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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.245
Data decisione, Autorità: 27.10.1998, TRAM
Incarto n. 52.98.00245
Lugano 27 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa, vicencancelliera
statuendo sul ricorso 2 settembre 1998 di
Contro
la decisione 5 agosto 1998, n. 3639, del Consiglio di Stato, con la quale gli è stata revocato il diritto di esercitare la professione di fiduciario commercialista;
viste la risposta:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è stato autorizzato con decisione 3 novembre 1996 ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;
che il 5 marzo 1998 l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Lugano ha fatto pervenire alla Divisione della giustizia, Consiglio di vigilanza sui fiduciari, l'elenco degli attestati di carenza beni accumulati a carico di __________ nel periodo aprile 1997-gennaio 1998 per un ammontare complessivo di fr. 634'084.95;
che, a seguito di questa situazione, lo stesso Consiglio ha comunicato al ricorrente che i requisiti posti dalla legge per l'esercizio della professione di fiduciario non erano più rispettati, cosicché era prospettabile una revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista;
che il 27 aprile 1998 __________ ha formulato le proprie osservazioni, adducendo che per le contingenze della difficile situazione economica e finanziaria era venuto a trovarsi in difficoltà, i suoi clienti non onorando tempestivamente le sue prestazioni;
che nelle stesse osservazioni ha indicato che i suoi problemi avrebbero potuto essere risolti a breve termine, con l'incasso di alcuni crediti, rispettivamente con l'acquisizione di nuova clientela;
che il Consiglio di vigilanza sull'esercizio della professione di fiduciario gli ha concesso una proroga fino al 30 giugno 1998 per documentare l'ossequio dei requisiti di legge;
che il 22 giugno 1998 __________ ha documentato di avere pagato fr. 72'819.65 relativamente all'attestato di carenza beni n. __________ del 3 aprile 1997 di fr. 140'106.30;
che, contrariamente a quanto richiesto dall'amministrato il 22 giugno 1998, il Consiglio di vigilanza non ha ritenuto di concedere un'ulteriore proroga fino al 30 settembre 1998 della procedura per la revoca dell'autorizzazione, preavvisandola invece favorevolmente;
che, con decisione 5 agosto 1998, il Consiglio di Stato ha risolto di revocare a __________ il diritto di esercitare la professione di fiduciario commercialista, giudicando che egli non adempie alle condizioni poste dall'art. 8 cpv. 1 lett. d) LFid e art. 1 cpv. 2 lett. e) RLFid per il suo stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni e che la sua situazione finanziaria compromette la sua reputazione e non garantisce un'attività irreprensibile;
che avverso la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone il suo l'annullamento e la concessione di un'ulteriore proroga fino alla fine di novembre 1998 per rimediare alla situazione;
che il ricorrente sostiene che la situazione in cui è venuto a trovarsi rappresenta un fatto assolutamente contingente e temporaneo, susseguente ad un'operazione dall'esito negativo, che lo stato delle sue finanze tende comunque a migliorare, in considerazione di due operazioni che dovrebbe concludere a breve termine, che potrebbero essere pregiudicate dalla revoca dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario;
che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 a LFid e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett d LFid l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario presuppone che il titolare non si trovi in stato di insolvenza comprovato da attestati carenza beni;
che l'autorizzazione è revocata dal Consiglio di Stato quando l'interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge
per il suo rilascio (art. 20 LFid);
che lo stato di insolvenza in cui versa il ricorrente è manifesto: nemmeno il ricorrente lo contesta;
che oltre gli attestati carenza di carenza di beni per un importo complessivo indubbiamente rilevante, da recenti accertamenti è risultato che sono pendenti presso l'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nei confronti dell'interessato, sedici procedimenti esecutivi per una somma complessiva di fr. 406'300.30;
che lo stato di insolvenza oltre che manifesto è anche grave, per cui le prospettive di risanamento indicate dal ricorrente sono prive di fondamento, ritenuto anche che questi non si è nemmeno premurato di dimostrarle concretamente;
che concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per porre rimedio alla sua situazione debitoria finirebbe per esporre lo Stato al rischio di rivalse da parte dei clienti tratti in inganno dal perdurare di apparenze suscitate dal possesso dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;
che il ricorso, palesemente infondato, va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 8 a, 20 LFid, 3, 18, 28, PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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