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Numero d'incarto:
52.1998.300
Data decisione, Autorità:
07.12.1998, TRAM
Incarto n.
52.98.00300
Lugano
7 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 ottobre 1998 di
Contro
la
decisione 13 ottobre 1998, no. 4685, del Consiglio di Stato che ordina in via
provvisionale l'immediata sospensione dei lavori in corso sulla part. no.
__________ RFD di __________, di proprietà degli insorgenti;
viste le risposte:
-
17 novembre 1998 del Consiglio di
Stato, Bellinzona;
-
19 novembre 1998 di __________;
-
20 novembre 1998 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 24 marzo 1998
__________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso
di risanare la casa d'abitazione che sorge sulla part. no. __________ RFD sub.
D;
che a quell’epoca lo stabile presentava sul lato E un corpo aggiunto,
strutturato su due piani e ricoperto da un tetto a due falde, costruito a
ridosso del corpo principale, più alto di un piano;
che i piani presentati indicavano che al terzo piano del
corpo principale sarebbe stata creata un'apertura nel muro E del soggiorno per
accedere ad un tetto/terrazza fungente da copertura del corpo aggiunto
esistente su quel versante;
che nel periodo di pubblicazione della domanda non sono state
inoltrate opposizioni;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 20 maggio 1998 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza
richiesta;
che il 10 settembre 1998 __________, proprietario di due appartamenti
situati sul fondo contermine (part. no. __________ RFD; PPP no. __________ e
__________), ha chiesto al municipio di ordinare la sospensione dei lavori per
la formazione della terrazza, che i ricorrenti avevano nel frattempo iniziato a
costruire demolendo il tetto a falde del corpo aggiunto;
che il 17 settembre 1998 il municipio di __________ ha
respinto l'istanza, ritenendo che la licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti
avesse per oggetto anche la formazione della terrazza avversata dal vicino qui
resistente;
che __________ ha impugnato questo provvedimento davanti al
Consiglio di Stato, chiedendo che venisse fatto ordine ai ricorrenti di
presentare una domanda di costruzione contemplante i lavori di formazione della
controversa terrazza;
che in via provvisionale ha pure chiesto che venisse ordinata
la sospensione dei lavori a quel momento in corso;
che con decisione 13 ottobre 1998 la Presidente del Consiglio
di Stato ha accolto la domanda di misure cautelari, ordinando la sospensione
dei lavori relativi alla formazione della terrazza;
che la Presidente del Governo ha in sostanza ritenuto che i
piani approvati non indicassero con sufficiente precisione e chiarezza se la
terrazza in questione fosse preesistente oppure costituisse un'opera nuova;
che contro la predetta risoluzione della Presidente del
Governo __________ ed __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere autorizzati a
posare la ringhiera mancante, a tutela della sicurezza delle persone;
che i ricorrenti rilevano come i piani presentati indicassero
chiaramente che al posto del tetto a falde sarebbe stata realizzata una
terrazza;
che all'accoglimento del ricorso si è opposta la Presidente
del Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che il municipio di __________ condivide invece
l'impugnativa;
che __________ ne chiede per contro il rigetto con argomenti
che verranno semmai ripresi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE, rispettivamente
21 PAmm;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dell'oggetto della contestazione
emerge invero chiaramente dai piani e dalle fotografie prodotte dal resistente;
che giusta l'art. 42 LE il municipio deve ordinare la
sospensione dei lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia;
che l'ordine di sospensione dei lavori non autorizzati è un
provvedimento cautelare volto ad assicurare il mantenimento della situazione di
fatto nell'attesa che l'autorità conceda un permesso in sanatoria per le opere
eseguite senza autorizzazione o in contrasto con il permesso accordato, oppure
ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto (Scolari,
Commentario, II ed., ad. art. 42 LE, N. 1261);
che nell'evenienza concreta l'ordine di sospensione dei
lavori, emanato dalla Presidente del Governo su richiesta del resistente, aveva
per oggetto un intervento che il municipio, contrariamente al resistente,
riteneva di aver autorizzato con la licenza 20 maggio 1998 rilasciata ai
ricorrenti;
che il giudizio sulla legittimità del controverso
provvedimento cautelare presuppone una sommaria verifica dell'effettiva estensione
della licenza accordata dal municipio ai ricorrenti; questione, questa, che
dovrà comunque essere chiarita con la decisione di merito che il Consiglio di
Stato deve ancora rendere;
che i piani inoltrati indicavano chiaramente la presenza, a
livello del terzo piano, di una terrazza accessibile attraverso l'apertura che
avrebbe dovuto essere praticata nel muro E del soggiorno e fungente da
copertura del corpo aggiunto esistente su questo lato dell’edificio;
che al momento dell'inoltro della domanda di costruzione
questa terrazza non esisteva, poiché quella parte di costruzione era ricoperta
da un tetto a falde;
che questa situazione doveva necessariamente essere nota anche
al resistente oltre che al municipio;
che il confronto tra i piani presentati e la situazione
preesistente obbligava chiunque a dedurre che su questa parte dello stabile i
ricorrenti intendevano realizzare una terrazza al posto del tetto a falde;
che la sommaria verifica dell'estensione della licenza
avrebbe pertanto dovuto portare alla conclusione che il municipio avesse
effettivamente autorizzato anche la formazione della controversa terrazza;
che in tali circostanze appare poco comprensibile
l'affermazione della Presidente del Consiglio di Stato secondo cui non sarebbe
"di facile momento stabilire se la terrazza in questione" fosse
"preesistente oppure" fosse da intendere "come opera
nuova";
che la terrazza non c’era e non c’è mai stata; la lettura dei
piani, integrata dalla conoscenza della situazione preesistente, imponeva di
dedurre che si trattasse di un’opera nuova;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando
il provvedimento impugnato nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto
in seguito alla posa della ringhiera mancante, effettuata nel frattempo in
barba allo stesso;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia;
visti
gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 21, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- In quanto non privo
d'oggetto il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 13 ottobre 1998 della Presidente
del Consiglio di Stato, no. 4685, è annullata.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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