AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.263
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00263
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 settembre 1998 di
contro
la risoluzione 2 settembre 1998 (n. 3975) con cui il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 21 marzo 1996 degli insorgenti avverso i conti consuntivi relativi all'anno 1995 approvati dall'assemblea parrocchiale di __________ nella seduta del 6 marzo 1996;
viste le risposte:
24 settembre 1998 della Diocesi di __________;
30 settembre 1998 del Consiglio di Stato;
21 ottobre 1998 del Consiglio Parrocchiale della Parrocchia di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'assemblea parrocchiale di __________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 6 marzo 1996 per deliberare, in particolare, sui conti consuntivi relativi all'anno 1995 (trattanda n. 4). Per quanto concerne l'esame di questa trattanda dal verbale assembleare risulta quanto segue:
"Trattanda no. 4: approvazione conti consuntivi 1995
4.1 Messaggio del CPP
Il Presidente di sala legge il messaggio allegato.
Il cassiere spiega alcune poste degli allegati.
4.2 Rapporto di revisione
Il signor __________, anche a nome del 2.o revisore signor __________, legge il rapporto di revisione allegato.
4.3 Approvazione e scarico al CPP
I conti vengono messi in discussione.
La signora __________ chiede diverse spiegazioni, sia in merito all'amministrazione "__________", sia sui conti della Parrocchia.
Risponde il cassiere.
La signora __________ non si dichiara soddisfatta e chiede di poter vedere il dettaglio dei conti.
La signora __________ ritiene che gli interessi sul capitale investito debbano essere passati, dal 30.04.94 in avanti, sui conti amministrazione __________.
Il signor Dr. __________ è dello stesso parere della signora __________. Il cassiere spiega di averli capitalizzati, sia nel 1994 che nel 1995; in quanto non in possesso delle decisioni cantonali e federali in merito ai sussidi. Non appena avrà i dati definitivi, farà gli assestamenti del caso, cosa che avverrà sicuramente entro l'estate.
La signora __________ chiede di vedere un conteggio con gli interessi finanziari integrati nell'amministrazione, come lei chiede.
Il CPP, per bocca del suo Presidente, propone di inviare, appena possibile, a tutti i presenti, uno specchietto di tutta la situazione "__________", come richiesto dalla signora __________, questo però senza modificare i conti presentati. Gli assestamenti contabili verranno eseguiti non appena in possesso delle decisioni anche federali (quelle cantonali sono nel frattempo arrivate).
Questa proposta viene approvata come segue:
Votanti: 31 favorevoli 26
contrari 0
astenuti 5 (membri del CPP)
Il signor __________ chiede come mai la particella __________ non figura nell'elenco dei beni immobili.
Gli viene risposto che appartiene al beneficio cappellanico __________.
Si passa alla votazione per l'approvazione dei conti 1995, che vengono approvati, così come presentati, come segue:
Votanti: 31 favorevoli 16
contrari 0
astenuti 15 (tra cui i membri del CPP)"
B. a) Il 21 marzo 1996 __________ e __________ hanno impugnato a titolo cautelativo l'approvazione dei conti consuntivi della parrocchia riferiti al 1995 innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo in particolare che non fossero stati presentati in modo corretto. Il ricorso é stato mantenuto con scritto 24 aprile 1996, data alla quale gli insorgenti hanno ricevuto i conteggi che il Consiglio parrocchiale aveva promesso di trasmettere ai membri dell'assemblea.
b) Con risoluzione 4 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame ai sensi dei considerandi. Ammessa la competenza a decidere e la legittimazione degli insorgenti, il Governo ha considerato che l'assemblea era stata convocata e tenuta in modo corretto, mentre che l'esame dei conti esulava dalla sua competenza, trattandosi di prerogativa dell'Ordinario (art. 19 LLCC). Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso per quanto atteneva agli aspetti formali e lo ha dichiarato irricevibile quo alle contestazioni sostanziali, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Curia vescovile per l'approvazione dei conti consuntivi della parrocchia di __________ relativi all'esercizio 1995.
C. a) Con impugnativa 12 settembre 1996 __________ e __________ sono insorti davanti a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa anzidetta, della quale hanno sollecitato l'annullamento insieme ai conti consuntivi della parrocchia di __________ concernenti il 1995. Essi hanno sostenuto in primo luogo la competenza del Governo di verificare detti conti.
b) Con sentenza 20 novembre 1996 il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e retrocesso gli atti al Consiglio di Stato affinché entrasse nel merito del ricorso 21 marzo 1996, poiché competente a tanto in applicazione dell'art. 28 LLCC. Per la relativa motivazione il Tribunale rinvia al testé menzionato giudizio, noto alle parti.
c) Con risoluzione 2 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 21 marzo 1996. In realtà lo ha respinto.
D. Con impugnativa 21 settembre 1998 __________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale amministrativo avverso la risoluzione governativa anzidetta, della quale sollecitano l'annullamento insieme ai conti consuntivi 1995. Essi riprendono e sviluppano le censure già sottoposte al giudizio dell'autorità inferiore.
Il consiglio parrocchiale, il Consiglio di Stato così come la __________ vescovile hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Delle rispettive tesi si dirà, più in dettaglio, nel seguito.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC attraverso il rinvio di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti, cittadini attivi cattolici apostolici domiciliati nel territorio della parrocchia, certa (art. 209 lett. a LOC per analogia). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine. Essa può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Tema centrale dell'impugnativa rivolta dagli insorgenti alla deliberazione assembleare 6 marzo 1996 consiste nella discrepanza tra il valore a bilancio al 31 dicembre 1995 della costruzione al mapp. , detta "", di fr. 6'636'040.--, e l'importo accertato per la stessa costruzione dall'ufficio dei lavori sussidiati, di fr. 6'237'000.--, approvato dall'assemblea straordinaria il 14 dicembre 1995. Il Consiglio di Stato ha considerato, nel suo giudizio, che detta differenza poteva essere spiegata attraverso il messaggio accompagnante i conti consuntivi 1996, la cui approvazione era parimenti oggetto di impugnativa innanzi allo stesso, ove il consiglio parrocchiale aveva proposto il seguente consolidamento del conto di costruzione:
conto costruzione "__________" a bilancio 31 dicembre 1995 fr. 6'636'040.--
pagamento interessi capitalizzati dal 1.4.1994 al 31.12.1995 ./. fr. 633'859.15
storno ammortamento a bilancio al 31.12.1995 + fr. 235'419.15
costo della costruzione fr. 6'237'600.--
Dalle verifiche effettuate da parte dei funzionari preposti all'evasione del gravame risultava tuttavia che la somma degli interessi capitalizzati per il periodo 1.4.1994/31.12.1995 fosse di fr. 657'647.-- (anziché di fr. 633'859,15) e che i documenti bancari compulsati riferivano di entrate per soli fr. 200'000.-- sul conto costruzione, di cui fr. 100'000.-- nel 1994 (in luogo degli indicati fr. 235'419,15 per ammortamenti/rimborsi). Le cause di tali differenze potevano essere ascritte a diversi, non meglio specificati fattori, ha proseguito il Consiglio di Stato, secondo il cui giudizio era addirittura possibile che, alla fin fine, non fossero esatti né l'importo accertato da parte dell'ufficio lavori sussidiati e appalti dello Stato, né quello di entrambi i valori di rettifica riferiti agli interessi capitalizzati e agli ammortamenti. Ciononostante il Consiglio di Stato ha ritenuto di tutelare la deliberazione assembleare di approvazione dei conti consuntivi riferiti all'esercizio 1995, poiché "non cambia la materialità delle cose", avallando nel contempo l'operazione di consolidamento del credito di costruzione effettuata in sede di approvazione del consuntivo per l'anno 1996 (senza però evadere il corrispondente gravame).
2.2. Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato come vi fosse una differenza di circa 30'000.-- fr. tra il capitale proprio al 31 dicembre 1994 (patrimonio + risultato d'esercizio) ed il patrimonio al 31 dicembre 1995. Questo significava che, presumibilmente, erano state registrate delle spese per un importo corrispondente direttamente sul capitale proprio.
3.2. Né la LLCC né il RLLCC spiegano il modo in cui deve essere tenuta la contabilità della parrocchia. Si limitano ad indicare la necessità di tenere i conti, di allestire i contoresi e di sottoporre gli stessi all'esame ed all'approvazione dell'assemblea parrocchiale e dell'Ordinario. Le relative disposizioni esecutive sono pertanto state impartite dall'Ordinario (cfr. su quest'ultimo argomento, in dettaglio, E. Maspoli, Il diritto ecclesiastico dello Stato del Cantone Ticino, 2.a edizione, 1924, pag. 166 seg.). Anche in difetto di una esplicita disciplina legale i conti parrocchiali devono comunque rispondere ai principi fondamentali della scienza delle finanze (nello stesso senso J.-P. Baggi, La struttura giuridica dell'imposta ecclesiastica, tesi 1971, pag. 171). La contabilità parrocchiale deve pertanto permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti della parrocchia (cfr. l'art. 151 cpv. 2 LOC; J.-P. Baggi, ibidem). Analogamente a quella del comune, essa deve dunque, in sostanza, rispettare gli stessi principi enunciati all'art. 959 CO in materia (di contabilità) commerciale (cfr. Angelo Rossi/Mario Ferrari, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, pag. 180, capitolo 8.1.7.).
Nel concreto caso, come risulta da quanto esposto al consid. 2, la verifica del conto consuntivo relativo all'esercizio 1995 effettuata da parte del Consiglio di Stato ha evidenziato a chiare lettere la possibilità che l'importo al quale é stato esposto a bilancio al 31 dicembre 1995 la costruzione "__________" non è esatto. Lo attesta il fatto che i funzionari governativi preposti a quell'esame hanno rilevato che, in realtà, i due fattori impiegati nei conti riferiti all'esercizio 1996 per contabilizzare il consolidamento del credito di costruzione partendo da quell'importo (interessi capitalizzati 1.4.1994/31.12.1995, ammortamento a bilancio al 31.12.1995), così come il risultato finale del consolidamento, pari al costo della costruzione approvato dall'ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti, potrebbero essere errati. Del pari il Consiglio di Stato ha accertato una diminuzione del capitale proprio al 31.12.1995 rispetto a quello al 31.12 dell'anno precedente, senza verificarne con precisione i motivi, ma limitandosi a formulare delle ipotesi. Approvando i conti consuntivi con simili premesse, omettendo cioè di accertare d'ufficio ed in modo completo i fatti (art. 18 cpv. 1 PAmm) e, se del caso, di intervenire per operare le necessarie rettifiche (art. 59 PAmm), il Consiglio di Stato ha violato i principi cui deve essere informata la contabilità parrocchiale, poco sopra enunciati, e con ciò il diritto (art. 61 PAmm). Procedendo in questo modo il Governo ha inoltre implicitamente avallato, sicuramente in parte, i conti consuntivi della parrocchia riferiti agli anni 1994 e 1996, per i quali sono invece ancora pendenti innanzi allo stesso i ricorsi inoltrati dai coniugi __________.
La risoluzione governativa deve dunque essere annullata già sulla base di quanto precede e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini senza indugio il ricorso 21 marzo 1996 - coordinandone l'evasione con quella dei gravami inoltrati contro i conti consuntivi riferiti agli anni 1994 e 1996 - rimediando alle omissioni formali e sostanziali descritte al considerando 4.
Poiché la parrocchia non é intervenuta in lite a tutela di interessi economici propri, può essere dispensata dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 19, 28 LLCC, 208, 209 LOC, 18, 28, 31, 46, 59, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. La risoluzione 2 settembre 1998 (n. 3975) del Consiglio di Stato é annullata. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché esamini il ricorso 21 marzo 1996 di __________ e __________ avverso la deliberazione 6 marzo 1996 con cui l'assemblea parrocchiale di __________ ha approvato i conti consuntivi della parrocchia relativi all'anno 1995, coordinandone l'evasione con quella dei gravami inoltrati contro i conti consuntivi riferiti agli anni 1994 e 1996 e rimediando alle omissioni formali e sostanziali descritte al considerando 4.
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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