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Numero d'incarto:
52.1998.279
Data decisione, Autorità:
04.02.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00279
Lugano
4 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 ottobre 1998 di
__________ patrocinato dallo studio legale __________
Contro
la
risoluzione 23 settembre 1998 (n. 4303) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 luglio 1998
del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di
rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
-
13 ottobre 1998 del Consiglio di
Stato,
-
22 ottobre 1998 della Sezione degli
stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ (1962), cittadino
italiano, è entrato in Svizzera il 15 marzo 1992 per lavorare come cameriere
stagionale. Il 27 aprile 1992 si è unito in matrimonio in __________ (prov. di
__________) con la connazionale __________ (1971), dimorante in Svizzera,
ottenendo un permesso di dimora annuale in seguito regolarmente rinnovato con
ultima scadenza fissata al 30 novembre 1994.
Il 7 giugno 1994 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città
ha pronunciato il divorzio dei coniugi. Il 9 dicembre 1994, la Sezione degli
stranieri ha negato a __________ il rinnovo del permesso di dimora con modifica
di stato civile a seguito della citata pronunzia pretorile. Il provvedimento è
stato confermato su ricorso dal Consiglio di Stato il 1° febbraio 1995.
L'interessato ha quindi lasciato il territorio cantonale il 28 febbraio 1995.
B. Dal 1° aprile 1995
__________ ha ottenuto diversi permessi stagionali fino al 31 ottobre 1996.
Egli ha in seguito dovuto nuovamente lasciare il territorio cantonale, dato che
il periodo scelto dal datore di lavoro per l'occupazione di manodopera stagionale
scadeva a tale data.
Il 6 dicembre 1996 lo straniero è stato comunque autorizzato
a risiedere temporaneamente in Svizzera in attesa di contrarre matrimonio. Il
14 giugno 1997 si è infine sposato a __________ con la cittadina svizzera
__________ (1967), ottenendo altresì un permesso di dimora valido fino al 12
giugno 1998. Il 12 maggio 1998 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città
ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato tra i coniugi __________.
C. Con decisione 20 luglio 1998
la Sezione degli stranieri ha negato a __________ il rinnovo del permesso di
dimora con cambiamento di posto di lavoro. La decisione è stata fondata sugli art.
4, 7, 9, 12 e 16 LDDS, 8 ODDS. L'autorità di prime cure ha in sostanza motivato
il provvedimento adottato sottolineando come egli avesse ottenuto il permesso a
seguito del matrimonio contratto con una cittadina elvetica e che dopo una
brevissima convivenza con la stessa, il giudice civile avrebbe accertato in
sentenza che il vincolo matrimoniale non esisterebbe più di fatto.
All'interessato è stato fatto ordine di lasciare il territorio cantonale entro
il 31 agosto 1998.
D. Con giudizio 23 settembre
1998, dopo ulteriore scambio di allegati, il Consiglio di Stato ha confermato
la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato da __________
il 27 luglio precedente.
Il Governo ha rimproverato allo straniero di essere andato a
convivere con un'altra donna che non era sua moglie. Ha quindi concluso come
abusivo il diritto di appellarsi a un matrimonio di mera natura formale.
L'Esecutivo cantonale ha fondato la propria risoluzione essenzialmente sulla
base del contratto di locazione sottoscritto insieme con l'attuale presunta
convivente __________, nonché sulle risultanze emergenti dalla sentenza di
separazione prolata dal competente Pretore il 12 maggio precedente.
E. Con ricorso di diritto
amministrativo 8 ottobre 1998, __________ insorge ora contro la risoluzione
governativa innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone
l'annullamento e chiedendo che gli venga rinnovato il permesso di dimora.
In sostanza, egli adduce di non convivere con la __________
quest'ultima essendosi limitata a sottoscrivere il contratto di locazione in
qualità di garante e non come conduttrice. A sostegno della propria tesi, egli
produce una dichiarazione dei locatori __________ risalente al 20 marzo 1998.
Censura la risoluzione governativa per aver accertato l'abuso di diritto
fondandosi soltanto su supposizioni, nonostante la sua richiesta di svolgere indagini
più approfondite al proposito.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà - per quanto necessario - in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett.
a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente,
nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in
merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con
rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 LDDS, il coniuge straniero di un
cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una
dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di
domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante
unicamente l'esistenza di una vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF
119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, l'interessato è separato legalmente dal 12
maggio 1998 con __________, sposata il 14 giugno 1997. In principio, egli ha
quindi diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, essendo la
decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale
mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la
competenza dello scrivente Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da
__________ è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una
questione di merito e non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm;
10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 7 cpv. 2
LDDS, il diritto dello straniero al permesso di dimora o di domicilio non
sussiste se il matrimonio con il cittadino svizzero è stato contratto per eludere
le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri. Anche
l'esercizio abusivo di tale diritto non è protetto (DTF 121 II 97 consid. 2).
2.1. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per
realizzare degli interessi che la legge che prevede tale diritto non vuole
proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p.
133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Il Tribunale federale ha sino ad ora rinunciato a definire i
casi in cui si manifesta un abuso di diritto, indicando esplicitamente che un
eventuale esercizio abusivo deve essere valutato secondo le circostanze del
caso concreto. In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in
considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio sono dati segnatamente gli estremi
dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che
sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di
un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio
1997 in re B.). Da osservare che l'esistenza di alcuni indizi di matrimonio
fittizio, insufficienti per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LDDS, non portano
necessariamente a considerare che vi sia abuso di diritto (DTF 123 II 49 consid.
4 e 5).
2.2. La separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente
la perdita del diritto a un permesso di dimora (DTF 118 Ib 151 consid. 3d). Il
legislatore ha infatti preferito far dipendere il diritto ad un permesso di
soggiorno unicamente dall'esistenza di un legame coniugale formale (DTF 118 Ib
150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la
presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è
dunque voluto impedire che lo straniero venisse allontanato, poiché il proprio
coniuge ha ottenuto una separazione di fatto o una di diritto giusta le norme
concernenti le misure di protezione dell'unione coniugale. Si è inoltre inteso
garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere, egli stesso,
l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, e segnatamente anche
il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di
essere allontanato dalla Svizzera (STF inedita 1° novembre 1993 in re Y. consid.
5b).
-
Va innanzitutto osservato
che il Consiglio di Stato non ha escluso a priori che il matrimonio possa
essere stato concluso a titolo di compiacenza. A sostegno della propria tesi,
dà rilevanza alla breve convivenza dei coniugi e allo statuto di stagionale del
ricorrente prima delle nozze. Tali accertamenti non meritano tuttavia di essere
approfonditi. L'Esecutivo cantonale ha infatti fondato il proprio giudizio
sull'esercizio abusivo del diritto da parte dell'insorgente nel richiamarsi al
connubio contratto il 14 giugno 1997 con __________
-
Nell'evenienza concreta, il
Governo cantonale ha dato rilevanza al fatto che l'interessato sarebbe andato a
convivere con un'altra donna, __________, verosimilmente dal 1997. Tale
risultanza scaturirebbe dal contratto di locazione, sottoscritto da quest'ultima
insieme al ricorrente. A mente dell'Esecutivo, l'abuso di diritto sarebbe pure
avvalorato dalle motivazioni contenute nella sentenza di separazione.
Sennonché, gli accertamenti esperiti dalle autorità inferiori per fondare il
provvedimento adottato sull'esercizio abusivo del diritto di cui all'art. 7
cpv. 1 LDDS risultano lacunosi.
E' vero che dalla convenzione sulle conseguenze accessorie (pto
- alla separazione i coniugi hanno dato per certa l'impossibilità di esigere
la continuazione della vita in comune, ciò che avvalora la tesi delle autorità
inferiori vista la breve durata della loro vita in comune. Ma tale indizio,
ancorché di una certa rilevanza, non è tuttavia ancora sufficiente per
dimostrare in modo inconfutabile l'esistenza dell'abuso manifesto di
diritto. A maggior ragione dal momento che non vi è certezza che l'insorgente
viva effettivamente con un'altra donna sin dal 1997.
In sede di replica davanti al Consiglio di Stato,
l'interessato aveva precisato di non convivere con __________. A suo dire, essa
risulterebbe solo debitrice solidale del contratto come garante qualora egli
avesse dovuto lasciare il territorio elvetico. Ciononostante, il Governo non ha
provveduto ad approfondire tale circostanza. Senza tuttavia richiamarne
l'incarto, esso si è limitato a rinviare a quanto la sentenza pretorile
indicava in merito alla richiesta di assistenza giudiziaria, ossia che "il
contratto di locazione è anche a nome di __________, per cui __________ non può
pretendere che il canone venga a lui imputato interamente". Eppure nel
certificato municipale per l'ammissione dell'assistenza giudiziaria, egli aveva
espressamente indicato di non convivere con la __________. Inoltre la
motivazione del giudice civile non indica espressamente che essi vivano
effettivamente insieme. Del resto, dagli atti nulla è dato da sapere sulla loro
presunta vita in comune. Le autorità inferiori dovranno quindi procedere in tal
senso ed accertare tempi, modi e circostanze della presunta presenza della
__________ presso l'abitazione del ricorrente. Provvederanno pure ad
interrogare i diretti interessati ed i locatori __________, come pure altre
persone in grado testimoniare su tale relazione e sugli scopi della dimora dell'interessato.
Stante quanto precede, può rimanere insoluto il quesito a
sapere come mai l'interessato abbia prodotto soltanto davanti a questo
Tribunale la dichiarazione dei locatari __________ risalente al 20 marzo 1998
per attestare la funzione di garante e non di conduttrice di __________ per
l'appartamento locato dal ricorrente.
-
In simili circostanze ben
si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti
all'autorità inferiore affinché provveda a completare l'inchiesta come indicato
sopra.
-
Visto l'esito del ricorso,
si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del
Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale,
un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art.
31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 7 LDDS ; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 31, 43,
46, 60, 61, 62, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 settembre 1998 (n.
4303) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Governo
cantonale affinché proceda ad ulteriori accertamenti come illustrato nei considerandi.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia.
-
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al resistente fr. 300.– a titolo di ripetibili.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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