AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.232
Data decisione, Autorità: 30.09.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00232
Lugano 30 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 agosto 1998 di
e __________ patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 5 agosto 1998 (no. 3482) del Consiglio di Stato, che ha accolto le impugnative presentate da __________ e __________, nonché da __________ avverso la risoluzione 9 aprile 1998 con la quale il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la realizzazione di un muro di sostegno sulle part. n. __________ e __________ RF;
viste le risposte:
7 settembre 1998 del municipio di __________;
9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
14 settembre 1998 di __________ e __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 25 luglio 1994 i resistenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un muro di sostegno con elementi prefabbricati del tipo "alpinum" lungo il confine a valle dei loro fondi (part. n. __________ e __________ RF; zona R2);
che il manufatto, di altezza variabile tra m 1.70 e 2.70, lungo 31 ed inclinato a 70º, avrebbe dovuto essere appoggiato su un preesistente muro in sasso, alto m 1.10;
che due giorni dopo il municipio ha rilasciato la licenza richiesta senza procedere ad alcuna pubblicazione o notifica ai vicini;
che il 23 settembre 1994 i ricorrenti __________, proprietari del fondo sottostante (part. n. __________ RF), hanno chiesto al municipio di ordinare la sospensione dei lavori di costruzione del muro, iniziati - a loro dire - alcuni giorni prima;
che, di fronte all'inazione del municipio, il 3 ottobre 1994 i ricorrenti hanno sollecitato l'intervento dell'autorità cantonale;
che il 4 ottobre 1994 il municipio ha informalmente ingiunto ai qui resistenti di sospendere i lavori;
che il 13 di quel mese si è tenuto un incontro fra funzionari del cantone, rappresentanti dell’autorità comunale e denuncianti, in occasione del quale venne stabilito che il municipio avrebbe revocato la licenza edilizia, invitando i resistenti - non presenti all’incontro - ad inoltrare una nuova domanda di costruzione;
che con decisione 18 ottobre 1994, notificata soltanto ai qui resistenti e priva dell’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, il municipio ha revocato la licenza edilizia 27 luglio 1994 siccome rilasciata in modo irrito;
che, con ricorso 27 ottobre 1994, inoltrato al municipio e da questi trattenuto, __________ e __________ hanno contestato il provvedimento, rilevando di aver quasi terminato i lavori per i quali avrebbero sopportato ingenti spese;
che le fotografie agli atti (allegato D) indicano che sino a quel momento (22 ottobre 1994) erano state messe in opera 6-7 file sovrapposte (cd. “corse”) di elementi prefabbricati, alti 16 cm l’uno, alternati a spazi liberi di egual altezza;
che, sollecitati dal municipio, il 13 marzo 1996 i resistenti hanno inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per il manufatto che nel frattempo avevano portato a compimento (allegato F, 26/27 luglio 1995);
che il 30 settembre di quell'anno l’hanno ritirata, ritenendo che dovesse essere anzitutto evaso il ricorso inoltrato contro la decisione di revoca della licenza 27 luglio 1994;
che, esperita comunque la procedura di rilascio del permesso, il 9 aprile 1998 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, ritenendo che il muro superasse l'altezza massima consentita dalle NAPR;
che con distinti ricorsi __________ e __________ e __________ hanno impugnato la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendo in via principale che la procedura di rilascio del permesso venisse dichiarata priva d'oggetto, non essendo ancora stato evaso il ricorso contro la revoca della precedente licenza, rispettivamente essendo stata ritirata la domanda di costruzione;
che con giudizio 5 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi, confermando la licenza edilizia 27 luglio 1994 ed annullando di conseguenza la decisione con cui il municipio l’aveva successivamente negata;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la licenza accordata nel 1994 non potesse essere revocata, perché i beneficiari ne avevano già fatto uso in buona fede;
che contro il predetto giudizio governativo __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la conferma della decisione 9 aprile 1998 di diniego della licenza e l'annullamento della licenza rilasciata nel 1994;
che secondo gli insorgenti tale licenza andrebbe revocata in quanto rilasciata in flagrante violazione del loro diritto di essere sentiti ed in contrasto con il diritto materialmente applicabile;
che la revoca si giustificherebbe anche perché i beneficiari avrebbero fatto uso in malafede del permesso ricevuto ed avrebbero portato a termine i lavori nonostante l'ordine di sospenderli;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dai proprietari del muro che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti, con argomenti che verranno discussi qui appresso;
che il municipio si rimette invece al giudizio di questo tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE; 43 e 46 PAmm;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove chieste dalle parti (testi, sopralluogo, perizia) non appaiono in effetti idonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio; le caratteristiche dell’opera in contestazione emergono chiaramente dalle tavole processuali (piani e fotografie);
che oggetto del presente ricorso è in sostanza il dispositivo con cui il Consiglio di Stato ha confermato la licenza 27 luglio 1994 rilasciata ai qui resistenti, annullando - implicitamente - la successiva decisione del 18 ottobre 1994 con cui il municipio ne aveva disposto la revoca;
che, statuendo sulle impugnative proposte dai qui resistenti contro la decisione 9 aprile 1998 di diniego della licenza in sanatoria, il Consiglio di Stato ha in effetti implicitamente accolto il ricorso che costoro avevano inoltrato al municipio contro la decisione 18 aprile 1998 con cui quest’ultimo aveva disposto la revoca della licenza rilasciata il 27 luglio 1994;
che, riservato quanto si dirà più avanti in merito alle conseguenze derivanti dall’annullamento della decisione 9 aprile 1998 di diniego della licenza in sanatoria, la materia del contendere si riduce pertanto alla verifica della legittimità del suddetto provvedimento di revoca;
che la licenza edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione può essere revocata (art. 18 cpv. 1 LE);
che la revoca di un atto amministrativo cresciuto in giudicato formale dipende dall’esito del confronto di interessi contrapposti: di principio, può essere ammessa quando l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo prevale su quello riferito alla sicurezza del diritto;
che, di regola, in materia edilizia, l’interesse alla sicurezza del diritto prevale su quello relativo all’affermazione del principio di legalità dell’amministrazione quando la licenza non conforme al diritto è stata emanata dopo un procedimento in cui gli interessi pubblici e privati sono stati esaurientemente esaminati o quando il beneficiario ne ha già fatto uso in buona fede, iniziando i lavori o comunque investendo somme considerevoli in vista degli stessi (Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 41 B V a 1; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 18 LE, N. 906 seg.);
che queste regole non hanno comunque valore assoluto: se la ponderazione degli interessi contrapposti lo giustifica, la licenza edilizia può essere revocata anche dopo l’inizio dei lavori;
che nell'evenienza concreta la licenza edilizia 27 luglio 1994 è stata rilasciata in violazione manifesta del diritto di essere sentiti dei ricorrenti, proprietari del fondo sottostante e quindi direttamente toccati dall'intervento in discussione;
che, nelle circostanze concrete, la flagrante violazione del diritto di essere sentiti commessa dal municipio non costituisce tuttavia un motivo atto a giustificare la revoca della licenza accordata; decisiva, in proposito, è la conformità di quest’ultima con il diritto edilizio materiale;
che le NAPR di __________ non disciplinano l’altezza dei muri di cinta e dei muri di sostegno eretti a confine;
che di fronte a questa lacuna della legge fa di principio stato l’altezza massima di m 2.50 prescritta dall’art. 134 LAC, applicabile quale norma di diritto pubblico suppletorio (STA 4.6.96 in re A. SA; Scolari, op. cit., ad art. 39 LE N. 1186);
che, non potendosi assimilare il muro in contestazione ad una costruzione accessoria a causa della sua lunghezza (31 m), l’altezza massima di 3 m, prescritta dall’art. 16 NAPR per questo genere di opere, non entra in considerazione;
che, autorizzando la sopraelevazione del muro in sasso alto m 1.10 esistente sul confine verso il fondo dei ricorrenti sino ad un’altezza massima di 3.80 dal piede dell’opera, la licenza 27 luglio 1994 rilasciata dal municipio ai resistenti disattende in misura significativa il limite di m 2.50 fissato dall’art. 134 LAC per le opere di cinta;
che, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la decisione di revoca della licenza 27 luglio 1994 regge alla critica nella misura in cui ha per oggetto la porzione di muro che oltrepassa l'altezza di m 2.50, misurata a partire dal piede del muro in sasso;
che l’interesse all’attuazione del diritto sostanziale ed il coincidente interesse dei ricorrenti ad evitare che venga eretta sul confine un’opera suscettibile di compromettere le possibilità edificatorie del loro fondo, prevale - nelle particolari circostanze del caso concreto - sull’interesse dei resistenti alla sicurezza del diritto ed alla fiducia riposta nella stabilità della licenza ottenuta;
che è ben vero che la revoca è sopraggiunta dopo l’inizio dei lavori, ma non è men vero che a quel momento l’altezza del manufatto era inferiore a quella attuale, raggiungendo appena od oltrepassando di poco l’altezza di m 2.50 prescritta dall’art. 134 LAC;
che nella ponderazione degli interessi contrapposti occorre tener conto degli inconvenienti derivanti ai resistenti da una revoca della licenza contenuta nei limiti suindicati e del pregiudizio che i ricorrenti sono chiamati a subire in seguito alla realizzazione di un muro che a causa della sua altezza richiama l’applicazione delle distanze tra edifici;
che nell’ambito del confronto di questi interessi occorre anche considerare che la parte di muro che eccede l’altezza massima ammissibile è stata in larga misura realizzata dopo che l'autorità comunale aveva informalmente invitato i resistenti a sospendere i lavori, rispettivamente dopo l’adozione del provvedimento di revoca;
che resistenti possono invocare con successo il principio della buona fede soltanto per i lavori eseguiti sino al momento in cui l'autorità comunale ne ha ordinato la sospensione (4 ottobre 1994; cfr. ricorso 27 ottobre 1994);
che gli stessi resistenti non possono invece più richiamarsi a tale principio per i lavori di completazione, eseguiti soltanto più tardi, dopo la revoca della licenza;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato nella misura in cui conferma la licenza 27 luglio 1994 per la parte di muro che eccede il limite di altezza di m 2.50 e confermando la decisione 18 aprile 1994 nella misura in cui revoca la licenza accordata per la parte eccedente tale limite;
che annullando, senza particolare motivazione, la decisione 9 aprile 1998 con cui il municipio aveva negato ai qui resistenti la licenza a posteriori per le opere eseguite, il Consiglio di Stato ha lasciato in sospeso la procedura di rilascio del permesso che costoro avevano promosso nel 1996 su richiesta del municipio;
che per chiarezza e completezza questa procedura, del tutto superflua, va formalmente chiusa, dichiarandola priva d’oggetto in seguito al ritiro della domanda di costruzione notificato dagli istanti al municipio il 30 settembre 1996;
che vista reciproca soccombenza la tassa di giustizia è suddivisa fra i ricorrenti ed i resistenti in parti uguali, mentre si considerano compensate le ripetibili;
visti gli art. 18, 21 LE; 134 LAC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 5 agosto 1998 del Consiglio di Stato, no. 3482, è annullata e riformata nel senso che:
1.1. la procedura di rilascio del permesso a posteriori è dichiarata priva d’oggetto in seguito a ritiro della domanda di costruzione;
1.2. la licenza edilizia 27 luglio 1994 rilasciata ai resistenti dal municipio di __________ è confermata limitatamente ad un'altezza di m 2.50 misurata dal piede del muro;
1.3. la decisione 18 aprile 1994 con cui il municipio di __________ ha revocato la predetta licenza è confermata nella misura in cui si riferisce alla parte di muro che eccede l’altezza di m. 2.50.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 400.-- e dei resistenti, pure in solido, per l’altra metà;
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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