AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.269
Data decisione, Autorità:
09.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00269
Lugano
9 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 6 dicembre 1996 inoltrato al Consiglio di Stato da
contro
la
decisione 20 novembre 1996 del Dipartimento del territorio che stralcia la
sua ditta dall'albo delle imprese;
vista la risposta:
- 9 ottobre 1998 della Commissione di
vigilanza LEPIC
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 20
novembre 1996 il Dipartimento del territorio ha radiato dall'albo delle imprese
di costruzione la ditta __________, poiché la stessa non aveva presentato la
documentazione comprovante il pagamento degli contributi sociali per gli anni
1993, 1994 e 1995;
che avverso tale decisione __________ si è aggravato avanti
al Consiglio di Stato, adducendo che con l'omologazione del concordato il
Dipartimento ha accettato che i crediti vantati venissero collocati in V.
classe della graduatoria, cosicché gli stessi dovrebbero ritenersi estinti con
il saldo di fr. 1'060.--;
che, in data 9 ottobre 1998 il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato, facendo riferimento all'entrata in vigore il 1. maggio 1998
della nuova LEPIC ed in considerazione del fatto che l'art. 17 pcv.3 della
stessa prevede la possibilità di impugnare decisioni concernenti le sanzioni
direttamente al Tribunale cantonale amministrativo ha trasmesso per competenza
a questo Tribunale gli atti relativi al procedimento avviato da __________ con
ricorso il 6 dicembre 1996;
che, richiesta di esprimere il suo parere, la nuova
Commissione di vigilanza LEPIC (CV), ha comunicato che la ditta __________, in
data imprecisata del 1998, ha le ha ritornato il formulario per la conferma
annuale di iscrizione all'albo, affermando di non essere più attiva dall'inizio
del 1996;
che in effetti sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino n. 91/1998
del 13 novembre 1998 è stata pubblicata la radiazione della ditta per
cessazione di attività;
considerato, in
diritto
che la competenza e la
legittimazione attiva sono pacificamente date (art. 17 cpv. 3 LEPIC, 43 Pamm);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art.
46 PAmm);
che a seguito della comunicazione della CV e della radiazione
dalla ditta dal Registro di commercio per cessazione di attività, il presente
gravame è divenuto privo d'oggetto;
che pertanto il ricorso può essere stralciato dai ruoli senza
ulteriori formalità;
che, date le circostanze, si prescinde dal prelevare tasse e
spese;
visti
gli art. 4 lett. e, f , 10, 12, 13 LEPIC, 3 RLEPIC 1989, 17 cpv. 3 LEPIC 1997,
3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster