AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1998.293
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00293
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 20 ottobre 1998 di
contro
la
decisione 5 ottobre 1998 della Commissione di vigilanza per l'applicazione
della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore del
1.12.1997 (LEPIC) che radia dall'albo delle imprese la ditta __________;
viste:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con decisione 5
ottobre 1998, la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge
sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha
radiato la ditta __________ dall'albo delle imprese in applicazione dell'art.
16 LEPIC, in considerazione del fatto che la stessa era già stata multata due
volte per non avere versato i contributi sociali per gli anni 1993 e 1994 e che
nemmeno per i successivi 1995, 1996, 1997 aveva fatto fronte a tali obblighi;
che, avverso tale decisione __________ è insorto davanti al
Tribunale cantonale amministativo, adducendo di essere in procinto di avere
concordato con gli istituti di previdenza una piano di pagamento per far fronte
a breve termine agli arretrati; obbiettivo che può conseguire solo continuando
la sua attività professionale;
che la CV-LEPIC ha in buona sostanza confermato la sua precedente
decisione, aggiungendo di non essere in grado di accertare gli arretrati
effettivi e rilevando che tale lacuna è da ascrivere al comportamento del
ricorrente, che non ha presentato la necessaria documentazione;
che, il 18 dicembre 1998, la CV-LEPIC ha trasmesso a questo
Tribunale copia della lettera 15 dicembre 1998 del ricorrente, dai cui allegati
risulta che egli è in regola con il pagamento dei premi relativi alla
previdenza professionale, cassa malati, Suva e commissione paritetica, mentre
per quanto concerne i contributi AVS/AI/IPG/AD sono stati pagati quelli
relativi agli anni 1995 e 1997 e sussiste ancora uno scoperto di fr. 51'406.60
(compresi i premi per il 1998);
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e
la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date; il ricorso è dunque ricevibile
in ordine (art. 15 LEPIC, 43, 46 PAmm);
che tra gli obblighi che incombono ad un'impresa di
costruzione vi è pure quello di pagare i contributi all'AVS/AI/IPG, all'AD,
alla LAINF e alle istituzioni sociali obbligatorie previste dai contratti collettivi
di lavoro e di fornirne le prove (art. 6 cpv. 1 alla lett. a LEPIC);
che sono cancellate dall'albo le imprese che non adempiono
più ai requisiti di legge e che non esercitano alcuna attività per un periodo
di tre anni (art. 13 LEPIC);
che la violazione delle disposizioni della LEPIC è punita
dalla Commissione di vigilanza con l'ammonimento, la multa fino a 100'000.-- o
la radiazione dall'albo, cumulabile con la multa (art. 16 cpv. 1 LEPIC);
che, pendente la procedura ricorsuale, __________ ha documentato
di avere fatto fronte in larga misura agli obblighi sanciti dall’art. 6 LEPIC;
che tale circostanza deve essere tenuta in considerazione nell'ambito
del presente ricorso (art. 63 Pamm);
che il ricorrente ha dato prova di buona volontà facendo in
modo di sanare gli scoperti per contributi sociali e di concordare un piano di
pagamento per gli arretrati AVS, in gran parte anche per contributi personali;
che alla luce di queste nuove circostanze il provvedimento
della radiazione dall'albo delle imprese appare tutto sommato eccessivo; anche
se con molte perplessità, si può ancora accordare al ricorrente una certa
fiducia;
che il ricorrente va comunque avvertito che nel caso in cui
non farà fronte agli impegni assunti nei confronti dell'Istituto delle assicurazioni
sociali di Bellinzona, la commissione LEPIC potrà pronunciare senza indugio la
radiazione della sua ditta dall'albo delle imprese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 cpv. 1 lett. a, 13, 15, 16 cpv. 1 LEPIC, 3, 18, 28, 43, 46, 61, 63 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 5 ottobre 1998 della Commissione di
vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di
impresario costruttore è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster