AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.253
Data decisione, Autorità: 01.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00253
Lugano 1° marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 settembre 1998 di
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 25 agosto 1998, n. 3766, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 18 settembre 1997 della sezione degli stranieri, con la quale è stata respinta l'istanza presentata da __________ e i di lei figli __________ e __________, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera;
viste le risposte:
18 settembre 1998 del Consiglio di Stato
22 settembre 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Stranieri
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina colombiana nata il __________, ha conosciuto __________, cittadino svizzero, nell'autunno 1996 in __________. Con lui ha instaurato una relazione affettiva e il 18 luglio 1997 si è quindi trasferita, unitamente ai figli __________, e __________, a __________.
Con istanza 4 settembre 1997 __________ ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora perché convivente con __________ a __________, in attesa di contrarre matrimonio con lui.
Analoga autorizzazione per rimanere in Svizzera è stata chiesta per i figli __________ e __________.
B. Con decisione 18 settembre 1997 la Sezione degli Stranieri, ha respinto le suddette istanze, motivando che i richiedenti non potevano vantare alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora in Svizzera.
C. Avverso tale decisione dipartimentale, con ricorso 7 ottobre 1997 __________, i suoi due figli, nonché __________ sono insorti avanti al Consiglio di Stato.
In quella sede hanno sottolineato di volere quanto prima convolare a nozze e che per tale motivo __________ si è preso a carico il sostentamento della convivente e dei due figli di cinque e sette anni. Il matrimonio è stato però ritardato dalla procedura di divorzio ancora in corso per sciogliere il vincolo matrimoniale con la precedente moglie __________.
E' pure stata sottolineata la difficile situazione umana di __________, al quale è stata disconosciuta la paternità della figlia nata in costanza del primo matrimonio. E' quindi stato evidenziato il positivo influsso esercitato sulla sua stabilità personale ed emotiva dalla relazione instaurata con __________.
A dire dei ricorrenti sarebbero sussistiti i motivi sufficienti per riconoscere un caso di rigore e per ammettere, pur non essendo stato ancora contratto un matrimonio, il diritto a risiedere in Svizzera per __________ e i due figli.
Il loro rimpatrio violava in ogni caso il principio della proporzionalità, visto che non appena pronunciato il divorzio tra __________ e la prima moglie __________, __________ avrebbe potuto sposare __________ e ottenere un permesso di dimora.
D. Con risoluzione 25 agosto 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. L'esecutivo cantonale ha rilevato che non sussiste alcuna norma né della legislazione interna né internazionale che conferisca a __________ il diritto di risiedere in Svizzera, in particolare il legame sentimentale instauratosi tra la straniera ed il cittadino svizzero, formalmente ancora coniugato, non permette di rilasciare i postulati permessi, tanto più che per motivi contingenti non sembrerebbe possibile a breve termine un matrimonio con la straniera.
E. Contro il predetto giudizio governativo __________, i suoi figli __________ e __________ e __________ insorgono ora avanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento ed il rilascio del postulato permesso.
I ricorrenti si prevalgono del diritto al rispetto della vita privata e famigliare garantito dall'art. 8 CEDU. A loro avviso la loro relazone affettiva, in tutto e per tutto assimilabile ad un concubinato, deve essere protetta quale relazione familiare o comunque come vita privata. La stessa, in assenza dell'impedimento dovuto al ritardo nello scioglimento del precedente vincolo coniugale di __________, sarebbe già sfociata in matrimonio.
Pur non essendo adempiuti i requisiti giuridici della famiglia, sussisterebbe già una relazione famigliare di fatto, dato che __________ provvede integralmente al fabbisoglio di __________ e dei sui due figli, i quali si sono perfettamente integrati nel contesto sociale e scolastico ticinese.
Secondo i ricorrenti il loro personale interesse a risiedere in Svizzera sarebbe prevalente su qualsiasi altro interesse di natura pubblica a limitare il numero di stranieri in Svizzera.
F. All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione degli stranieri con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata e facendo riferimento alla giurisprundenza del Tribunale federale sviluppata in fattispecie analoghe.
Considerato, in diritto
In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998).
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
2.1. La pretesa dei ricorrenti di ottenere il permesso di risiedere in Svizzera non può essere dedotta da una qualche norma del diritto federale.
Neppure esiste tra Svizzera e Colombia un trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini colombiani, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso.
La relazione affettiva che __________ ha instaurato con __________ non rientra infatti nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU, perlomeno nella misura in cui tale disposizione - che protegge la vita privata e famigliare - concede un diritto a un permesso di soggiorno (sul concetto di vita famigliare DTF 115 I b consid. 2 pag. 4).
Di regola i fidanzati non sono legittimati a prevalersi dell'art. 8 CEDU per ottenere un permesso di dimora.
Possono sussistere eccezioni quando la coppia vive da lungo tempo effettivamente una solida relazione e qualora vi siano concreti indizi di un matrimonio imminente (ad esempio quando è già stata avviata la procedura di pubblicazione; sentenza inedita 20 maggio 1994 in re L.; Wildhaber, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 all'art. 8 CEDU; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1993, pag. 559 pag. 328).
Nel caso concreto tale eccezione non è data. La relazione tra la richiedente colombiana e il cittadino svizzero dura stabilmente, con residenza comune in Svizzera da poco più di un anno.
Inoltre, benché i ricorrenti dichiarino di avere la ferma volontà di convolare a nozze al più presto, oggettivamente sussiste ben poca probabilità che la loro convivenza possa sfociare in un matrimonio in tempi brevi. In effetti il vincolo matrimoniale di __________ con la precedente moglie non è ancora stato sciolto e, stando a quanto si rileva dalla documentazione agli atti, non sembra che possa sciogliersi prossimamente, data il grado di litigiosità insito nella procedura di divorzio in corso.
Ne discende che il principio del rispetto della vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, non concede un diritto ad un permesso di dimora per la cittadina colombiana.
L'art. 8 CEDU non regola il diritto degli stranieri di risiedere in un paese di loro scelta, considerato poi che la ricorrente ed i figli sono rimasti in Svizzera per poco tempo.
In simili circostanze i ricorrenti nemmeno possono invocare la garanzia del rispetto della vita privata per opporsi ad un allontanamento dalla Svizzera.
Nemmeno è possibile invocare l'art. 12 CEDU, che concede auomini e donne in età adatta il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. In effetti il rifiuto del permesso di dimora non impedisce a __________ e __________ di contrarre in futuro matrimonio, non appena sarà pronunciato il divorzio di quest'ultimo dalla prima moglie.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 12 CEDU, 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, art. 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 300.-- sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Ia segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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