattasi pertanto, per il Tribunale, di effettuare il cosiddetto controllo concreto di costituzionalità della stessa (cfr. RDAT I-1993 N. 10 consid. 2.1. seg.).
2.2. Per costante giurisprudenza un decreto di portata generale viola il principio della parità di trattamento ancorato all'art. 4 Cost. se per fattispecie analoghe opera distinzioni giuridiche non dettate da ragioni serie e obiettive oppure se sottopone ad un regime identico situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. Il principio in esame impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, sul piano legislativo, vengano effettuate delle distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate da motivi seri e obiettivi (DTF 122 I 18 consid. 2c/cc pag. 25, 121 I 102 consid. 4a pag. 104, 129 consid. 3d pag. 134 e relativi rinvii).
2.3. Il ricorrente scorge una violazione dell'art. 4 Cost. per essere stato imposto, per lo stazionamento della sua barca con motore, con una tassa di fr. 180.--, mentre che i proprietari che posseggono una barca a remi sono tenuti a sborsare un tributo di soli fr. 120.--. Tanto innanzi al Consiglio di Stato quanto davanti a questo Tribunale il municipio non ha addotto alcuna giustificazione in merito alla differente imposizione di questi due tipi di imbarcazione, limitandosi ad affermare che essa discendeva dall'art. 10 cpv. RAN. Il Governo ha invece respinto il gravame inoltratogli da __________ sviluppando una motivazione propria (cfr. consid. 8 del giudicato 5 agosto 1998), ricordata in fatto, secondo cui l'art. 10 cpv. 1 RAN differenzia l'imposizione dello stazionamento in funzione della potenza e delle dimensioni del natante: poiché in linea di massima una barca a remi é meno potente e di dimensioni inferiori rispetto ad una barca a remi con motore, essa può essere legittimamente imposta per un importo inferiore rispetto a quest'ultima. Il Consiglio di Stato ha inoltre creduto di corroborare questa interpretazione richiamandosi all'imposizione delle barche a vela, che l'art. 10 cpv. 1 RAN differenzia in funzione della larghezza.
2.4. L'opinione del Governo non può tuttavia essere seguita.
Intanto è senz'altro possibile, se non addirittura verosimile, che la differente imposizione delle barche a remi con motore rispetto a quelle con soli remi prevista all'art. 10 cpv. 1 RAN sia stata voluta in funzione della differente potenza dei due tipi di natante. Questa prima deduzione trova conforto nella lettura del testo della citata disposizione legale, ove la sola differenza risultante tra queste due categorie di imbarcazioni è costituita dall'equipaggiamento con motore di una sola di esse. Meno sicuro appare invece il secondo tratto distintivo ritenuto dal Consiglio di Stato, ovvero le dimensioni del natante. Il Consiglio di Stato si è infatti limitato ad affermare che in linea di principio una barca a remi presenta delle dimensioni minori rispetto alla stessa barca con motore: questa affermazione, messa in dubbio dal ricorrente, non può senz'altro essere sottoscritta da parte del Tribunale, che non possiede sufficienti conoscenze in questo specifico settore. Il Consiglio di Stato ha per la verità cercato di tonificare in qualche modo questa seconda deduzione riferendosi alle tasse di stazionamento a gravare i proprietari di barche a vela, graduate in funzione della larghezza dell'imbarcazione. Ma, al di là della dubbia pertinenza di questo appoggio, riferito ad altro tipo di natanti, la sua presa in considerazione non può che indebolire l'impiego del criterio della potenza: in effetti, anche la più piccola delle barche a vela, la cui imposizione prescinde totalmente dal detto criterio, è comunque sia assoggettata al pagamento di una tassa di stazionamento di almeno fr. 180.--, pari cioè a quella di una barca a remi con motore.
Ma soprattutto il Consiglio di Stato non spiega perché i summenzionati criteri della potenza e delle dimensioni, che esso utilizza oltretutto combinandoli, costituirebbero dei motivi validi, ovvero seri ed oggettivi, per giustificare una differente imposizione delle barche a remi rispetto a quelle a remi con motore. Non basta infatti affermare che quest'ultima dipende dai primi. Bisogna ancora giustificare l'effettiva pertinenza dell'impiego dei criteri in rassegna ai fini di una maggiore imposizione dei proprietari delle barche a remi con motore rispetto a quelli di semplici barche a remi.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso di __________ deve essere accolto e la risoluzione impugnata annullata. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché: 1) completi l'istruttoria, accertando se, di principio, le barche a remi presentino delle dimensioni inferiori allo stesso tipo di imbarcazioni munite di motore ed inoltre se questa regola sia applicabile nel caso del ricorrente; b) giustifichi perché i criteri della potenza e delle dimensioni dei natanti (posto che quest'ultimo criterio ritorni ancora applicabile dopo la verifica di cui sub a) legittimino, a titolo di motivi seri ed oggetti, una differente quantificazione della tassa concernente il loro stazionamento.
Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio né assegna ripetibili (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 Cost., 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 5 agosto 1998 (n. 3523) è annullata.
§§. Gli atti vengono retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al consid. 3.
Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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