AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.251
Data decisione, Autorità:
28.10.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00251
Lugano
28 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza
Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1998 di
patrocinato
da: dott. jur. __________
contro
la
decisione 25 agosto 1998, no. 3770, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 4 marzo 1998 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di revoca
del permesso di dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 giugno 1997 il
cittadino tunisino __________, nato il __________, si è unito in matrimonio con
la cittadina svizzera __________, nata il __________.
Il 20 giugno 1997 l'interessato ha inoltrato una domanda di
rilascio del permesso di soggiorno, indicando quale suo luogo di dimora via
__________ ad __________. Il 21 luglio 1997 la domanda è stata accolta ed il
ricorrente è stato messo al beneficio di un permesso di dimora annuale valido
fino al 4 giugno 1998.
B. L'11 novembre 1997
__________ ha inoltrato alla Sezione degli stranieri una domanda di modifica
dell'indirizzo, avendo preso in locazione una camera in piazza __________
presso l'osteria __________ ad __________ a partire dal 3 novembre 1997. Nello
spazio riservato alle osservazioni del formulario di notifica la cancelleria
comunale di __________ ha precisato che a partire dal 1. ottobre 1997 la moglie
__________ abitava in via __________ ad __________.
C. Con decisione 4 marzo 1998
il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, ha respinto la
summenzionata richiesta ed impartito all'interessato l'ordine di lasciare il
territorio del canton Ticino entro il 30 aprile 1998. Secondo l'autorità
dipartimentale il motivo del soggiorno (matrimonio) sarebbe venuto meno, poiché
il vincolo del connubio sussiste solo sulla carta. Durante l'interrogatorio 6
novembre 1997 davanti alla polizia cantonale, posto di __________, il
ricorrente aveva infatti dichiarato, che la convivenza con la moglie era
inesistente, avendo essi sempre risieduto in dimore separate.
D. Contro la succitata
decisione il ricorrente è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone
l'annullamento. A suo dire egli non convive con la moglie, soltanto perché il
cognato, che abita con la stessa, vi si oppone. Per riguardo alla debole
personalità di quest'ultimo, la moglie avrebbe quindi deciso di abbandonare il
tetto coniugale. Vi sarebbero comunque concrete possibilità di riavvicinamento
a breve o a medio termine. Malgrado queste difficoltà il rapporto coniugale
sarebbe comunque realmente vissuto e non fittizio, come sostenuto dall'autorità
di prima istanza.
E. Con risoluzione 25 agosto
1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________.
Il Governo ha confermato la decisione dipartimentale,
ritenendo che non vi è mai stata una reale comunione coniugale. Sulla base di
tale circostanza l'Esecutivo cantonale è pervenuto al convincimento che si è
trattato di un matrimonio di convenienza, al fine di permettere al ricorrente
di soggiornare e di lavorare in Ticino. In tali circostanze invocare l'art. 7
cpv. 1 LDDS costituisce un chiaro abuso di diritto non meritevole di
protezione.
F. Il 9 settembre 1998 l'insorgente
ha inoltrato alla pretura di Lugano, sezione 6, un'istanza ex art. 172 CC. Egli
ha chiesto al giudice di convocare la moglie ad un'udienza, per ricordarle i
suoi doveri coniugali.
Il 2 ottobre 1998 si è tenuta l'udienza di discussione, delle
cui risultanze si dirà, se del caso, in seguito.
G. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza ripropone
gli stessi argomenti già esposti davanti al Consiglio di Stato. Sostiene
inoltre che l'accertamento dei fatti sarebbe carente. A causa dello stato di
soggezione in cui versava durante l'interrogatorio dinanzi alla polizia
cantonale, ha firmato il verbale 6 novembre 1997 senza comprenderne il contenuto,
non padroneggiando la lingua italiana. Le affermazioni ivi contenute non
sarebbero quindi veritiere. Per di più l'autorità dipartimentale non avrebbe
approfondito sufficientemente la fattispecie, avendo omesso di sentire la
moglie e __________, testimone ed amico del ricorrente, in merito al rapporto
esistente tra i due coniugi.
Chiede quindi che queste
due persone vengano sentite quali testi e di essere interrogato alla presenza
di un traduttore. Postula infine che al gravame sia conferito effetto
sospensivo.
H. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri, delle cui argomentazioni si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere, dell'8 giugno 1998).
1.2. Nel caso di specie la controversa decisione 4 marzo 1998
adottata dalla Sezione degli stranieri si configura alla stregua di una vera e
propria revoca del permesso annuale valido fino al 4 giugno 1998. Posto che
contro questo genere di provvedimenti è proponibile il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d in relazione con l'art.
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; STF 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b e
rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution
en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la competenza
di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata
dall'insorgente è certamente data.
1.3. Tra la Svizzera e la Tunisia non esiste alcun trattato
che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini tunisini,
accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di
dimora.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm),
è pertanto ricevibile in ordine.
Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso, il
giudizio può essere reso sulla base degli atti senza procedere all'assunzione
delle prove notificate dal ricorrente; le testimonianze offerte non appaiono
infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi determinanti e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Nel formulare l'art. 7
cpv. 1 LDDS il legislatore ha volutamente omesso di far dipendere il diritto
del coniuge straniero di un cittadino svizzero ad un permesso di soggiorno
dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto. È sufficiente che il matrimonio
esista formalmente. Tuttavia il summenzionato diritto non è illimitato, in
particolare esso è ristretto dal disposto dell'art. 7 cpv. 1 seconda frase
LDDS, dal capoverso 2 della medesima norma, nonché dall'abuso di diritto (DTF
121 II 100).
2.2. L'art. 7 cpv. 2 LDDS prevede che il coniuge straniero di
un cittadino svizzero non ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di
dimora se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in
materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla
limitazione dell'effettivo degli stranieri.
Tale disposto s'inspira all'abrogato articolo 120 cpv. 2 CC,
concernente i cosiddetti matrimoni di cittadinanza. Esso prevedeva la nullità
del matrimonio contratto da una donna al fine di eludere le disposizioni in
materia di naturalizzazione e senza intenzione di creare un'unione coniugale.
Con la novella legislativa che ha abolito l'acquisto automatico della
nazionalità svizzera da parte della donna straniera che sposava un cittadino
svizzero, la norma summenzionata ha perso la sua ragione d'essere ed è quindi
stata abrogata.
2.3. Non essendo facile provare che i coniugi si erano
sposati solo per eludere le disposizioni sulla dimora, nell'ambito dell'art. 120
cpv. 4 CC la giurisprudenza aveva precisato che l'autorità poteva poggiare il
proprio giudizio su indizi (DTF 98 II 1, consid. 2c, pag. 7). Le stesse
considerazioni valgono anche per l'art. 7 cpv. 2 LDDS.
Costituiscono seri indizi dell'esistenza di un matrimonio
fittizio la marcata differenza d'età fra i coniugi, l'esistenza di un divieto
di entrata in Svizzera pronunciata nei confronti del coniuge straniero la cui
domanda di asilo è stata respinta, nonché l'assenza di una reale comunione
domestica o la sua breve durata (DTF 119 Ib 420). Determinanti non sono i
motivi del matrimonio, ma il quesito a sapere se l'unione è stata
effettivamente voluta (DTF 113 II 9).
- 3.1. Dal curriculum vitae
del ricorrente e dal verbale d'interrogatorio 6 giugno 1996 si evince che a
partire dal 30 maggio 1986 egli ha lavorato più o meno ininterrottamente presso
diversi esercizi pubblici in Italia fino al 30 dicembre 1994.
Dopo un anno di
disoccupazione, il 5 gennaio 1996 il ricorrente ha presentato alla Sezione
degli stranieri una domanda volta al rilascio di un permesso di lavoro per
confinanti, per poter lavorare presso il ristorante __________ a __________ in
qualità di pizzaiolo. La richiesta è stata respinta con decisione 9 gennaio
1996.
L'insorgente è poi restato senza lavoro fino alla
celebrazione del matrimonio di data 5 giugno 1997. Già il 16 giugno 1997 egli
ha presentato una domanda di rilascio del permesso di dimora con attività
lucrativa. Infatti lo stesso giorno ha sottoscritto un contratto di lavoro con
la __________ proprietaria dell'albergo __________ a __________, per essere
impiegato in qualità di aiuto cucina e pizzeria.
La stretta correlazione temporale esistente tra questi eventi
rappresenta un chiaro indizio che il matrimonio è stato contratto unicamente al
fine di permettere all'interessato di risiedere e lavorare in Svizzera e non
per fondare una comunione domestica reale ed intensamente vissuta.
3.2. Lo stesso insorgente durante l'interrogatorio 6 novembre
1997 ha confermato "che effettivamente ho sposato l'__________ per
regolare la mia posizione in Svizzera. In precedenza avevo il permesso di
soggiorno in Italia."
Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente non si può giungere
ad altra conclusione se non quella che i coniugi __________ non hanno mai
voluto fondare un'unione coniugale, bensì solo inteso aggirare le disposizioni
in materia del rilascio del permesso di dimora. L'insorgente ha per di più
ammesso che dalla celebrazione del matrimonio essi vivono in differenti
abitazioni, non hanno mai fatto vita di coppia, né avuto rapporti intimi. Egli
non conosce neppure l'indirizzo dell'attuale domicilio della moglie, né il nome
della ditta presso la quale essa lavora. Tutti questi indizi confermano che il
matrimonio tra i coniugi __________ ha solo natura puramente formale.
Il ricorrente contesta il contenuto di tale verbale. Egli
asserisce di non aver compreso quanto è stato verbalizzato per problemi di
lingua e che ha sottoscritto il verbale solo poiché si trovava in uno stato di
soggezione nei confronti della polizia cantonale.
Ciò non è credibile.
Egli abita e lavora in paesi italofoni fin dal maggio 1986
(cfr. curriculum vitae agli atti). Ha quindi certamente acquisito una sufficiente
padronanza della lingua italiana per rispondere alle domande rivoltegli dagli
agenti di polizia e per comprendere appieno il significato del verbale da lui
sottoscritto.
Ma vi è di più. Nel ricorso al Consiglio di Stato egli non ha
neppure accennato al fatto di aver firmato il verbale in questione senza
comprenderne il contenuto e che le dichiarazioni ivi contenute sarebbero inveritiere.
Al contrario egli ha richiamato tale verbale per evidenziare una sua
affermazione, segnatamente di aver frequentato la moglie per un anno e mezzo
prima del matrimonio, e per meglio precisare l'affermazione di aver sposato la
moglie soltanto "per regolare la sua posizione in Svizzera".
Soltanto dopo che il Consiglio di Stato ha intimato la
propria decisione, che poggia in larga misura sul verbale citato, il ricorrente
ha contestato la fedefacenza del verbale. Questa versione appare quindi
malfondata e costruita in un secondo tempo a scopi meramente processuali.
Infine si deve rilevare che le precise circostanze descritte
nel verbale non possono certamente essere frutto della fantasia dell'agente
verbalizzante, che non aveva alcun interesse a sottoscrivere un documento inveritiero,
con il rischio tra l'altro di incorrere in gravi sanzioni penali ed
amministrative.
3.3. L'insorgente sostiene che il cognato si sarebbe opposto
alla convivenza dei due coniugi e che la moglie per rispetto della debole
personalità del fratello avrebbe di conseguenza abbandonato il tetto coniugale.
Malgrado queste difficoltà vi sarebbero concrete possibilità di riavvicinamento
a breve o a medio termine.
Tali affermazioni non sono state dimostrate.
Per di più appare poco credibile che il fratello della moglie
si opponga ora alla convivenza dei due coniugi, dopo che si è prestato quale
testimone per la celebrazione del matrimonio.
Agli atti non figura inoltre alcuna prova che il ricorrente
abbia in qualche modo tentato di mantenere un qualsiasi rapporto con la moglie.
Al contrario egli ha ammesso (verbale 6 novembre 1997) che essi non si vedono
più dal mese di settembre 1997, né si sono mai recati l'uno nell'appartamento
dell'altra anche solo per bere un caffè. Se i coniugi avessero voluto realmente
stabilire un unione matrimoniale, avrebbero almeno cercato di incontrarsi fuori
casa, ciò che nella fattispecie non è avvenuto, neppure dopo che l'insorgente
si è trasferito nel medesimo comune di domicilio della moglie.
3.4. Neppure l'inoltro dell'istanza per inosservanza dei
doveri coniugali del 9 settembre 1998 giova al ricorrente.
È indubbio che la stessa è stata inoltrata non tanto per ricongiungersi
con la moglie, bensì con meri fini ricorsuali. Infatti l'istanza precede di
soli due giorni l'inoltro del presente ricorso.
Durante l'udienza di discussione è inoltre emersa un'altra versione
in merito ai motivi della mancata convivenza dei coniugi. __________ ha
dichiarato che è il marito a rifiutare la convivenza, mentre questi, pur ammettendo
tale fatto, si è giustificato sostenendo di non volersi trasferire dalla moglie
perché intimorito dal cognato che abita con la stessa.
Le discrepanze tra la revisione ricorsuale e quella summenzionata
costituiscono un ulteriore indizio che si tratta di un matrimonio fittizio
volto ad eludere le disposizioni sulla limitazione del numero degli stranieri.
3.5. In siffatte circostanze si deve quindi concludere che i
coniugi __________ non hanno mai instaurato una reale comunione domestica e che
non hanno neppure mai voluto creare un rapporto matrimoniale effettivo e
concretamente vissuto. Visto quanto precede pure le dichiarazioni di amore
proferite durante l'udienza di discussione davanti al Pretore di Lugano, hanno
ben poca rilevanza, non essendo sorrette da elementi concreti che dimostrino la
reale intenzione dei coniugi di fondare un'unione. A giusta ragione quindi la
Sezione degli stranieri ed il Consiglio di Stato hanno ritenuto che la
fattispecie configuri un caso di matrimonio di convenienza.
- Ritenuto che il matrimonio
non solo non appare essere stato realmente voluto, ma che dalle risultanze
delle tavole processuali non risulta sussistere neppure adesso, si configura un
caso di abuso di diritto. In effetti il Tribunale federale ha più volte avuto
modo di ribadire che invocare un matrimonio, che sussiste solo formalmente, al
fine di ottenere il rilascio di un permesso di dimora, rappresenta un chiaro
abuso di diritto (DTF 121 II 104).
Nella fattispecie non è stata portata alcuna prova che i
coniugi si siano adoperati per fondare un reale matrimonio, anche dopo la sua
celebrazione. Essi continuano a vivere separati e si sono incontrati unicamente
in occasione dell'udienza di discussione tenutasi presso la Pretura di Lugano,
sezione 6. È ben vero che in tale occasione il ricorrente ha asserito di
volersi riconciliare con la moglie, questa ha tuttavia affermato che considera
finito il loro matrimonio e che intende chiedere la separazione. Stando così le
cose, è quindi manifesto che il matrimonio esiste solo formalmente e che di
conseguenza invocare tale vincolo per opporsi alla decisione dipartimentale
rappresenta un abuso di diritto.
- L'insorgente non può
neppure prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
sancito dall'art. 8 CEDU. In effetti per appellarsi a tali garanzie, lo
straniero deve dimostrare che tra lui ed il coniuge svizzero esiste una
relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib
145).
A seguito dei
summenzionati indizi di matrimonio fittizio, non si può ritenere che esista un
legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con la moglie. Ne consegue
che l'art. 8 CEDU è inapplicabile.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso dev'essere respinto. Quanto alla domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo, essa diviene priva d'oggetto. La tassa di giustizia e
le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU, 7 LDDS, 10 lett. a LALPS, 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 Pamm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. __________ (nato il __________), cittadino tunisino, è tenuto a
lasciare il territorio cantonale entro il 30 novembre 1998, notificando
la sua partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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