AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.274
Data decisione, Autorità: 16.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00274
Lugano 16 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 ottobre 1998 di
__________ rappresentato dallo studio __________
contro
la decisione 23 settembre 1998 del Consiglio di Stato, no. 4289, che annulla la licenza edilizia 5 maggio 1998 rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione di un'autorimessa sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
15 ottobre 1998 di __________;
20 ottobre 1998 del Consiglio di Stato;
23 ottobre 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 18 febbraio 1998 il ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un'autorimessa per 7 veicoli su un fondo situato all'intersezione tra via __________ ed il vicolo __________ (part. no. __________ RFD; zona R3). Il manufatto, a pianta triangolare, verrebbe a sorgere sul lato E dello stabile d'appartamenti che l'insorgente sta ristrutturando sullo fondo contermine (part. n. __________ RFD).
Sul lato N, a confine con via __________, la soletta di copertura dell’opera si situerebbe a livello del campo stradale. Sul lato S/SE confinante con il vicolo __________ l’autorimessa verrebbe invece a sporgere progressivamente dal terreno, sino a raggiungere un'altezza di m 3.40 dal campo stradale in corrispondenza dell'angolo SW. Verso W la costruzione risulterebbe separata dallo stabile di cui s'è detto sopra da un corridoio largo un metro, fungente da passaggio pedonale. L'accesso ai posteggi coperti avrebbe luogo attraverso un portone aperto sul vicolo __________, mentre sul tetto, sistemato con grigliati per prato verde, verrebbero approntati altri 5 stalli scoperti per veicoli, accessibili da via __________
b. Alla domanda si è opposta la resistente __________, proprietaria di un fondo vicino, contestando l'opera dal profilo dell'altezza, degli arretramenti, degli indici, della sua natura accessoria e del traffico veicolare che avrebbe indotto sul vicolo __________.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 maggio 1998 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla sottoscrizione di una convenzione precaria per le opere situate oltre la linea di arretramento prevista lungo via __________. Contemporaneamente il municipio ha respinto l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio 23 settembre 1998 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'opera, alta più di 3 m nell’angolo SW, non potesse essere considerata né sotterranea, né accessoria. La licenza non potrebbe inoltre essere rilasciata perché risulterebbe superato l'indice di occupazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente rileva che la costruzione in oggetto non sporge più di m 1.50 del terreno naturale. Si tratterebbe quindi di una costruzione interrata. L'altezza di m 3.40 in corrispondenza dell'angolo SW sarebbe conforme all'art. 20 NAPR, che esclude dal computo dell'altezza gli abbassamenti di livello necessari per formare l'accesso ad autorimesse.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la vicina opponente che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti che si riallacciano alle considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Il municipio di __________ rinuncia a presentare osservazioni, riconfermandosi nelle osservazioni presentate in prima istanza.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 42 RLE, se il regolamento edilizio o il PR non dispongono altrimenti, le distanze dal confine non si applicano agli edifici e impianti che sporgono dal terreno sistemato meno di m 1.50. Ove non sia altrimenti disposto, soggiunge la norma, le distanze dalle strade devono invece essere rispettate anche nelle opere sotterranee.
3.2. L'art. 9 cifra 3 NAPR di __________ stabilisce invece che sono da considerare sotterranee e parzialmente sotterranee le costruzioni prive di aperture verso il fondo adiacente interamente coperte di vegetazione ed inserite in modo adeguato nella sistemazione esterna con sporgenza massima dal terreno naturale di m 1.50.
La nozione di costruzione sotterranea del diritto comunale diverge in misura significativa da quella posta a fondamento dell'art. 42 RLE. Determinante, per l'art. 9 cifra 3 NAPR, non è infatti l'altezza dell’opera per rapporto al terreno sistemato, ma la sua sporgenza dal terreno naturale. In base a questa norma, le costruzioni sporgenti al massimo m 1.50 dal livello del terreno naturale non perderebbero di conseguenza la qualifica di costruzione sotterranea qualora il terreno circostante venisse sistemato mediante escavazione del suolo. Rimarrebbero sotterranee anche se finissero per sporgere dal terreno così sistemato ben oltre il limite di m 1.50 fissato dall’art. 42 RLE.
Se la norma in esame possa portare a simili conclusioni è questione che per il momento può restare aperta.
2.3. Le disposizioni sulle costruzioni sotterranee limitano in genere l’applicabilità delle disposizioni sulle distanze da confine o verso altri edifici, facilitando l’edificazione a confine o in contiguità. È questo il principale vantaggio che ne deriva in termini di edificabilità di un fondo.
In quest’ordine di idee l’art. 12 cifra 4 NAPR dispone che le costruzioni sotterranee possono sorgere a confine verso la proprietà privata. La facilitazione si applica tanto alle costruzioni principali, quanto alle costruzioni accessorie.
2.4. In concreto, l'autorimessa verrebbe a sporgere al massimo m 1.45 dall'attuale livello del terreno del fondo dedotto in edificazione (part. no. __________ RFD). L’attuale livello del terreno è il frutto di una sistemazione realizzata oltre vent’anni fa mediante formazione di un terrapieno, alto al massimo m 1.50 e contenuto da un muro di sostegno realizzato lungo il vicolo __________. Il municipio ha ritenuto che l’attuale livello del terreno potesse essere considerato come quello naturale. Fondandosi sull’art. 9 cifra 3 NAPR ne ha quindi dedotto che l’opera potesse essere considerata sotterranea. Ad opposta conclusione è invece giunto il Consiglio di Stato, reputando che la sistemazione si scostasse in modo abnorme dal terreno circostante e non potesse pertanto essere considerata come terreno naturale nemmeno a distanza di anni. Le deduzioni della precedente istanza sono di per sé conformi ai più recenti indirizzi giurisprudenziali e dottrinali (RDAT 1996 I N. 38; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 40/41 LE, N. 1257). Ai fini del giudizio non occorre tuttavia verificarne il fondamento, poiché anche se non potessero essere accreditate e l’attuale livello del terreno sovrastante il muro di sostegno fosse pertanto da considerare come quello naturale, la sporgenza dell’autorimessa dal terreno non va comunque misurata a partire dalla sommità di questo muro, ma a partire dal livello del sottostante campo stradale. Il progetto prevede infatti di eliminare il muro di sostegno ed il retrostante terrapieno per far posto alla nuova costruzione. L’altezza di quest’ultima deve di conseguenza essere determinata per rapporto al livello del terreno situato alla base della facciata rivolta verso il vicolo __________. Terreno, questo, che essendo stato sistemato in epoca ancor più remota è da considerare come naturale.
Ne consegue che l’autorimessa in contestazione non può essere assimilata ad una costruzione sotterranea e non può quindi beneficiare della facilitazione prevista dall’art. 12 cifra 4 NAPR. Da questa conclusione non discende tuttavia ancora che la domanda di costruzione debba essere respinta.
3.1. Secondo l'art. 9 cifra 1 NAPR di __________, sono considerate accessorie le costruzioni che non sono computabili nella SUL e non sono destinate all’abitazione o al lavoro. Le costruzioni accessorie non devono inoltre superare l'altezza di m 3.
Dal profilo funzionale, la costruzione deve porsi in un rapporto di subordinazione con una costruzione principale. Dal profilo delle dimensioni non deve inoltre superare l'altezza suddetta.
Analogamente alle costruzioni sotterranee, anche le costruzioni accessorie beneficiano di determinate facilitazioni in ordine alle distanze da confine o verso altri edifici. E' questo il principale e spesso unico vantaggio che deriva loro dal riconoscimento di tale qualifica.
3.2. Per principio, l'altezza delle costruzioni si misura dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 LE). Resta riservata ai comuni la facoltà di adottare altri criteri di misurazione, facendo riferimento a punti fissi od a quote assolute (Scolari, Commentario, II ed., ad. art. 40/41 LE, N. 1219).
3.3. Nel caso in esame, l'autorimessa raggiunge l'altezza di m 3.40 in corrispondenza dell'angolo SW. Superando il limite di 3 m fissato dall'art. 9 cifra 1 NAPR, la costruzione non può quindi essere considerata accessoria. Determinante ai fini della misurazione dell’altezza è il livello del terreno del vicolo __________. Per i motivi indicati al precedente considerando, la conclusione non sarebbe diversa nemmeno nel caso in cui si volessero applicare i criteri di misurazione sanciti dall’art. 9 cifra 3 NAPR.
Manifestamente inapplicabile al caso è d’altro canto l’esenzione dal computo dell’altezza prevista a favore degli accessi alle autorimesse interrate dall’art. 20 NAPR, al quale il ricorrente si richiama.
Nemmeno il fatto che l’autorimessa non possa essere considerata accessoria permette tuttavia di concludere che non possa essere autorizzata. Significa soltanto che l’opera soggiace alle norme sulle distanze applicabili alle costruzioni principali.
3.4. Giusta l’art 13 cifra 1 NAPR la distanza minima tra edifici situati su fondi contigui deve essere pari alla somma delle rispettive distanze dal confine. Quest’ultime sono stabilite in funzione dell’altezza: 3 m per altezze sino a m 4.50, 4 m per altezze sino a m 7.50, ecc. Verso edifici preesistenti, situati rispetto al confine ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle NAPR, va rispettata una distanza minima di 6 m (art. 13 cifra 3 NAPR).
Orbene, verso W l’autorimessa dista soltanto un metro dallo stabile d’appartamenti, alto almeno 10 m, che sorge sul confine fra le part. __________ e __________ RFD. È quindi evidente che anche nell’ipotesi più favorevole al ricorrente la costruzione non rispetta la distanza minima di 6 m prescritta dall'art. 13 cifra 3 NAPR.
Da questo profilo, la licenza non può quindi essere rilasciata.
4.1 L'indice di occupazione (i.o.) è il rapporto espresso in per cento tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art. 37 cpv. 2 LE).
La superficie edificata è la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori. Dal computo della superficie edificata sono esclusi i cornicioni e le gronde, le pensiline d'ingresso, in quanto non siano chiuse su uno o più lati, nonché le autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un lato, e aventi una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione (art. 38 cpv. 3 LE).
Dalla definizione legale della superficie edificata si evince anzitutto che nel calcolo dell'indice di occupazione sono computate anche le costruzioni accessorie. Le autorimesse ne sono escluse soltanto se sono interrate. Per essere considerate tali, stando al testo di legge, devono rispondere a due condizioni: (a) non devono sporgere dal terreno naturale su più di un lato e (b) devono avere una copertura praticabile, ricoperta di vegetazione. Condizione, quest’ultima, che la giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto inesigibile (RDAT 1987, N. 46).
Interrate, secondo la definizione data dalla stessa norma di legge, sono le costruzioni che non sporgono dal terreno su più di un lato. Determinante, stando al testo di legge, è il terreno naturale. Se invece che al terreno naturale ci si possa o ci si debba riferire a quello sistemato come suggerisce la dottrina (Scolari, op. cit., ad. art. 38 LE, N. 1138, pag. 524) è questione che può rimanere indecisa, poiché nemmeno in questo caso il giudizio potrebbe essere favorevole al ricorrente.
2.2 Nel caso in esame, la controversa costruzione sporge ampiamente dal terreno sia sul lato lungo il vicolo __________ (S/SE) sia sul lato (W) rivolto verso lo stabile d'appartamenti che sorge sulla part. no. __________ RFD. Sporgendo dal terreno su più di un lato non può quindi beneficiare dell'esenzione dal computo della superficie edificata prevista dall'art. 38 cpv. 3 LE a favore delle autorimesse interrate.
Occupando quasi tutta la superficie edificabile della part. no. __________ RFD l'opera disattende manifestamente l'i.o. del 30% fissato dall'art. 38 NAPR. Non può quindi essere autorizzata.
La tassa e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38, 40 LE; 9, 12; 35, NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà identico importo alla resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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