AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.227
Data decisione, Autorità: 25.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00227
Lugano 25 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, vicepresidente Stefano Bernasconi e Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 1998 di
contro
la risoluzione 5 agosto 1998, no. 3636, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza d'intervento inoltrata dall'insorgente il 3 aprile 1998 nei confronti dei municipali e del segretario aggiunto della città di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 3 aprile 1998 l'insorgente, agente in qualità di consigliere comunale, ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza di intervento contro i municipali ed il segretario aggiunto della città di __________ in relazione all'assunzione e mantenimento alle dipendenze del comune per un determinato periodo della signora __________, chiedendo l'inflizione nei confronti dei denunciati delle sanzioni disciplinari previste agli art. 197 e 198 LOC;
che con risoluzione 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza;
che il dispositivo n. 2 precisava che
"La presente risoluzione é definitiva, riservato il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione della presente decisione"
che con ricorso 21 agosto 1998 __________ si é aggravato contro la menzionata risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, chiedendo il suo annullamento ed inoltre che ai municipali vengano inflitte delle sanzioni disciplinari;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale non ha intimato il gravame al Governo ed ai municipali interessati;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive (cpv. 1; inoltre le precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5, pag. 18), riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);
che il ricorso del privato cittadino al Tribunale amministrativo é pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità di vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente (cfr. per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale amministrativo - la quale fonda nel contempo la competenza a decidere di quest'ultimo - é data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 N. 19);
che, nel concreto caso, respingendo l'istanza di intervento inoltratagli dall'insorgente il Consiglio di Stato non ha modificato la situazione preesistente: a maggior ragione non ha causato a costui, agente a tutela di interessi generali, un qualche pregiudizio diretto;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che, a motivo dell'ambigua illustrazione dei rimedi di diritto esperibili contro il giudicato impugnato di cui al dispositivo n. 2 dello stesso, il Tribunale prescinde dalla riscossione di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm): l'insorgente poteva difatti essere indotto a ritenere che esso fosse appellabile innanzi a questo Tribunale;
visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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