AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.290
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00290
Lugano 25 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull’istanza di revisione 15 ottobre 1998 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la sentenza 6 ottobre 1998 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dall’istante avverso la decisione 8 ottobre 1997, no. __________, del Consiglio di Stato che conferma la licenza edilizia 31 luglio 1997 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di una tettoia per due auto sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato;
13 novembre 1998 di __________ e __________;
13 novembre 1998 del municipio di __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 giugno 1997 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire sul fondo di proprietà dei figli minorenni __________ e __________ (part. n. __________ RFD) una tettoia di m 5 x 5, confinante verso N con il fondo del ricorrente __________ (part. n. __________ RFD), verso S con due box prefabbricati e verso E con la part. no. __________ RFD, sulla quale sorge la sua casa d'abitazione.
Alla domanda si è opposto il vicino qui istante in revisione, sollevando obiezioni che ha poi ripreso e sviluppato in corso di causa.
B. Con decisione 31 luglio 1997 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione inoltrata da __________.
C. Con giudizio 8 ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che:
il fatto che la domanda di costruzione fosse firmata dal padre dei proprietari del fondo dedotto in edificazione non ostasse al rilascio della licenza;
che la costruzione, posta al servizio della casa d'abitazione del resistente, fosse di natura accessoria, potesse sorgere a confine e non eccedesse i bisogni attuali e prevedibili dell'edificio principale;
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza.
In questa sede l’insorgente aveva fra l’altro sostenuto che le costruzioni accessorie esistenti sul fondo avrebbero superato ampiamente i bisogni oggettivi dell'abitazione del resistente.
La casa d'abitazione, ha in particolare allegato, disporrebbe già di quattro autorimesse. Oltre ai due box prefabbricati, posati sulla part. no. __________ RFD, potrebbe in effetti far capo all'autorimessa doppia, costruita nel 1968 sul lato N e trasformata abusivamente in cantina per la vinificazione.
E. Con giudizio 6 ottobre 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l’impugnativa.
Disattese le censure d’ordine e quelle riferite all’applicazione dei parametri edificatori fissati dalle NAPR sollevate dal ricorrente, questo tribunale ha in particolare ritenuto che la costruzione avversata rimanesse accessoria:
“anche se si tiene conto dell'autorimessa doppia che sorge sul lato N del fondo del resistente e dei due box prefabbricati ai quali verrebbe ad affiancarsi. L'istruttoria esperita ha in effetti permesso di accertare che l'edificio principale, suddiviso in due appartamenti, è privo di cantine e di solai. Ha inoltre permesso di stabilire che i box prefabbricati non sono stati autorizzati come autorimesse, ma come deposito per il vino. Se si prescinde dalla trasformazione abusiva dell'autorimessa doppia che sorge sul lato N del fondo del resistente, la casa d'abitazione di quest'ultimo con la controversa tettoia verrebbe quindi a disporre di 4 posti coperti per auto. Considerate le dimensioni e la SUL dell'edificio principale (217,59 mq), la dotazione di autorimesse appare certamente generosa. Essa non è tuttavia ancora tale da risultare sproporzionata per rapporto alle esigenze oggettive di due appartamenti e da giustificare pertanto il disconoscimento della natura accessoria dell’opera in contestazione”.
F. Con istanza 15 ottobre 1998 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il succitato giudizio in quanto fondato su fatti manifestamente contrari alle risultanze degli accertamenti esperiti. Contrariamente a quanto ritenuto da questo tribunale, l’istruttoria esperita avrebbe in effetti permesso di accertare che i box prefabbricati realizzati sul fondo vicino (part. n. __________ RFD) sono stati autorizzati come autorimessa doppia e non come deposito per il vino.
G. Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il beneficiario della controversa licenza edilizia si sono rimessi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
L’istanza deve in questo caso essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall’intimazione della decisione da rivedere (art. 36 PAmm).
Possono giustificare la revisione secondo l'art.. 35 lett. b PAmm soltanto fatti che emergono dal complesso dell’incarto. Tali fatti devono inoltre essere rilevanti, ovvero suscettibili di modificare la conclusione alla quale è pervenuta l'autorità che ha adottato la decisione dedotta in revisione (DTF 100 Ia 34; RDAT 1984 N. 20). Il mancato apprezzamento deve infine essere la conseguenza di una svista, ovvero di una disattenzione involontaria. La revisione non è data per correggere un apprezzamento erroneo delle risultanze processuali (RDAT 199 II N. 17; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 35 N. 2).
La domanda di revisione in esame, inoltrata 5 giorni dopo l’intimazione della sentenza con cui questo tribunale aveva respinto l’impugnativa presentata dall’istante è senz’altro ricevibile in ordine.
L’istanza va accolta siccome fondata.
Questo tribunale è in effetti incorso in un involontario errore ritenendo che l’istruttoria esperita avesse permesso di accertare che i due box prefabbricati esistenti sulla part. n. __________ RFD non fossero stati autorizzati come autorimesse, ma come depositi per il vino, per cui la casa d’abitazione del resistente con la costruzione della tettoia avrebbe per finire disposto di 4 posti coperti per auto.
In realtà, una postilla del verbale di sopralluogo stabiliva esattamente l’opposto, ovvero che la costruzione esistente sulla part. n. __________ RFD era stata autorizzata nel 1994 come autorimessa doppia.
Il fatto su cui l’istante ha fondato la domanda di revisione è sicuramente rilevante, poiché incide in misura decisiva sulla qualifica della costruzione in discussione. Si tratta pertanto di una circostanza suscettibile di sovvertire l’esito dell’impugnativa.
L’errore in cui è incorso il Tribunale cantonale amministrativo è inoltre riconducibile ad un’evidente disattenzione.
Il ricorso 20 ottobre 1997 inoltrato da __________ verrà evaso con separato giudizio.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Lo Stato rifonderà all’istante un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 35, 36 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la sentenza 6 ottobre 1998, n. 52.97.303 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata.
1.2. il ricorso 20 ottobre 1997 inoltrato da __________ verrà evaso con separato giudizio.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all’istante fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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