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Numero d'incarto:
52.1998.246
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00246
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 settembre 1998 di
contro
la
decisione 25 agosto 1998, no. 3804, del Consiglio di Stato che dichiara
irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza
edilizia 2 luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________
per la posa di un cancello e la costruzione di una serra sulla part. no.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
17 settembre 1998 di __________;
-
21 settembre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
23 settembre 1998 del municipio di
__________;
preso atto della replica 14 ottobre 1998
di __________ e delle dupliche:
-
23 ottobre 1998 del municipio di
__________;
-
28 ottobre 1998 di __________;
-
28 ottobre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 2 luglio
1998 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ il permesso di
posare un cancello ed una piccola serra (m 1.90 x 2.45) sul terreno annesso
alla sua casa d'abitazione;
che l'autorità comunale ha
nel contempo respinto l'opposizione di __________, proprietario di un terreno
situato a circa 250 m di distanza;
che contro la predetta la licenza edilizia l’opponente è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;
che il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso
irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'opponente;
che il soccombente ha impugnato il predetto giudizio
governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di
giudicare
"1. Non è
ammesso ottenere delle licenze edilizie poste sopra dei riempimenti e dei muri
privi di domanda e relativa licenza, di recente costruzione, evidentemente in
contrasto con le normative;
-
La
domanda è incompleta e la procedura sbagliata tanto da non contenere quelle
minime indicazioni necessarie;
-
Non è
ammissibile ottenere altre licenze nello stesso comune quanto non si sono
sanate grosse pendenze e per più anni ignorate disposizioni Dipartimentali atte
a salvaguardare il territorio;
-
La
legittimità del ricorrente è data avendo il sottoscritto dei fondi vicini a
delle grosse opere abusive, sulle gravi carenze del municipio, sul fatto che
l'art. 8 cpv. LE non è fatto per eludere tutte le altre leggi;
-
Ai sensi
dei punti 1,2,3,4 la licenza edilizia è annullata.
-
Protestate
spese e ripetibili."
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, il municipio di Iragna ed il rilasciatario della licenza con argomenti
che non occorre riassumere;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono
confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che l'insorgente non è legittimato a ricorrere;
che la qualità per agire in via di ricorso in materia
edilizia può in effetti essere riconosciuta soltanto a chi appartiene a quella
limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata
all'oggetto della contestazione da un rapporto particolarmente stretto ed
intenso;
che l’insorgente deve nel contempo apparire portatore di interesse
personale, diretto ed attuale a dolersi del provvedimento censurato per il
pregiudizio effettivo che questo gli arreca (DTF 120 Ib 59; RDAT 1992 II N. 58;
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE N. 935);
che in quanto proprietario di un terreno situato a circa 250
m dal fondo del resistente __________ non rientra in nessun caso nel novero
delle persone collegate all’oggetto del provvedimento censurato da un rapporto
particolarmente stretto ed intenso;
che data la natura e l’irrilevanza delle opere in
contestazione, la licenza impugnata non è invero atta ad arrecargli pregiudizi
di sorta;
che stando così le cose, bene ha fatto il Consiglio di Stato
a dichiarare irricevibile l'impugnativa inoltratagli dall'insorgente;
che il ricorso va quindi respinto addebitando all'insorgente
tassa di giustizia e ripetibili;
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 500.-- al resistente a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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