AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.250
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00250
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 settembre 1998 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 25 agosto 1998, no. 3774, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 3 aprile 1998,
no. E 186, con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
stranieri, gli ha annunciato la decadenza del permesso di domicilio a seguito
di prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
-
8 settembre 1998 del servizio dei
ricorsi del Consiglio di Stato;
-
21 settembre 1998 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli stranieri;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il cittadino italiano
__________ è nato ad __________ nel __________ ed è stato posto al beneficio di
un permesso di domicilio, essendo figlio di genitori italiani titolari di un
permesso di domicilio. Nel 1966 il ricorrente unitamente alla madre ed al
fratello si è trasferito a __________ (I - provincia di __________), dove ha
frequentato le scuole obbligatorie. Nell'ottobre 1974 essi si sono ricongiunti
con il padre/marito in Ticino, ottenendo un permesso di domicilio, regolarmente
rinnovato e con prossimo termine fissato al 23 aprile 1999.
Il __________ l'insorgente si è unito in matrimonio con la
connazionale __________, anch'essa titolare di un permesso di domicilio. Il
__________ è nato il figlio __________.
B. Con istanza 29 settembre
1993 __________ ha chiesto al pretore di Mendrisio-Sud di citare il marito per
un tentativo di conciliazione, dichiarato decaduto il 12 novembre 1993.
Il 13 giugno 1994 __________ ha inoltrato la petizione di
divorzio.
Con giudizio 25 maggio 1998 il matrimonio è stato sciolto per
divorzio. La sentenza è cresciuta in giudicato.
C. Nel luglio 1996 __________
ha lasciato il Ticino alla volta di __________.
D. Nell'ottobre 1997
l'insorgente ha fatto ritorno nel nostro Cantone, ove ha trovato lavoro come
lattoniere. Al fine di accertare la sua posizione, il 16 gennaio 1998 l'ufficio
regionale degli stranieri ha chiesto alla polizia cantonale d'interrogare
__________: questi ha dichiarato che dalla fine di luglio 1996 alla fine di
settembre 1997 ha abitato a __________ presso la sua convivente.
Reso attento sul fatto che
a seguito del prolungato soggiorno all'estero il permesso di domicilio di cui
beneficiava era decaduto, lo straniero è stato invitato a presentare una
domanda di ripristino di tale autorizzazione. Il 20 gennaio 1998 il ricorrente
ha inoltrato tale richiesta, che l'URS di __________ ha preavvisato
negativamente, in quanto contro il richiedente vi sono un ordine di arresto per
trascuranza dei doveri di assistenza familiare e diversi attestati di carenza
beni per complessivi fr. 120'000.--.
Con decisione 3 aprile 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto
la domanda in virtù dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, ritenuto che il prolungato
soggiorno all'estero ha provocato la decadenza del permesso di domicilio. Gli è
quindi stato ordinato di lasciare il territorio del Cantone entro il 30 aprile
1998.
E. Adito da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso con risoluzione 25 agosto 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, avendo lo straniero risieduto
effettivamente all'estero per un periodo superiore a sei mesi, segnatamente
dalla fine di luglio 1996 alla fine di settembre 1997.
F. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che gli venga
ripristinato il permesso di domicilio.
Deduce che dopo essersi
trasferito in Italia, ha ripetutamente soggiornato in Ticino durante fine
settimana alterni per far visita al figlio ed a volte anche per più settimane
(la prima volta nel novembre 1996). Inoltre egli avrebbe ripreso a lavorare in
Ticino già a partire dal 17 marzo 1997. L'insorgente non avrebbe dunque mai
lasciato il nostro Cantone per lunghi periodi al contrario di quanto è stato
verbalizzato. Contesta quindi il contenuto del verbale 16 gennaio 1998, poiché
l'agente verbalizzante, non riportando per intero le sue affermazioni, ne
avrebbe distorto il senso. Egli non avrebbe inoltre compreso la portata di
quanto è stato verbalizzato, essendo di limitato livello culturale. A tal proposito
chiede l'allestimento di una perizia affinché siano valutate le sue capacità
intellettuali.
Lamenta una violazione del diritto di essere sentito, in
quanto il Consiglio di Stato non ha assunto le prove da lui notificate né ha
tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dai suoi parenti che confermano la
sua ininterrotta presenza in Ticino. La decisione governativa sarebbe carente
di motivazione e violerebbe il principio di proporzionalità e di uguaglianza,
tenuto conto dei ripristini pronunciati in questi ultimi anni dalla Sezione
degli stranieri.
In merito agli attestati di carenza di beni rileva che essi
sono legati al fallimento di un'attività imprenditoriale in proprio, che egli
aveva intrapreso anni fa. Inoltre soltanto se gli verrà permesso di lavorare in
Ticino egli potrà rimborsare gli alimenti anticipati alla moglie dall'ufficio
dell'assistenza.
Chiede l'audizione di vari testi per accertare la data del
suo rientro effettivo in Ticino, il richiamo degli incarti concernenti la sua
persona dalla Sezione degli stranieri, dall'UEF di Lugano e dalla pretura di Mendrisio-Sud,
e l'allestimento della summenzionata perizia.
Postula infine che al
ricorso venga conferito effetto sospensivo e di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
G. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia la Sezione degli stranieri che il Consiglio di Stato,
adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS dell'8 giugno 1998).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid.
1b con riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile
in ordine.
1.4. Il ricorrente chiede l'assunzione di diverse prove.
L'audizione dei genitori e del fratello del ricorrente non
potrebbero confutare quanto da lui dichiarato di fronte alla polizia cantonale
(verbale d'interrogatorio 16 gennaio 1998) ed indicato nel curriculum vitae 20
gennaio 1998, in quanto persone affettivamente coinvolte.
Questo tribunale non ritiene neppure di dover procedere all'assunzione
del teste __________, responsabile della __________, per le ragione di cui si
dirà in seguito (cfr. cifra 5, pag. 10).
Pure la domanda di allestimento di una perizia volta ad
accertare le facoltà intellettuali del ricorrente in merito alla comprensione
del verbale 16 gennaio 1998 va rifiutata. Non vi è infatti alcun dubbio che
__________ era in grado di comprendere il significato delle dichiarazioni
contenute nel documento da lui sottoscritto. Egli ha infatti completato con
successo le scuole dell'obbligo per poi assolvere l'apprendistato di
lattoniere. Ciò dimostra che l'interessato possiede un'intelligenza che può essere
considerata nella media.
Questa autorità non ritiene inoltre di dover richiamare gli
incarti dell'UE di Lugano e dell'UEF di Mendrisio, in quanto per la presente
decisione è sufficiente conoscere l'ammontare delle esecuzioni di cui è (stato)
oggetto il ricorrente. Si osserva infine che l'incarto della Sezione degli
stranieri viene trasmesso d'ufficio a questo tribunale unitamente al ricorso.
Pertanto il giudizio può essere reso sulla base delle prove
agli atti, integrate dalle risultanze del complemento istruttorio (richiamo
incarto di divorzio dalla Pretura di Mendrisio-Sud, art. 18 PAmm) esperito
da questo tribunale.
- Il ricorrente lamenta una
violazione del diritto di essere sentito, poiché non sono state assunte le
prove da lui notificate ed in quanto la decisione governativa sarebbe carente
di motivazione. A torto.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e
6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti
i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che
gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare
offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La
procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art.
18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve
accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed
assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i
contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle
domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di
procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a
quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad
alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162,
104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione
anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi
di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio
giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove
offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le postulate audizioni testimoniali
non fossero indispensabili, poiché "la documentazione agli atti risulta
sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa
discussione.". Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata
assunzione delle prove notificate, atteso che i documenti acquisiti all'incarto
- verbale 16 gennaio 1998 e curriculum vitae 20 gennaio 1998, rapporto di esecuzione
28 luglio 1998 della polizia cantonale - dimostrano già con sufficiente chiarezza
in quali periodi il ricorrente si trovava su suolo svizzero e in quali egli
risiedeva all'estero (cfr. pure cifra 1.4.).
Il procedere del Consiglio di Stato è quindi immune da
rimproveri in questo ambito.
Per quanto concerne il richiamo dell'incarto di divorzio
dalla pretura di Mendrisio-Sud si osserva che in ogni caso la censura è
divenuta priva di oggetto, in quanto lo stesso è stato richiamato agli atti da
questo tribunale.
2.3. __________ lamenta pure una violazione del diritto di
essere sentito, in quanto la decisione impugnata sarebbe carente di
motivazione.
Giusta l'art. 4 Cost. il giudice deve motivare le proprie
decisioni, affinché il ricorrente possa comprenderle ed esercitare i diritti di
ricorso. Secondo la giurisprudenza è tuttavia sufficiente che il giudice
menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno condotto a prendere tale
decisione, di modo che l'interessato possa prendere conoscenza della portata
della risoluzione ed attaccarla con cognizione di causa. Il giudice non ha
l'obbligo di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le obiezioni sollevate
dalle parti, ma può al contrario limitarsi a quelle che, senza arbitrio, appaiono
pertinenti (DTF 121 I 57).
Nella fattispecie la
motivazione della decisione governativa impugnata è certamente sufficiente.
L'autorità esecutiva ha infatti chiaramente illustrato i motivi posti a fondamento
della propria risoluzione, discusso le obiezioni sollevate dal ricorrente e valutato
accuratamente le prove presenti agli atti. La decisione del Consiglio di Stato
è quindi sufficientemente motivata.
-
Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni. Come ha
giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in
giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si
intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita
secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato.
Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero
risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver
trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi. Ne
consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere
un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi
non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche
quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal
desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 ss.,
consid. 2c e rinvii). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi
è spazio per una ponderazione degli interessi, in quanto determinante è
solamente sapere se lo straniero ha risieduto all'estero per oltre sei mesi,
senza domandare una proroga di tale termine.
-
Dal verbale
d'interrogatorio 16 gennaio 1997 e dal curriculum vitae 20 gennaio 1998 risulta
chiaramente che il ricorrente ha lasciato la Svizzera alla volta di __________
(I) dalla fine di luglio 1996 alla fine di settembre 1997. Egli è quindi
restato lontano dalla Svizzera per oltre un anno, superando così ampiamente il
termine semestrale di cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
L'insorgente ha sì
dichiarato che ritornava regolarmente in Svizzera, segnatamente ogni quindici
giorni per vedere il figlio. Questi brevi soggiorni, anche se fossero dimostrati,
sono comunque irrilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto non sono
atti ad interrompere il termine semestrale summenzionato (DTF 112 Ib 3 ss.).
4.1. L'insorgente asserisce di non aver compreso il
significato del verbale in questione, essendo di limitato livello culturale, e
chiede che venga allestita una perizia in merito.
__________ ha terminato con successo sia le scuole dell'obbligo
sia l'apprendistato di lattoniere. Pertanto egli possiede un quoziente
d'intelligenza che si situa nella media.
Inoltre si rileva che tale censura è stata sollevata per la
prima volta in questa sede, mentre nel ricorso al Consiglio di Stato il ricorrente,
già allora patrocinato da un avvocato, nulla aveva eccepito in proposito.
In siffatte circostanze questo Tribunale giunge al
convincimento che l'insorgente ha pienamente compreso quanto è stato verbalizzato
e da lui sottoscritto.
4.2. L'insorgente contesta il contenuto del verbale 16
gennaio 1998, asserendo che l'agente verbalizzante avrebbe distorto quanto da
lui detto, non avendo riportato per intero le sue affermazioni.
La giustificazione non è credibile.
Il ricorrente ha sottoscritto il verbale in parola senza
nulla eccepire, confermando in tal modo la veridicità e la fedefacenza del suo
contenuto. Pure nel curriculum vitae del 20 gennaio 1998 (annesso alla domanda
di ripristino del permesso di domicilio del 20 gennaio 1998), egli ha indicato
di essere rientrato in Svizzera solamente il 1. ottobre 1998. Inoltre soltanto
dopo che la decisione dipartimentale è stata emanata, egli ha contestato le dichiarazioni
summenzionate (cfr. ricorso 20 aprile 1998 al Consiglio di Stato), ossia dopo
aver preso conoscenza delle motivazioni poste a fondamento della risoluzione impugnata.
Sulla scorta di tali emergenze le contestazioni sollevate dal ricorrente
appaiono a questo Tribunale malfondate.
- __________ ha affermato di
aver soggiornato in Italia per un periodo di 4 mesi, interrotto solo dalle
visite al figlio, e poi di aver fatto ritorno nel nostro paese già nel novembre
1996 per alcune settimane, fatto che si è poi ripetuto svariate volte fino al
17 marzo 1997, data in cui avrebbe ripreso a lavorare in Svizzera. Il suo
soggiorno all'estero non avrebbe dunque mai superato il termine di sei mesi di
cui all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
Tale affermazione è smentita dalle risultanze delle tavole processuali.
Egli stesso ha dichiarato di essere restato lontano dalla Svizzera da fine
luglio 1996 a fine settembre 1997 (verbale 16 gennaio 1998 e curriculum vitae
20 gennaio 1998). Queste dichiarazioni sono state rese spontaneamente
dall'insorgente, e confermate con l'apposizione della sua firma. Anche durante
i controlli effettuati dalla polizia cantonale su richiesta della Sezione degli
stranieri (cfr. lettera 18 luglio 1998), mai è stata rilevata la sua presenza.
Nel rapporto di esecuzione 28 luglio 1998 si legge infatti che:
"Dando seguito alla citata richiesta, abbiamo eseguito
dei controlli - discreti - presso l'abitazione dei sigg. __________. Non
abbiamo notato la presenza del __________. Informazioni assunte presso
coinquilini della famiglia, hanno pure dato esito negativo."
A confutare la tesi ricorsuale vi è inoltre il fatto che
l'insorgente ha locato un appartamento soltanto a partire dal 1. gennaio 1998.
Se egli avesse ripreso l'attività lucrativa già nel marzo 1997 non avrebbe
certamente attesto quasi un anno per locare un appartamento.
Si rileva inoltre che il ricorrente si è sempre limitato ad
asserire di aver risieduto nel nostro paese per lunghi periodi a partire dal
mese di novembre 1996. Egli non ha tuttavia mai indicato né la frequenza, né le
date esatte di tali presunti soggiorni. L'insorgente non ha neppure minimamente
giustificato cosa ha fatto da novembre 1996 a marzo 1997, ad esempio se ha
lavorato ed in questo caso presso quale datore di lavoro.
Infine si osserva che dal richiamo dell'incarto di divorzio
dalla pretura di Mendrisio - Sud, risulta che il 4 febbraio 1997 __________ ha
dichiarato durante il proprio interrogatorio formale di lavorare presso la
ditta __________ di __________ in provincia di __________. Pertanto a cinque
settimane dall'inizio della (presunta) nuova attività, egli non ne ha fatto
menzione. Inoltre il 5 agosto 1997 la moglie ha inoltrato un'istanza d'informazione
ex art. 170 CC, per appurare se il marito avesse ripreso a lavorare in Ticino.
Alla stessa non è stata data risposta né sono state inoltrate osservazioni da
parte del qui insorgente.
Agli atti non vi è dunque alcuna prove che dimostri che il
ricorrente a partire dal mese di novembre 1997 è rientrato regolarmente in
Svizzera per restarvi per più settimane. Al contrario le tavole processuali
dimostrano la fondatezza delle affermazioni contenute nel verbale
d'interrogatorio 16 gennaio 1998 e nel curriculum vitae 20 gennaio 1998, ovvero
che egli ha soggiornato all'estero per oltre un anno.
Stando così le cose, è quindi irrilevante stabilire se
l'insorgente ha ripreso a lavorare in Svizzera il 17 marzo 1997. Infatti anche
se tale circostanza fosse comprovata, il termine di sei mesi sarebbe in ogni
caso già trascorso.
Quanto dichiarato da __________ nel suo ricorso è dunque
smentito dalle prove presenti agli atti. Si deve quindi concludere che il
ricorrente è rientrato in Svizzera nell'ottobre 1997, e non a marzo dello
stesso anno. Egli si è pertanto allontanato dalla Svizzera da fine luglio 1996
a fine settembre 1997, ossia per ben quattordici mesi. Il suo soggiorno
all'estero si è dunque protratto oltre il termine previsto dall'art. 9 cpv. 3
lett. c LDDS, senza che egli avesse inoltrato una domanda di proroga di tale
termine. Di conseguenza il suo permesso di domicilio ha perso ogni validità.
Nel caso concreto è irrilevante il fatto che il ricorrente
non si sia mai annunciato formalmente partente alle competenti autorità di
polizia. Lo straniero può omettere la notifica formale della sua partenza e
mantenere così in vigore fino a sei mesi il suo permesso di domicilio (DTF 112 Ib
1 ss.). In ogni caso il permesso decade se egli non fa ritorno in Svizzera
prima dello scadere dei sei mesi. Considerato che nella fattispecie
l'insorgente ha soggiornato a __________ per oltre un anno, il permesso di
domicilio di cui era titolare è decaduto.
- Stante quanto procede, si
deve pertanto concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco a
critiche ed è rispettosa sia del principio della proporzionalità che della
parità di trattamento. Dovendo essere confermata la decadenza del permesso di
domicilio rilasciato a __________, il ricorso va respinto.
Visto l'esito del gravame, la domanda di concessione
dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. La richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere accolta, in quanto il ricorso non presentava
probabilità di esito favorevole ed anzi è al limite del temerario. Le chiare
prove presenti agli atti non lasciano infatti alcun dubbio circa l'applicabilità
dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU, 4 Cost., 1 ss. LDDS, in particolare 9 cpv. 3 lett. c LDDS, 10
lett.. a LALPS, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 1 ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino __________, è tenuto a
lasciare il territorio del canton Ticino entro il 28 febbraio 1999
notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La domanda di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster