AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1998.254
Data decisione, Autorità:
14.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00254
Lugano
14 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 14 settembre 1998 di
entrambi
rappresentati dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 25 agosto 1998 (n. 3767) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 23 dicembre
1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia
di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio e di rinnovo della dimora;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadina
dominicana, ha soggiornato da nubile per qualche mese in Svizzera nel 1987 a
titolo di turista. Dal 1988 al 1991 ha potuto lavorare nel Cantone Ticino
tramite successivi permessi temporanei per artiste/ballerine presso diversi
locali notturni.
Il 20 marzo 1992 si è sposata a __________ con il cittadino
svizzero __________, beneficiando altresì di un permesso di dimora, in seguito
regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 19 marzo 1997.
b) __________ è madre di __________, di cittadinanza statunitense,
nato da una relazione con __________. Il 28 marzo 1995 il ragazzo è stato
autorizzato a ricongiungersi con la madre in Svizzera. Il suo permesso di
dimora è stato in seguito rinnovato regolarmente, l'ultima scadenza è stata
fissata al 19 marzo 1997.
B. a) Il 25 aprile 1997
__________ ha chiesto all'autorità competente il rilascio di un permesso di
domicilio per sé e per il figlio.
Con "denuncia" 12 maggio 1997 il lic. iur.
__________ ha segnalato alla Sezione degli stranieri di essere l'amante della
straniera dal 1992, la quale eserciterebbe la "professione più antica del
mondo", e che il matrimonio con __________ era "di convenienza".
Il 4 luglio 1997 il municipio di __________ ha preavvisato negativamente la
domanda opponendosi pure al rinnovo del permesso di dimora in quanto i coniugi
non vivrebbero in unione coniugale nonché a causa dei disturbi verificatisi nell'abitazione
in via __________. Anche la Polizia cantonale ha formulato preavviso negativo
il 28 ottobre seguente in considerazione dei precedenti penali e di polizia
dell'interessata, come pure a seguito della sua poco chiara situazione
matrimoniale.
b) Con decisione 23 dicembre 1997 - fondata sugli art. 4, 7
cpv. 2, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS - la Sezione degli stranieri ha deciso di non
rilasciare all'istante ed a suo figlio il permesso di domicilio e di non rinnovar
loro il permesso di dimora.
A fondamento della propria risoluzione, il dipartimento ha richiamato
il rapporto di segnalazione 1° ottobre 1997 della Polizia cantonale,
constatando che la straniera viveva separata dal marito e che la comunione non
è mai esistita. Ha quindi considerato che la formalità del vincolo
matrimoniale, non essendo vissuto, non giustificava più un permesso per vivere
presso il coniuge. Ha infine ordinato loro di lasciare il territorio cantonale
entro il 31 gennaio 1998.
C. Con giudizio 25 agosto 1998 il
Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il
gravame inoltrato il 16 gennaio precedente da __________, agente per sé ed in
rappresentanza del figlio __________, evidenziando in particolare che i coniugi
si erano sposati al fine di eludere le prescrizioni in materia di dimora e
domicilio degli stranieri. Ha pure ritenuto abusivo, alla luce delle risultanze
fattuali, richiamarsi a tale matrimonio per ottenere il permesso sollecitato.
Il Governo ha dunque considerato che l'interessata - e, di riflesso, il figlio
giunto in Svizzera per ricongiungersi con la madre - non aveva più diritto né
al rinnovo del permesso di dimora né al rilascio di un permesso di domicilio.
L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperta la questione in merito
all'eventuale adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione nei
confronti della ricorrente a seguito di due sue precedenti condanne a una multa
di fr. 300.– ciascuna a titolo di ripetuto danneggiamento.
D. Con ricorso di ricorso di
diritto amministrativo 14 settembre 1998 __________, agente per sé ed in
rappresentanza del figlio __________, è insorta contro la risoluzione
governativa innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando - previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame al fine di poter risiedere nel
Cantone Ticino durante la litispendenza - l'annullamento della decisione
impugnata e il rilascio di un permesso di domicilio.
In sostanza essa adduce che gli elementi a fondamento del
provvedimento adottato non sarebbero indizi atti a qualificare il suo
matrimonio di convenienza. Sostiene pure l'inesistenza di qualsiasi abuso di
diritto nel rilascio del permesso sollecitato, dato che non ha escluso di
riprendere la vita in comune con il marito. Sottolinea infine che non vi sono
elementi atti a decretare un'espulsione.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia la Sezione degli stranieri sia il Consiglio di Stato adducendo
delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
1.3. Non esiste tra la
Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo specifico
il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale potrebbe
scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio.
D'altro canto, il Trattato 25 novembre 1850 tra la
Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti dell'America settentrionale (RS
0.142.113.361) non concede al figlio della ricorrente il diritto al rilascio di
un permesso di domicilio o di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una
dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante
unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, l'interessata è sposata con __________ dal 20 marzo
1992, quindi da più di cinque anni, e il suo soggiorno in Svizzera appare
regolare ed ininterrotto. In principio, oltre al rinnovo del permesso di
dimora, essa ha quindi il diritto al rilascio di un permesso di domicilio.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza dello scrivente Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ - e, di riflesso, del figlio in virtù del ricongiungimento
famigliare - è data. Se il permesso sollecitato possa essere loro rifiutato, è
una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm)
e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è
pertanto ricevibile in ordine. Per i motivi che saranno meglio precisati in
appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere
all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente. Le testimonianze
offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la
conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art.
18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 7 cpv. 2
LDDS, il diritto dello straniero al permesso di dimora o di domicilio non
sussiste se il matrimonio con il cittadino svizzero è stato contratto per eludere
le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri. Anche
l'esercizio abusivo di tale diritto non è protetto (DTF 121 II 97 consid. 2).
2.1. Nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3
e 101, 119 Ib 419) il Tribunale federale ha rilevato che il cpv. 2 dell'art. 7
LDDS si ispira al vecchio art. 120 n. 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti
sposalizi di cittadinanza. Esso prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni
contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione
coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Con la
novella legislativa che ha abolito l'acquisto automatico della nazionalità
svizzera da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, la
norma summenzionata ha perso la sua ragione di esistere ed è quindi stata
abrogata. A seguito di ciò, è stato modificato nel 1992 anche l'art. 7 LDDS.
2.2. La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art.
120 n. 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era contratto al
fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità
poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto
intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre
secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato
celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri
può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II
289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei
confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera
in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione
di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi,
la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione
prematrimoniale, il fatto che il coniuge straniero vive di prostituzione,
nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo
apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli
interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale
(cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
2.3. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere
negato in caso di abuso di diritto. Esso sussiste quando un diritto viene
invocato per realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto
non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts,
p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Con riferimento alla pretesa di ottenere il permesso di
domicilio da parte del coniuge straniero di un cittadino svizzero che ininterrottamente
e durevolmente ha risieduto in Svizzera durante il periodo di cinque anni, il
Tribunale federale ha sino ad ora rinunciato a definire i casi in cui si manifesta
un abuso di diritto, indicando esplicitamente che un eventuale esercizio
abusivo deve essere valutato secondo le circostanze del caso concreto.
In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in
considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio sono dati segnatamente gli estremi
dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che
sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di
un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio
1997 in re B.). Da osservare che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio
fittizio, insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, non portano
necessariamente a considerare che vi sia abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid.
4 e 5).
2.4. La separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d) e,
di conseguenza, non osta neppure all'ottenimento del diritto a un permesso di
domicilio dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni. Il
legislatore ha infatti preferito far dipendere il diritto ad un permesso di
soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib
150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la
presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è
dunque voluto impedire che lo straniero venisse allontanato, poiché il proprio
coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme
concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso
garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso, l'adozione
di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche il diritto
alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere
allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid. 5b).
- L'autorità di prime cure
fonda il proprio giudizio sul rapporto di segnalazione 1° ottobre 1997 della
Polizia cantonale che si riferisce agli interrogatori del __________ e dei
coniugi __________.
3.1. Nell'evenienza concreta, l'insorgente ha lavorato in
Svizzera dal 1988 al 1991 grazie a diversi permessi di dimora temporanei (art.
13 lett. c n. 3 OLS) - sottoposti quindi a continue richieste di proroga nonché
a rigide verifiche di rito, contrariamente al coniuge di un cittadino svizzero
(art. 3 cpv. 1 lett. c OLS) - per esercitare l'attività di ballerina in diversi
locali notturni. Interrogata dalla Polizia cantonale, il 23 settembre 1997 essa
ha dichiarato che verso la fine del 1991 "(...)-inizio anno 1992 ho
fatto la conoscenza del cittadino svizzero __________. Ci frequentavamo tutti i
giorni o quasi e dopo alcuni mesi si discuteva di sposarsi".
In effetti, il 20 marzo 1992 si è sposata. Essa ha in seguito
ammesso che a partire dal matrimonio "abbiamo abitato assieme per
alcuni mesi". A partire dalle nozze la ricorrente ha cambiato
l'indirizzo coniugale più volte e ha lavorato saltuariamente. Ha inizialmente
indicato quale luogo di dimora coniugale un appartamento situato in via
__________ a __________ con effetto dal 1° aprile 1992. Il 29 ottobre 1993 ha
comunicato all'autorità di soggiornare con il marito a __________ in via
__________ già dal 1° dicembre 1992 in un appartamento locato da __________ (va
notato che a partire dall'ottobre/novembre 1995 essa ne risulterà la
conduttrice e __________ - suo amante - debitore solidale). Il 2 novembre 1993
la ricorrente è stata autorizzata a lavorare quale commessa presso il negozio
"__________" in via __________ a . Solo il 27 marzo 1995 il
responsabile del personale __________ ha comunicato all'autorità competente che
la fine del rapporto di lavoro era avvenuta il 31 maggio 1994. __________ ha
ritrovato un'attività il 2 maggio 1995 quale venditrice presso la
"" a __________. Il contratto è stato sciolto il 10 giugno
1995, ancora dal __________ quale responsabile del personale di tale negozio.
Il 27 aprile 1997 l'interessata si è trasferita in via __________ a __________
(v. lettera 13 maggio 1997 Ufficio regionale stranieri di Lugano alla Sezione)
in un appartamento intestato ad __________; quest'ultimo ha pure in locazione
dal 20 luglio 1997 dei locali in via __________ a __________, dove __________
soggiorna tuttora con il figlio a partire dall'estate 1997 (v. dichiarazioni
__________ 24 aprile e 26 agosto 1997, il quale attesta che gli appartamenti
sono occupati dai coniugi e da ). All'inizio dell'estate 1997 essa ha
iniziato a lavorare quale ambulante per la ditta __________ di __________ per
la vendita di abbigliamento presso vari esercizi pubblici (,
__________). E' remunerata con una percentuale sulla vendita (fr.
2'000.–/3'000.– al mese; cfr. verbale interrogatorio 23 settembre 1997 Polizia
cantonale). Infine, il municipio di __________, nell'ambito del preavviso
negativo del 1° luglio 1997, nota che "il signor __________ risulta
sempre irreperibile (da informazioni avute pare viva a __________ con la madre)".
Essa ha pure ammesso di esercitare la prostituzione non solo
durante l'attività di ballerina prima del matrimonio, ma anche dopo l'unione
coniugale (v. verbali d'interrogatorio 14 agosto 1989 Gendarmeria di Lugano e
23 settembre 1997 Polizia cantonale): "Nell'anno 1996 a __________ Via
__________ avevo un piccolo appartamento e garante era __________. In questo appartamento
ricevevo i clienti che conoscevo nei vari locali di quel paese. I soldi che
guadagnavo con la prostituzione li consegnavo al __________, che mi diceva di investirli
in Banca".
Ne risulta che i tempi e le circostanze in cui si sono
conosciuti i coniugi, la loro differenza di età (21 anni), la loro asserita
breve convivenza al domicilio di __________ scioltasi pochi mesi dopo la
celebrazione delle nozze, il domicilio fittizio mantenuto per oltre 5 anni a
__________ dal marito, l'intervento di terze persone per il finanziamento della
sussistenza e per la stipulazione dei diversi contratti di locazione degli
appartamenti della ricorrente, la sue relazioni extraconiugali con l'esercizio
della prostituzione, sono forti e sufficienti indizi dimostranti il carattere
fittizio del matrimonio contratto. Ma vi è di più.
3.2. La ricorrente ha invero indicato alla polizia di essersi
sposata per amore. Sennonché, interrogato dalla Polizia cantonale l'8 agosto
1997, __________ ha dal canto suo dichiarato:
"Fine anno 1991/inizio
1992, non mi ricordo bene in un locale pubblico di __________ incontravo,
meglio facevo la conoscenza della cittadina dominicana __________ se non erro dimorante
a __________ in via __________ a. Quasi certamente la donna citata l'ho
conosciuta nel dicembre 1991. Con lei vi è stata subito un'amicizia continuata
(...). Chiaramente lo scopo del matrimonio per la __________, era quello di
ottenere un permesso annuale. (...) Nei primi mesi dell'anno 1992 di comune
accordo si discuteva di un eventuale matrimonio. Preciso è stata lei la prima a
lanciarmi l'idea. Visto che io ero in precarie condizioni finanziarie, mi
precisava che se l'avrei sposata era disposta ad aiutarmi finanziariamente. Io
dopo aver valutato la situazione accettavo di sposarla e la __________ a quel
momento mi proponeva di darmi la somma di fr. 15/16'000.– (...) Da parte mia mi
faceva comodo la somma discussa. Dopo aver fatto i preparativi in data
20.03.1992 a __________ mi univo in matrimonio.(...) Il mio testimone era certo
__________ di __________, che conoscevo da alcuni mesi, poiché pure lui
bazzicava certi ambienti. Il o la testimone della __________, non mi ricordo
più chi era. (...) Durante la serata mia moglie __________ mi consegnava la
somma pattuita di fr. 15 o 16'000.–, non mi ricordo più con precisione. (...)
Da quando ho conosciuto la __________ fino al giorno del matrimonio, ognuno
abitava nei rispettivi appartamenti io a __________ e lei a __________ Via
__________. Ci incontravamo poi alcune volte alla settimana. (...) Nel
frattempo facevo trasferire il mio domicilio da __________ a __________. In
questo comune la nostra convivenza è stata di pochi mesi, circa tre mesi al
massimo. A partire dal 01.11.1992 mia moglie trasferiva il suo domicilio a
__________ Via __________. Da parte mia preciso che dopo la convivenza di tre
mesi, vale a dire fino alla fine giugno 1992, mi trasferivo definitivamente a
__________ nella casa paterna, lasciando il mio domicilio a __________. Quando
la __________ si trasferiva a __________ veniva pure trasferito anche il mio
domicilio in quel Comune. Praticamente in Via __________ a __________ io non ho
mai abitato, passavo una volta alla settimana circa, per ritirare la Posta a me
inviata. Non mi sono mai fermato a trascorrervi la notte. Posso dire che (l'abitazione de) la __________ era stata locata
dall'avv. __________. Solamente nell'anno 1995 l'appartamento è stato intestato
alla __________ - come debitore solidale l'avv. __________. Nel mese di marzo
1997 la __________ si trasferiva in Via __________ a __________. Pure il mio
domicilio veniva colà trasferito. In questo appartamento mi sono recato un paio
di volte, per salutarla. Dal 01.07.1997 io ho trasferito definitivamente il mio
domicilio a __________ ".
Stante quanto precede, risulta che la deposizione di
__________ presenta diversi elementi convergenti con le risultanze testé
esposte, senza che sia necessario fondarsi su quanto dichiarato dal __________
nell'interrogatorio 24 luglio 1997. Va pure rilevato che il __________ nemmeno
rammenta chi fosse il testimone di nozze della moglie. Dalla dichiarazione del
marito vi è pure un ulteriore indizio: la forte somma a lui corrisposta in
cambio del favore del matrimonio concesso.
- La ricorrente contesta che
in concreto esistano indizi sufficienti per ravvisare un matrimonio di
convenienza.
4.1. Innanzitutto va osservato che la serie di indizi di
matrimonio fittizio riconosciuti dalla giurisprudenza federale e testé esposti
non devono necessariamente essere tutti riuniti cumulativamente. Alcune
circostanze sono state del resto incontestabilmente stabilite, deducendo
altresì la volontà dei coniugi di non voler costituire una reale comunione
coniugale.
L'insorgente stessa, che è convolata a nozze nel marzo 1992
con il __________ conosciuto solo alla fine 1991-inizio 1992, riconosce in sede
di ricorso che la convivenza matrimoniale è durata soltanto pochi mesi (pag. 9
ad 4.3.). A tale proposito va tenuto presente che l'assenza di vita in comune,
ancorché di facciata o di breve durata, è un forte indizio di matrimonio
fittizio (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral matière de police
des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 274). Del resto sono poco convincenti i
motivi della lunga separazione. addotti dalla ricorrente, a suo dire dovuti ai
problemi di salute della suocera e la presunta impossibilità di mantenimento
famigliare, che non sono nemmeno stati documentati. La moglie adduce invero di
aver ora ripreso a frequentare il marito; sottolinea pure che egli non passava
soltanto una volta la settimana presso l'abitazione coniugale per ritirare la
posta, ma pure per stare insieme a lei e intrattenere rapporti intimi.
Sennonché è insufficiente invocare tale amor superveniens, tra l'altro
sostenuto soltanto in sede ricorsuale, dopo numerosi anni di separazione e
senza ulteriori riscontri oggettivi al proposito. Del resto, la volontà di
creare un'autentica comunione coniugale non può essere dedotta dal solo fatto
che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto
relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato
all'unico scopo di trarre in inganno le autorità.
Inoltre il fatto che l'insorgente stessa ammetta di essere
stata dedita alla prostituzione sia prima che durante il matrimonio è un
ulteriore elemento di matrimonio di convenienza, oltre la grande differenza di
età tra i coniugi (21 anni).
4.2. L'insorgente sostiene che con le precisazioni apportate
con lo scritto del 30 marzo 1998 - tra l'altro oltre sette mesi dopo
l'interrogatorio, solo in sede ricorsuale e sollecitato dal legale della moglie
- il marito avrebbe altresì apportato elementi atti a confutare gli indizi del
matrimonio di convenienza risultanti dal suo verbale di polizia. A torto.
Egli scrive invero che i rapporti con la moglie sarebbero
migliorati da quando la relazione con il __________ è cessata. Tuttavia non
indica nemmeno la certezza di riprendere il legame con l'interessata, tanto che
usa prudenzialmente il condizionale affermando "Secondo me una
convivenza potrebbe anche ricominciare" (ad 4.5 pag. 3).
Quanto alla somma di fr. 15/16'000.–, l'insorgente non
contesta di aver versato dei soldi al marito. Precisa tuttavia che sarebbe
posteriore all'accettazione di sposarla e che era volta alla proposta di
anticipargli una determinata somma per aiutarlo a sistemare la sua situazione
precaria. Per questo motivo nello scritto del 30 marzo 1998 il marito
preciserebbe di non aver pattuito una cifra e che la moglie gli avrebbe
consegnato solo 5/6'000.– ma solo dopo la festicciola di nozze, a suo dire
spontaneamente, per sottolineare l'occasione. Tali dichiarazioni non sono
tuttavia atte a confutare l'indizio di matrimonio prezzolato, visti i tempi ed
i modi (dopo la festicciola delle nozze verosimilmente brevi manu), nonché per
l'importo non trascurabile del presunto prestito versato.
D'altronde in merito al dovere reciproco dei coniugi giusta l'art.
159 cpv. 2 CC invocato dalla ricorrente, va osservato che i debiti sono in
tutti i casi forzatamente precedenti al matrimonio. Inoltre l'insorgente
dimentica che l'art. 159 CC prevede pure che la celebrazione del matrimonio
crea l'unione coniugale con l'obiettivo di intraprendere una vita in comune e
il dovere di fedeltà. Ciò che è stato disatteso dai coniugi già subito poco
dopo le nozze.
4.3. La ricorrente chiede che vengano sentiti tutti i testi
interrogati dalla polizia. L'insorgente motiva tale audizione in virtù del suo
diritto di difesa. A suo dire, tutti i testi sarebbero stati sentiti senza la
sua presenza e del di lei legale, il quale non avrebbe altresì potuto fare
delle controdomande rispettivamente chiedere delle delucidazioni. Sennonché i
testi sono stati sentiti in relazione al matrimonio dei coniugi __________,
quindi nell'ambito di una procedura amministrativa e non penale. Del resto, la
ricorrente ha potuto in tutti i casi esprimersi al riguardo tramite il ricorso
in rassegna. I suoi diritti sono stati altresì salvaguardati.
Inoltre la decisione impugnata non si richiama al complemento
del rapporto di segnalazione dell'11 novembre 1997 e non si fonda pertanto
sugli interrogatori di __________, __________ e __________. Ma anche se lo
fosse, le loro dichiarazioni non sono atte a sovvertire quanto precede. Il
primo, sentito dalla polizia il 31 ottobre 1997, riferisce una propria
impressione ("io ero convinto che il __________ si sposava per
amore"), come pure ha fatto il secondo nell'interrogatorio dell'8 novembre
1997 ("Non posso esprimermi se trattavasi di matrimonio per convenienza.
Ritengo che trattavasi di un normale matrimonio"). Per quanto concerne
il terzo, egli aveva confermato il 30 ottobre 1997 che in presenza sua e del
__________ "Il __________ ha dichiarato ed ammesso che il matrimonio è
avvenuto unicamente per fare un favore alla __________, e per interessi
reciproci" e converge d'altronde con quanto addotto dal marito nel suo
scritto. Non risulta nemmeno che il teste sia stato in tutti i casi denunciato
penalmente per falsa testimonianza. Il fatto che il marito sostenga nella sua
lettera del 30 marzo 1998 che __________ sia di parte e che non sarebbe stato
seduto al tavolo insieme al __________ ed al __________ e che pertanto
difficilmente avrebbe potuto seguire la conversazione perché il __________ non
aveva trattato l'argomento ad alta voce, sono soltanto dichiarazioni che rimangono
allo stadio del puro parlato.
4.4. Si è visto in precedenza come l'intenzione fosse di non
vivere l'unione coniugale sin dall'inizio. Poco importa dunque se la ricorrente
si richiama ora ai cosiddetti matrimoni "aperti" dove, a suo dire, un
coniuge - se non tutti e due - può avere più amanti.
E' pure irrilevante il fatto di sostenere la necessità
dell'intervento di terze persone solvibili e di buona reputazione (__________,
__________) quali garanti per la locazione dei diversi appartamenti coniugali a
causa della situazione finanziaria del marito. Del resto dal momento che non
nega nemmeno di avere avuto una relazione con __________, allora intestatario e
in seguito debitore solidale dell'appartamento situato in via __________ a
__________, tale necessità è pure poco credibile. D'altronde ai fini della
presente vertenza importa poco il presunto sfratto nell'estate 1997
dall'abitazione di via __________ sarebbe imputabile al __________ perché era
tenuto a pagare un saldo di pigioni arretrate per tale appartamento. Poco
importa anche il fatto che quest'ultimo sia stato in seguito da lei querelato
penalmente ed accusato dal Procuratore pubblico il 17 marzo 1998 a titolo di
ripetute ingiurie, coazione sub minaccia, esibizionismo e contravv. alla LC
sull'Ordine pubblico per episodi risalenti al settembre/ottobre 1997.
4.5. L'interessata adduce che la situazione dei coniugi era
nota alla Sezione degli stranieri almeno dal 1995, quando il figlio è stato
autorizzato a ricongiungersi con lei. A suo dire, il rifiuto di rinnovare il
proprio permesso di dimora dopo più di 6 anni di residenza in Svizzera
corrisponderebbe ad un atto contrario alla buona fede. La tesi non può essere
condivisa. Innanzitutto non va dimenticato che prima di concedere il permesso
di domicilio ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come
si è comportato fino allora (art. 11 ODDS). L'autorità di prime cure ha del resto
adottato il provvedimento impugnato a seguito di elementi di cui ha preso conoscenza
solo dopo l'entrata in Svizzera del figlio e che hanno in seguito trovato attendibile
riscontro. Inoltre il lic. iur. __________ sarebbe intervenuto solo quale
garante per il mantenimento del minore (v. dichiarazione 7 giugno 1995) e
__________ aveva dichiarato alla Sezione degli stranieri il 4 settembre 1995 il
suo accordo di continuare "ad accoglierlo presso il domicilio
coniugale, ora in __________, impegnandomi a contribuire, secondo le mie
possibilità, alla sua educazione ed alle sue necessità in generale",
dando altresì l'impressione di continuare a convivere con l'interessata.
4.6. Stante quanto precede, ben si può concludere affermando
che i coniugi __________ hanno contratto matrimonio al fine di eludere le
prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri.
Inoltre e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,
pure la denuncia di __________ risulta fondata. Difatti, riferendo che __________
esercita la "professione più antica del mondo" e che il matrimonio
con __________ era "di convenienza", egli ha esposto fatti che
risultano veritieri.
- A prescindere dai forti
indizi di matrimonio fittizio, il fatto di richiamarsi al connubio è in tutti i
casi abusivo.
L'interessata ritiene che non esistono elementi atti a
considerare il richiamo al matrimonio abusivo, dal momento che non sarebbe
esclusa la ricostituzione dell'unione coniugale. A torto.
Innanzitutto i coniugi non hanno ripreso a questo momento la
vita in comune e la presunta volontà di voler nuovamente convivere rimane allo
stadio di puro parlato. Inoltre, come visto in precedenza, gli insorgenti non
hanno fatto vita comune e neppure hanno dato d'intendere di volerlo fare, tanto
più che il 1° luglio 1997 il marito ha trasferito il domicilio a __________.
Come ha giustamente osservato il Governo cantonale nella risposta al presente
gravame, tale agire dimostra che il matrimonio è comunque definitivamente
terminato da più di 6 anni e l'interessata manifestamente lo ha mantenuto solo
per conservare il suo permesso di soggiorno.
-
Per quanto riguarda la
questione relativa all'eventuale adozione di un provvedimento amministrativo di
espulsione giusta l'art. 7 cpv. 1 terza frase LDDS a seguito delle due multa di
fr. 300.– ciascuna inflitte alla ricorrente a titolo di danneggiamento e risalenti
al 1990 e al 1996, essa può rimanere aperta dal momento che le autorità inferiori
non hanno fondato il loro giudizio su tali risultanze.
-
La ricorrente non può
nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle
circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita
privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale
separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di
dimora.
Sennonché, per appellarsi
alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra
lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una
relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib
145). Orbene, come testé evidenziato, a seguito degli indizi di matrimonio
fittizio non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed
effettivamente vissuto con il marito. Dato che alla madre non viene né
rilasciato il permesso di domicilio né rinnovata la dimora, nemmeno il figlio
__________ può prevalersi di tali permessi in quanto era stato a suo tempo
autorizzato ad entrare in Svizzera con lo scopo di ricongiungersi con la madre.
- Sulla scorta di quanto
precede, ritenuto pure che i ricorrenti non adducono nemmeno l'inesigibilità di
un loro rientro in Patria, il ricorso deve essere pertanto respinto. Quanto
alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, essa diviene priva d'oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. visti gli art. 1, 4, 7 LDDS; 8, 10, 11 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina dominicana, e __________,
cittadino statunitense, sono tenuti a lasciare il territorio cantonale entro
il 31 gennaio 1999 notificandone la partenza al competente ufficio
regionale degli stranieri.
-
Tassa e spese di giustizia
per complessivi fr. 1'000.– sono a carico dei ricorrenti.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30
giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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