AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.29
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00029
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 febbraio 1998 di
patrocinato
dagli avv. __________
Contro
a) la decisione 16 settembre 1997 (n.
4687) con cui il Consiglio di Stato gli ha rinnovato l'incarico quale
guardiacaccia per il periodo 1º agosto - 31 ottobre 1997;
b) la decisione 20 gennaio 1998 (n.
155) con cui il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di nomina
avanzata dal ricorrente;
vista la risposta 24 febbraio 1998 del Consiglio di
Stato;
preso
atto della replica 18 marzo 1998 del ricorrente e della duplica 6 aprile 1998
del Consiglio di Stato;
assunte
le prove;
preso
atto delle conclusioni:
24 novembre 1998 del Consiglio di Stato (sezione delle risorse umane);
15 dicembre 1998 del ricorrente;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con avviso apparso sul FU n.
__________ del __________ il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico
concorso per l'assunzione di tre guardiacaccia; uno mediante nomina e due mediante
incarico.
__________ ha inoltrato la sua candidatura, risultando ultimo
di sette concorrenti entranti in considerazione per un’assunzione.
Con risoluzione 12 giugno 1996 il Consiglio di Stato l'ha
nondimeno assunto con lo statuto di incaricato per il periodo 1º agosto 1996 -
31 luglio 1997.
Durante questo periodo, il ricorrente è stato richiamato
all’ordine in più di un'occasione dal capo del servizio guardie, __________,
per questioni spicciole, riguardanti l’andamento del servizio. A detta del
ricorrente il superiore in questione l'avrebbe preso in antipatia, rendendogli
difficoltoso l'inserimento nella professione. Attriti sono pure sorti con il
capocircondario __________.
Con le qualifiche allestite alla fine di novembre del 1996 i
superiori gli hanno attestato un rendimento da "discreto a buono" ed
un comportamento da "sufficiente a discreto". Fra gli obbiettivi
indicati per il 1997 figura un "maggior impegno e passione per la
funzione". Nel colloquio di qualifica il ricorrente ha dal canto suo
osservato che "non gli era stata resa la vita facile".
Per appianare divergenze ed incomprensioni con i superiori il
capo dell'ufficio caccia e pesca, __________, è intervenuto a due riprese,
instaurando colloqui chiarificatori alla presenza dei diretti interessati.
B. Scaduto il periodo
d'incarico, il ricorrente ha continuato a prestare servizio.
Il 1º settembre 1997 il direttore della divisione
dell'ambiente del Dipartimento del territorio ed il capoufficio caccia e pesca
si sono rivolti alla Sezione del personale, affinché il ricorrente venisse
conferita la nomina alla condizione che il primo anno fosse di prova. La
richiesta, dettata dalla subentrata disponibilità di un posto attribuibile per
nomina, non è stata portata a conoscenza del diretto interessato.
Pochi giorni appresso, il ricorrente è stato comandato per un
servizio nella regione del lago __________ in vista dell’imminente apertura
della caccia alta. Uno o due giorni prima del giorno prestabilito, il
ricorrente si è tuttavia dichiarato indisposto per motivi di salute. Venutone a
conoscenza, il capoufficio ha chiesto al medico cantonale di verificare le
condizioni di salute del ricorrente. Il medico cantonale, interpellato il
medico curante del ricorrente, ha rilevato che l'indisposizione era anche
dovuta a problemi d'ordine relazionale incontrati da quest’ultimo sul posto di
lavoro. Il capo ufficio __________ è quindi intervenuto presso la Sezione
risorse umane per bloccare la nomina e trasformarla in incarico a tempo
determinato.
Con risoluzione 16 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha
quindi rinnovato l'incarico dal 1º agosto al 31 ottobre di quell'anno.
C. Prima e dopo la scadenza del
periodo prestabilito, l'insorgente ha sollecitato ed ottenuto diversi incontri
con i suoi superiori per tentare di ottenere la continuazione del rapporto
d'impiego.
Il 24 novembre 1997 si è formalmente rivolto al Consiglio di
Stato per sollecitarne il ripristino.
Con risoluzione 20 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha
respinto la richiesta di riassunzione, confermando l'opposizione dei suoi
superiori. Alla decisione era allegato un promemoria del capo ufficio, che
riassumeva i momenti difficili verificatisi durante il periodo d’incarico.
D. Con atto, denominato
ricorso, del 5 febbraio 1998 __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro le risoluzioni 16 settembre 1997 e 20 gennaio 1998, con
cui il Consiglio di Stato l'ha reincaricato per il periodo 1° agosto - 31 ottobre
1997, rispettivamente si è definitivamente rifiutato di ripristinare il rapporto
d'impiego.
Il ricorrente rimprovera anzitutto al capoufficio di aver
allestito un promemoria volto a dare un'immagine negativa della sua persona e
delle prestazioni di lavoro fornite. Gli addebiti mossigli sarebbero
pretestuosi, fondati su presupposti erronei e tendenti a metterlo in cattiva
luce.
Il conferimento della nomina, prosegue, gli sarebbe stato
assicurato dal direttore della divisione dell'ambiente, arch. __________, al
quale si sarebbe rivolto dopo la scadenza del primo periodo d'incarico per
ottenere spiegazioni in ordine alla sua situazione professionale.
Il rinnovo dell'incarico, disposto dal Consiglio di Stato con
risoluzione del 16 settembre 1996, sarebbe illegittimo in quanto non preceduto
da pubblico concorso.
Il consolidamento del rapporto d'impiego mediante nomina gli
sarebbe stato prospettato anche dal capo ufficio, al quale si sarebbe
successivamente rivolto. Questi sarebbe poi receduto dalle assicurazioni date,
prendendo lo spunto dall'indisposizione manifestatasi all'inizio di settembre
per avversare la continuazione del rapporto d’impiego.
Ravvisando nel comportamento dello Stato gli estremi di una
violazione del principio della buona fede e del divieto di comportamento
contraddittorio, l'insorgente chiede pertanto che lo stesso venga condannato a
risarcirgli il danno provocato dalla mancata nomina, pari ad un anno di
stipendio. Postula inoltre che lo Stato venga astretto a rifondergli le ore
supplementari rimaste impagate (160,5 ore, pari ad una mensilità di stipendio),
oltre ai pasti non rimborsati (fr. 981.-) ed al canone di locazione relativo al
mese di novembre (fr. 700.--) dell’appartamento locato a __________.
E. Con la risposta, il
Consiglio di Stato ha chiesto che l'atto inoltrato dal comparente venga
dichiarato irricevibile come ricorso e respinto come petizione.
Il resistente contesta in particolare che l'autorità
competente per la nomina, ovvero il Consiglio di Stato, abbia suscitato nel
ricorrente aspettative degne di tutela in base al principio dell'affidamento.
Si oppone inoltre a qualsiasi risarcimento o pagamento di indennità arretrate.
F. Con la replica l'insorgente
ha sottolineato la duplice natura dell'atto inoltrato, configurando la mancata
nomina alla stregua di una disdetta.
Nel merito ha invece sostenuto che il Consiglio di Stato
avrebbe implicitamente riconosciuto il buon fondamento dei fatti allegati con
il ricorso limitandosi a contestarli genericamente. Sarebbe quindi provata la
promessa di nomina data dall'arch. __________.
Comunque sia, questa assicurazione gli sarebbe stata effettivamente
data per il tramite del consigliere di Stato direttore del DOS, interessatosi
alla sua situazione. Lo proverebbe peraltro il fatto che il rapporto d'impiego
è continuato anche dopo il 31 agosto 1997, rafforzando nel ricorrente la convinzione
che il ritardo nel conferimento della nomina era dovuto soltanto a motivi
tecnici di formalizzazione della relativa decisione.
G. In sede di duplica lo Stato
ha nuovamente contestato le tesi dell'insorgente, confermandosi nelle domande
poste a giudizio con la risposta di causa.
H. Nell'ambito dell'istruttoria
di causa sono stati sentiti come testi il capo dell'ufficio caccia e pesca,
__________, il direttore della divisione dell'ambiente del Dipartimento del
territorio, arch. __________, la segretaria di direzione del Dipartimento delle
opere sociali, __________, ed il medico cantonale, dr. __________.
Delle deposizioni rese si dirà per quanto necessario nei
considerandi di diritto.
I. Con le conclusioni,
l'insorgente ha ribadito e precisato le domande formulate con l'atto di
ricorso.
A suo avviso, le risultanze dell'istruttoria esperita
confermerebbero la legittimità delle richieste. La continuazione del rapporto
d'impiego oltre la scadenza inizialmente prestabilita sarebbe da attribuire ad
una valutazione positiva delle prestazioni lavorative fornite. Analogamente,
anche la proposta di nomina formulata dai suoi superiori sarebbe da ricondurre
ad un giudizio sostanzialmente favorevole in merito alle sue attitudini
professionali. La continuazione del rapporto non sarebbe quindi da attribuire
ad un disguido, come preteso dal capo ufficio, ma ad una precisa e ponderata
scelta dei suoi superiori.
__________, funzionario dirigente, gli avrebbe peraltro confermato
il prossimo conferimento della nomina, fornendo assicurazioni in tal senso alla
segretaria del direttore del Dipartimento delle opere sociali, interessatosi al
suo caso.
Il ripensamento intervenuto all'inizio di settembre del 1997
sarebbe ingiustificato e lesivo delle legittime aspettative che il
comportamento dei suoi superiori aveva suscitato in lui. L'indisposizione che
gli aveva impedito di prestare servizio in quel momento costituirebbe un
pretesto e non abiliterebbe l'autorità cantonale a rinvenire sulle
assicurazioni fornitegli.
K. In sede di conclusioni il
Consiglio di Stato ha invece sottolineato come l'arch. __________ abbia
confermato, in sede di audizione testimoniale, di non aver mai fornito
assicurazioni vincolanti in merito alla nomina del ricorrente. Comunque, osserva
il resistente, il ricorrente non avrebbe potuto ignorare che la nomina è in
definitiva decisa dal Consiglio di Stato e non dai funzionari dirigenti.
Considerato, in
diritto
- L'atto inoltrato da
__________ a questo Tribunale non è ricevibile come ricorso.
L’art. 67 LOrd conferisce in effetti ai dipendenti dello
Stato la possibilità di insorgere in via di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo soltanto nelle ipotesi esaustivamente indicate dalla norma in
questione; ipotesi, nelle quali i provvedimenti impugnati manifestamente non
rientrano.
La decisione 16 settembre 1997 con cui il Consiglio di Stato
ha rinnovato l'incarico al ricorrente non può invero essere ricondotta ad un
provvedimento disciplinare (art. 67 cpv. 1 lett. a-e LOrd) o ad una disdetta
(art. 67 cpv. 1 lett. f LOrd). La pretesa di equiparare una decisione di
reincarico ad una disdetta avanzata dal ricorrente appare manifestamente
insostenibile.
Né rientra nel novero dei provvedimenti impugnabili davanti
al Tribunale cantonale amministrativo giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd la
determinazione 20 gennaio 1998 con cui il Consiglio di Stato si è rifiutato di
riesaminare la situazione professionale del ricorrente ai fini di una
riassunzione.
In quanto configurato come ricorso l'atto introdotto da
__________ va quindi respinto in ordine siccome chiaramente irricevibile.
- L'atto è per contro
ricevibile come petizione fondata sull'art. 68 LOrd che affida al Tribunale
cantonale amministrativo la competenza a giudicare quale istanza unica le contestazioni
di natura pecuniaria sorte fra i dipendenti e l'autorità di nomina.
Le pretese che il comparente avanza nei confronti dello Stato
sono in effetti di natura pecuniaria e derivano direttamente o indirettamente
dal rapporto d'impiego precorso. Tale va invero considerato anche il
risarcimento chiesto allo Stato a dipendenza della disattenzione delle
assicurazioni che sarebbero state date al ricorrente in relazione alla nomina.
- __________ chiede anzitutto
che lo Stato venga condannato a pagargli un intero anno di stipendio. La
pretesa si fonda su una violazione del principio della buona fede posta in
essere dall'autorità cantonale, venendo meno alle assicurazioni che gli avrebbe
dato in ordine al conferimento della nomina dopo la scadenza dell’incarico
iniziale.
3.1. Il principio della buona fede, enunciato dall'art. 2
cpv. 1 CC e direttamente dedotto dall'art. 4 Cost., protegge il cittadino che
ha riposto la sua fiducia in assicurazioni, dichiarazioni od attitudini d'altra
indole rilasciategli dall'autorità.
L'applicazione di questo principio è subordinata a cinque
condizioni. Essa presuppone anzitutto che le assicurazioni siano state fornite
(1) a persone determinate e in un caso concreto, (2) da un'autorità competente
a fornirle o da un'autorità che il cittadino poteva ragionevolmente ritenere
tale. Postula inoltre (3) che quest'ultimo non potesse riconoscerne il
carattere erroneo o illecito seguito necessario (4) che il cittadino,
confidando nelle assicurazioni ricevute, abbia preso disposizioni che non può
più modificare senza subire un pregiudizio. Occorre infine (5) che il diritto
applicabile e la situazione di fatto determinante non abbiano subito modifiche
posteriori al momento in cui dette assicurazioni sono state fornite (DTF
11.4.97 in re L.; 121 II 473 consid. 2c pag. 479 e rimandi).
3.2. Ai fini del giudizio va quindi verificato, se le
predette condizioni siano date.
3.2.1. La prima condizione appare tutto sommato soddisfatta.
L'atteggiamento assunto nei confronti del ricorrente da parte dei suoi
superiori immediatamente dopo la scadenza dell'incarico iniziale poteva in
effetti essere interpretato come un'implicita assicurazione che il rapporto
d'impiego si sarebbe consolidato attraverso il conferimento della nomina.
Anzitutto, perché l'attore è stato mantenuto in servizio,
benché l'incarico fosse scaduto. In secondo luogo, perché si era reso vacante
un posto attribuibile per nomina: condizione, questa, che, non essendo data al
momento dell'assunzione dell'attore da parte dello Stato, aveva impedito il
conferimento della nomina sin dall'inizio. Da ultimo, perché è verosimile che
il consigliere di Stato direttore del Dipartimento delle opere sociali, amico
di famiglia, abbia riportato a quest'ultimo le informazioni rassicuranti in
merito alla nomina, che la sua segretaria aveva ottenuto dal direttore della
divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio, interpellato al
riguardo. Informazioni che, peraltro, coincidevano, almeno sino al 1° settembre
1997, con gli intendimenti dei superiori dell'attore attestati dalla formale
proposta di conferimento della nomina che costoro avevano indirizzato al
Consiglio di Stato per il tramite della sezione delle risorse umane.
Poco importa che questa proposta non sia stata portata a conoscenza
del diretto interessato e che i suoi superiori, da questi interpellati, non gli
abbiano mai espressamente prospettato la nomina. L’insieme delle circostanze
permetteva comunque a quest’ultimo di nutrire concrete aspettative al riguardo.
E non v’è da dubitare che la nomina gli sarebbe stata conferita se non fossero
sorti gli impedimenti di cui si dirà più avanti.
3.2.2. Dubbio è invece l’adempimento della seconda
condizione.
Con la petizione l’attore ha affermato che la nomina gli
sarebbe stata assicurata dal direttore della divisione dell’ambiente del Dipartimento
del territorio, arch. __________. Sentito come teste, il funzionario in
questione ha negato tale circostanza.
Comunque siano andate le cose, il principio dell’affidamento
non permetterebbe all’attore di dedurre nulla in suo favore da assicurazioni
eventualmente fornitegli dai superiori, poiché chiunque deve sapere che i
singoli funzionari dirigenti possono soltanto preavvisare le proposte di nomina
dei dipendenti cantonali, la quale rimane di esclusiva competenza del Consiglio
di Stato in quanto tale.
È tuttavia risultato in sede istruttoria che l’arch.
__________ è stato interpellato dalla segretaria del consigliere di Stato
direttore del DOS, alla quale, almeno stando a quest’ultima, avrebbe fornito
informazioni rassicuranti in merito alla nomina. Informazioni, che il predetto
magistrato, amico del padre dell’attore, avrebbe poi trasmesso al diretto
interessato.
Gli accertamenti esperiti da questo tribunale non hanno permesso
di stabilire con precisione quali informazioni l’attore abbia effettivamente
ricevuto. Si può soltanto presumere che l’attore abbia ottenuto informazioni
rassicuranti da questa autorevole fonte.
Orbene, nelle particolari circostanze del caso concreto,
assicurazioni a proposito della nomina, fornite da un membro del Governo senza
un’esplicita riserva in favore di una successiva decisione del collegio,
potrebbero in linea di massima rispondere alla condizione in esame. Considerata
la particolare situazione in cui versava in quel momento, l'attore poteva
invero ritenere che il magistrato da lui interpellato in merito al suo futuro
professionale, non si esprimesse a titolo meramente personale, ma fornisse
un’informazione corrispondente all’orientamento del Consiglio di Stato. In quanto
amico di famiglia, era in effetti scontato che fosse personalmente favorevole
alla nomina.
La questione può comunque rimanere indecisa, poiché anche se
l’attore avesse effettivamente ricevuto assicurazioni da un’autorità che poteva
ragionevolmente ritenere competente, la petizione non potrebbe essere accolta.
3.2.3. La terza condizione appare di per sé soddisfatta.
Ammesso che il consigliere di Stato direttore del DOS abbia
fornito all’attore assicurazioni incondizionate in merito alla nomina, si può
in effetti ritenere che questi non avesse motivo per riconoscerne
l'illegittimità. Vero è che l'art. 12 LOrd subordina la nomina al preventivo
esperimento di un pubblico concorso. Esigenza questa, che secondo il testo di
legge deve essere soddisfatta non solo in caso di rinnovo dell’incarico (cfr.
art. 17 LOrd), come giustamente sostiene l’attore, ma anche nel caso in cui
l'autorità intende conferire la nomina ad un dipendente già incaricato. E'
tuttavia risaputo che l'autorità cantonale, fatta eccezione per i docenti,
prescinde dall’obbligo del pubblico concorso e procede alla nomina dei
dipendenti incaricati non appena si verificano le condizioni per
conferirgliela.
Anche facendo uso della dovuta diligenza, l'attore non poteva
quindi avvedersi che prima di procedere ad una nomina per occupare il posto
resosi vacante il Consiglio di Stato avrebbe dovuto aprire un pubblico
concorso.
Irrilevante da questo profilo è il fatto che a partire dal 1.
agosto 1997 l’attore non era più incaricato. Continuando a lavorare per lo
Stato, poteva comunque ritenersi ancora incaricato. Del resto, come tale è
stato trattato da parte del datore di lavoro.
3.2.4. Prima di esaminare se le assicurazioni implicitamente
fornite all’attore l’abbiano indotto a prendere disposizioni che non può più
modificare senza subire un pregiudizio, conviene verificare se la situazione di
fatto determinante non sia evoluta in modo da giustificare un ripensamento da
parte dell’autorità.
L’istruttoria esperita non ha permesso di ricostruire con precisione
la cronologia degli avvenimenti, poiché le assicurazioni di cui l’attore può
prevalersi sono in larga misura riconducibili, come si è visto, ad informazioni
verbali raccolte da terzi presso i suoi superiori contestualizzate nel quadro
del rapporto di lavoro instauratosi a partire dal 1. agosto 1997. Si può
comunque ragionevolmente ritenere che l’attore abbia ricevuto tali informazioni
non più tardi dell’indisposizione che gli ha impedito di prestare servizio
nella regione del lago __________ all’inizio di settembre del 1997 in
concomitanza con l’apertura della caccia alta. Non risulta in effetti che dopo
questo episodio abbia ricevuto altre assicurazioni atte a corroborare le
aspettative che l'atteggiamento assunto nei suoi confronti dall’autorità e le
informazioni rassicuranti dategli dal consigliere di Stato amico di famiglia
avevano suscitato in lui. Si tratta quindi di stabilire se l’indisposizione di
cui si è detto costituisca un fatto suscettibile di legittimare l'autorità a
rinvenire sull’orientamento favorevole alla nomina manifestato sino a quel
momento.
Orbene, contrariamente a quanto assume l’attore, questa indisposizione,
debitamente inquadrata nel contesto in cui si è verificata, non costituisce
affatto un pretesto per rinvenire sulle assicurazioni fornite, ma rappresenta
una circostanza rilevante ai fini della valutazione della sua idoneità ad
ottenere la nomina. Risulta in effetti dall’istruttoria esperita, che già in
precedenza subitanee indisposizioni avevano impedito all’attore di svolgere
determinati servizi di un certo impegno. Questo nuovo episodio d’ordine
valetudinario veniva quindi a confermare i dubbi nutriti dall’autorità sul
conto dell’attore. Dubbi, che avevano indotto i suoi superiori a chiedere che
la nomina venisse comunque subordinata al periodo di prova di un anno. Il
medico cantonale ha d’altronde avuto modo di accertare che queste
indisposizioni erano più o meno direttamente connesse a difficoltà d’ordine
relazionale sorte in capo all’attore sul posto di lavoro.
Orbene, di fronte a queste nuove circostanze, l'autorità cantonale,
già esitante in merito alla nomina dell’attore, poteva legittimamente scostarsi
dalla proposta in tal senso formulata il 1. settembre 1997. Il fatto di averlo
mantenuto in servizio senza valido titolo dopo la scadenza dell’incarico e le
più o meno precise assicurazioni rilasciate a terzi, che si erano interessati
circa il suo futuro professionale, non obbligavano l'autorità a procedere alla
nomina. Tutto sommato, si trattava di nuovi riscontri, di natura oggettiva, che
giustificavano un ripensamento. Soprattutto se si considera che i superiori
consideravano il servizio in questione alla stregua di una prova decisiva,
offerta all’attore per dimostrare sul campo le sue effettive capacità.
Essendosi modificata la situazione determinante, risulta
insoddisfatta una delle condizioni necessarie per eventualmente riconoscere
all’attore le pretese che questi avanza nei confronti dello Stato sulla base
del principio della buona fede in relazione alla mancata nomina. Da questo
profilo, la petizione va quindi respinta già per questo motivo.
3.2.5. Dato per scontato che il quadro giuridico determinante
è rimasto immutato, va comunque ancora esaminato, a titolo abbondanziale, se le
assicurazioni fornite all’attore circa la nomina l'abbiano indotto a prendere
disposizioni che non può più modificare senza subire un pregiudizio o l’abbiano
distolto dall’adottare provvedimenti atti a sventare un danno.
Secondo la comune esperienza, la fiducia nella continuazione
del rapporto d'impiego suscitata nell'attore dall'atteggiamento assunto
dall'autorità nei suoi confronti potrebbe in linea di massima averlo
effettivamente indotto a non preoccuparsi di cercare per tempo un'occupazione
alternativa e di disdire eventualmente l'appartamento di __________.
La disattenzione delle assicurazioni date non ha tuttavia arrecato
all'attore un danno economico effettivo. Anzitutto perché lo Stato l'ha
comunque mantenuto alle sue dipendenze per un ulteriore periodo di tre mesi,
ovvero per un periodo superiore a quello che sarebbe trascorso se ne avesse
soddisfatto le aspettative, conferendogli la nomina, ma disdicendo immediatamente
dopo il rapporto per prova insoddisfacente. Ipotesi, questa, che nelle
circostanze concrete avrebbe potuto senz’altro verificarsi.
L'attore non dimostra d'altro canto di aver perso occasioni
di lavoro a causa della fiducia riposta nell’atteggiamento assunto nei suoi
confronti dall'autorità. Né, vista la situazione del mercato del lavoro, si può
ritenere che avrebbe trovato subito un altro impiego se non avesse prestato
fede alle informazioni ottenute dall'autorità in merito alla sua nomina. Tant'è
vero che all'inizio di febbraio del 1998 era ancora disoccupato.
Analoghe considerazioni portano a ritenere ingiustificata
anche la pretesa di risarcimento del canone di locazione pagato per il mese di
novembre per l'appartamento di __________. Limitandosi a produrre la ricevuta
per il canone versato per quel mese, l'attore non ha per nulla dimostrato che
non avrebbe potuto disdire l'appartamento per la fine di ottobre, ossia alla
scadenza dell'incarico trimestrale conferitogli dal Consiglio di Stato con risoluzione
del 16 settembre 1997.
Del tutto infondata è la pretesa dell'attore relativa al
pagamento di un'annualità di stipendio.
Nella disattenzione delle assicurazioni fornite dall'autorità
in ordine all'assunzione di un dipendente possono essere ravvisati gli estremi
di una culpa in contraendo. Una simile disattenzione può quindi giustificare al
massimo un risarcimento pari all'interesse negativo (DTF 105 II 81 consid. 3).
Il pregiudizio economico cagionato va di conseguenza determinato confrontando
la situazione in cui il dipendente è venuto a trovarsi a causa delle assicurazioni
dategli dall’autorità con quella in cui si sarebbe venuto a trovare se
quest’ultima non gliele avesse fornite. Irrilevante ai fini della determinazione
del danno è invece la situazione in cui l’attore sarebbe venuto a trovarsi
qualora l'autorità l’avesse nominato, dando seguito alle aspettative suscitate
in lui dalle assicurazioni che gli aveva fornito in proposito.
Anche da questo profilo, non v’è quindi spazio per accogliere
la pretesa in esame, poiché comunque non è provata l’esistenza di alcun danno.
- Oltre al risarcimento per
la mancata nomina, l’attore chiede il pagamento di ore straordinarie.
4.1. Giusta l'art. 69
LOrd, l'orario normale di lavoro dei dipendenti cantonali è di 42 ore
settimanali: sono riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di
azienda per determinate categorie.
E' considerato lavoro straordinario quello che,
cumulativamente, (a) supera il normale orario settimanale (b) è svolto al di
fuori della normale fascia orario e (c) è ordinato o giustificato dal proprio
superiore (art. 70 LOrd).
Il lavoro straordinario, soggiunge l'art. 71 LOrd, deve
rivestire carattere eccezionale e deve essere recuperato, in linea di principio,
nella forma del congedo.
Il recupero mediante congedo ha luogo, di regola, entro il
mese successivo. Il compenso mediante indennità è dato soltanto nei casi in cui
ciò non è possibile (art. 17 LStip). Il diritto al recupero del lavoro
straordinario, precisa l'art. 18 RDS, è riconosciuto dal funzionario dirigente
e comunicato dallo stesso ai servizi centrali, al più tardi entro 30 giorni
dalla prestazione che lo ho originato. Trascorso questo termine il diritto al
recupero decade. Restano comunque riservate le possibilità del pagamento delle
ore di lavoro straordinario alle condizioni di cui agli art. 17 LStip e 71
LOrd.
4.2. Nell'evenienza concreta, l'attore chiede il pagamento di
160.5 ore di lavoro straordinario che avrebbe prestato tra il momento in cui è
entrato in servizio (1º settembre 1996) e quello in cui è cessato il rapporto
d'impiego (31 ottobre 1997).
A sostegno della sua pretesa, l’attore ha prodotto una
tabella, che riassume, con alcune differenze, gli orari di lavoro risultanti
dai rapporti di servizio prodotti dallo Stato. Le differenze riguardano
l'orario di lavoro di lunedì 9 settembre 1996 (tabella: 9-12 + 14-20; rapporto
di servizio: 9-12) e le pause per i pasti, non indicate sui rapporti di
servizio e registrate soltanto sporadicamente, per un'ora al massimo, nella tabella.
Buona parte delle ore di lavoro straordinario, per le quali l'attore chiede l'indennizzo,
risalgono ai primi quattro mesi del rapporto d'impiego (settembre/dicembre
1996: 102 ore), rispettivamente al mese di settembre 1997 (31.5 ore).
Orbene, il capo del servizio guardie, nel promemoria prodotto
dal convenuto, non ha giustificato le ore di lavoro straordinario rivendicate
dall'attore. Il rifiuto di giustificarle, motivato dalla compensazione operata
dall'attore di sua iniziativa e dalla mancata registrazione delle pause di
servizio, non presta il fianco a critiche. In effetti, già le pause non
indicate nei giorni in cui l'attore avrebbe prestato servizio in continuazione,
ammontano a 157 ore. Con la rettifica di 6 ore relativa al 9 settembre 1996, di
cui si è detto sopra, le ore da dedurre superano quelle di cui l'attore rivendica
il pagamento.
Facendo difetto la giustificazione del superiore richiesta
dall'art. 70 lett. c LOrd come condizione per il riconoscimento delle ore
supplementari e non avendo l'attore altrimenti dimostrato il buon fondamento
della sua pretesa, se ne deve dedurre che nulla può essergli riconosciuto a
tale titolo.
- L’attore chiede infine la
rifusione di indennità per pasti e pernottamenti.
5.1. Secondo l'art. 5 del
regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato (RL 2.5.4.4.1),
per i pasti principali viene riconosciuto al dipendente il rimborso della spesa
effettivamente sostenuta sino a concorrenza dell'importo di fr. 18.-- per pasto
principale e 80.-- per pernottamento.
Non vengono corrisposte indennità se il pasto può essere ragionevolmente
consumato a domicilio o presso la sede di servizio.
5.2. Con l'atto citato in ingresso l'attore chiede la
rifusione di fr. 981.-- a titolo di rimborso per spese per pasti (fr. 936.--) e
pernottamenti (fr. 45.--) sostenute tra il 1º gennaio ed il 31 ottobre 1997.
Indennità che verrebbero ad aggiungersi a quelle che aveva regolarmente
notificato alla fine di ogni mese di questo periodo e che gli erano state
riconosciute dall’autorità.
Anche questa pretesa va respinta.
Presupposto irrinunciabile ai fini del riconoscimento del diritto
al rimborso è infatti la dimostrazione dell'effettività delle spese sostenute.
Orbene, l'attore non solo ha inspiegabilmente omesso di notificare
anche queste spese alla fine di ogni mese, quando ha inoltrato la richiesta di
rimborso, ma ha pure omesso di documentare di averle effettivamente sostenute.
Non può quindi pretendere che gli vengano rimborsate soltanto
perché il capoufficio caccia e pesca in una circolare del 22 gennaio 1997 ai
suoi subordinati ha ricordato che le indennità per pasti sarebbero state
riconosciute soltanto per servizi fuori del circondario di appartenenza o per
servizi di oltre 12 ore.
- In esito alle
considerazioni che precedono, il ricorso in esame, trattato come petizione, va
quindi integralmente respinto.
La tassa di giustizia e le
spese, commisurate per difetto al valore di causa, seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost; 67, 69, 70, 71 LOrd; 3, 18,. 28, 71, 72 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso, trattato come
petizione, è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 2'000.-- sono a carico del ricorrente/attore.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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