AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.306
Data decisione, Autorità: 23.11.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00306
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 novembre 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la decisione 13 ottobre 1998 (n. 4701) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 settembre 1998 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione in rete metallica e la costruzione di un pergolato sulla part. n. __________ situata in zona agricola;
viste le risposte:
10 novembre 1998 del municipio di __________,
13 novembre 1998 del consiglio parrocchiale di __________,
18 novembre 1998 del Consiglio di Stato,
20 novembre 1998 di __________,
26 novembre 1998 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario a __________ con __________, in ragione di metà ciascuno, del fondo n. __________ RFPD situato in zona agricola in località __________ e così censito:
e prato mq 10'085
m bosco mq 1'463
r vigna mq 29'415
S fabbricato mq 24
mq 40'987
Proprietari confinanti della particella sono, tra l'altro, __________ e il Beneficio parrocchiale di __________.
L'area è inserita all'interno dell'oggetto n. __________ (__________) dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP). Contiene pure una palude d'importanza nazionale.
B. Il 22 settembre 1997 __________ ha presentato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per la realizzazione di un pergolato di una superficie di 90 mq, poggiante su pali in legno alti 3 ml, e la posa di una recinzione in rete metallica alta 1.50 ml con 4 cancelli manuali in corrispondenza dei confini ancora liberi dall'esistente recinzione equivalente a circa 1/3 del perimetro della particella. I manufatti sono stati eseguiti alla fine del 1996.
Pubblicata all'albo comunale dal 9 al 23 ottobre 1997 e sul FUCT n. /, l'istanza è stata avversata da __________ (interventi in una zona di importanza nazionale non conformi con la legislazione forestale) e dal Consiglio parrocchiale (la recinzione avrebbe spostato di fatto il transito pubblico sul proprio sedime). Anche il Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica, si è opposto alla domanda dopo aver raccolto i preavvisi negativi formulati dalla Sezione forestale (invasione e non rispetto della distanza minima dal limite del bosco), agricoltura (opere non indispensabili), nonché dagli uffici protezione natura (esistenza di una palude protetta) e caccia pesca (recinzione attraversante un riale).
C. Con decisione 12 novembre 1997, il municipio di __________ - fondandosi sugli art. 24/25 LPT; 71/72 e 75 LALPT; 10 LE; 2 RLE e sull'opposizione del dipartimento - ha negato la sollecitata licenza edilizia. L'Esecutivo comunale ha in sostanza considerato che l'intervento contrasta con i criteri pianificatori applicabili ai sedimi ubicati fuori dalle zone edificabili, nonché con la normativa in materia di protezione della natura. La recinzione metallica invade in parte l'area boschiva e il pergolato non rispetta la distanza minima dal limite del bosco. Inoltre gli interventi previsti e in parte realizzati non sarebbero idonei da un punto di vista agricolo.
D. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione 13 ottobre 1998, confermando il provvedimento in base all'art. 24 LPT. Secondo il Governo cantonale, quand'anche si dovesse ritenere che l'opera di cinta e il pergolato esigano un'ubicazione vincolata fuori della zona edificabile, ai manufatti si oppongono interessi preponderanti dettati dalla salvaguardia del territorio agricolo e segnatamente al mantenimento di fondi agricoli contigui che permettano una coltivazione ed uno sfruttamento razionale del terreno agricolo. L'Esecutivo cantonale ha aggiunto che all'esecuzione delle opere si oppone pure un interesse pubblico preminente dato dall'esigenza di preservare, da interventi intromissivi, la fauna che contraddistingue il comparto territoriale in oggetto in conformità alle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata. L'insorgente ritiene l'opera di cinta conforme alla zona, perché sarebbe un elemento indispensabile per consentire lo sfruttamento del suolo e l'unico strumento per preservarlo dalle deturpazioni che terze persone quotidianamente gli arrecherebbero. Sostiene che anche se non fosse conforme, l'opera dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT. A mente del ricorrente, la recinzione può adempiere le sue funzioni soltanto se viene realizzata intorno al fondo. Sottolinea come nella stessa siano previste aperture rettangolari per consentire il passaggio della selvaggina. Si dichiara comunque già sin d'ora disposto a modificare il tracciato nel tratto attraversante il riale e il bosco.
Per quanto riguarda il pergolato, egli ritiene che lo stesso non soggiaccia a licenza edilizia siccome non qualificabile come costruzione. Ma anche se avesse tale carattere, adduce che esso sarebbe comunque conforme alla zona agricola e rispetterebbe in ogni modo la distanza dal bosco. Sostiene infine che la palude non sarebbe messa in pericolo dal pergolato. Chiede che si proceda a un tentativo di conciliazione in loco alla presenza delle parti e di essere sentito, salvo rinuncia, in virtù dell'art. 6 CEDU. Notifica quali testi la moglie e un dipendente che lavora sulla particella.
F. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono __________ come pure il Consiglio parrocchiale di __________, contestando partitamente le tesi del ricorrente.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, poiché la situazione del fondo dedotto in edificazione emerge chiaramente dalla planimetria agli atti. Le testimonianze offerte atte a dimostrare l'invasione del fondo da parte di terze persone non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi necessari o di rilievo per il giudizio. Infine, il diritto del ricorrente di essere sentito è salvaguardato attraverso il ricorso a questo Tribunale.
La licenza edilizia va concessa solo se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili (art. 2 cpv. 1 LE).
Sono edifici le costruzioni o simili manufatti di superficie o sotterranei come pure le costruzioni mobiliari e provvisorie (DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 22 n. 7). Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, anche la pergola è una costruzione ed è soggetta a licenza edilizia (cfr. anche art. 5 cpv. 3, 6 cpv. 1 n. 3 RLE). Essa è definita quale duplice fila di pali infissi nel terreno e sormontati per traverso da altri pali che serve a sostenere viti o altre piante rampicanti (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE n. 655 con rif.). Dove la pergola non è equiparata a fabbricato è unicamente nell'ambito delle distanze tra gli edifici (Scolari, op. cit., ad art. 39 LE n. 1210), situazione che non interessa la presente vertenza.
Il ricorrente chiede l'autorizzazione di recintare i restanti 2/3 della propria particella di complessivi mq. 40'987 con rete metallica alta 1.50 ml con 4 cancelli manuali previsti. Chiede pure di poter realizzare un pergolato di una superficie di 90 mq.
4.1. Di principio, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per impianti conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Come accennato in narrativa, la part. n. __________ RF di __________ è situata al di fuori del comprensorio edificabile previsto dal PR, e più precisamente si trova in zona agricola. Per quanto possibile, tale zona dev'essere delimitata da ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT). Nelle zone agricole possono essere autorizzate solo nuove costruzioni che siano in connessione sufficientemente stretta con l'utilizzazione agricola del terreno o destinate a consentire l'esercizio di certe attività agricole o di allevamento (cfr. DTF 116 Ib 134; 112 Ib 273; DFGP, Commento alla LPT ad art. 16 N.1; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 911 e giurisprudenza ivi menzionata). Edifici e impianti devono dunque essere adeguati, segnatamente per quanto riguarda la loro ubicazione e destinazione, ai bisogni oggettivi di tale attività (DTF 114 Ib 131).
4.2. Nel caso in rassegna il fondo è adibito nella misura di circa 3/4 a vigna e il ricorrente ha già manifestato l'intenzione di ampliare il vigneto esistente (v. risoluzione governativa 13 ottobre 1998, n. 4698).
Tuttavia __________, commerciante in automobili (v. estratto URC di __________), svolge un'attività agricola a titolo accessorio che non giustifica la recinzione perimetrale dell'intero fondo siccome non strettamente connessa con lo sfruttamento agricolo. Nel processo produttivo che caratterizza questo genere di attività, l'intera recinzione del fondo non appare infatti come un elemento necessario ed insostituibile. Una cinta di tale ampiezza, ancorché munita di cancelli manuali, contrasta insanabilmente con la politica intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 2.5.1984, dall'autorità comunale di __________. Il fondo in questione fa infatti parte degli altri terreni idonei all'utilizzazione agricola del piano direttore cantonale 1990 (scheda 3.2.), che "rappresentano la premessa territoriale indispensabile per l'agricoltura, per il paesaggio e per la salvaguardia di spazi liberi per le future generazioni". L'art. 29 cpv. 1 e 2 NAPR dispone dal canto suo che la zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola e che nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola. La recinzione non risulta adeguatamente arretrata dalle sponde del riale e dalla vegetazione ripuale, tanto da attraversarlo. La rete metallica, prevista per l'intero perimetro del fondo, non risulta quindi indispensabile dal profilo agricolo.
Anche la realizzazione del pergolato nella parte meridionale inferiore del fondo non è conforme alla zona. La costruzione, di 90 mq, non è attualmente inclusa nella zona delimitata dal catasto viticolo e non appare come indispensabile per l'utilizzazione del suolo come fattore di produzione. Essa non sembra nemmeno adeguata, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e la sua destinazione, ai bisogni oggettivi dell'attività vinicola svolta dal ricorrente a titolo accessorio. Ma vi è di più.
Come d'altronde riconosce il ricorrente, parte della recinzione invade l'area boschiva (v. ris. gov. n. 1438 del 22 febbraio, agli atti) ed è quindi incompatibile con gli art. 3, 4, 5, 6, 14 LFo e 10 LCFo. Dal canto suo, la pergola non rispetta la distanza minima di 10 ml dal bosco (art. 17 cpv. 2 LFo; 6 LCFo; 19 NAPR).
Le opere litigiose si trovano inoltre in una zona che interessa biotopi degni di protezione. Classificata in zona di protezione 1 di importanza nazionale nonché tutelata ai sensi dell'art. 24 sexies cpv. 5 Cost. e dall'Ordinanza federale sulle paludi (art. 1, allegato 1 oggetto n. 2499), la palude __________ è in parte situata sul fondo del ricorrente. Gli interventi contrastano quindi anche con gli art. 5, 6, 18 segg. LPN, con l'OIFP (Monte San Giorgio, n. 1804) e con i principi di protezione stabiliti dal PD (zona protetta e riserva naturale orientata; v. rappresentazione grafica n. 15).
4.3. Secondo l'insorgente, la recinzione sarebbe un elemento indispensabile per consentire lo sfruttamento del suolo e l'unico strumento per preservarlo da diversi fattori perturbanti arrecati da terze persone. A suo dire, il fondo sarebbe utilizzato da praticanti del mountain bike, da cavallerizzi, da cinofili. Inoltre alcuni cacciatori sparerebbero di tanto in tanto alle viti e ai pali e diversi malintenzionati porterebbero via, nottetempo, i pali su cui cresce la vite. Sennonché, come visto in precedenza, tali eventi non sono atti a giustificare la recinzione. Le intrusioni indicate dall'insorgente come suscettibili di ledere il diritto di proprietà dell'insorgente, vanno perseguite se del caso in sede civile (actio negatoria) o penale (furto).
Il ricorrente sostiene che la recinzione avrebbe una precipua funzione di contenimento degli animali. Indica al proposito l'intenzione di volersi prossimamente accordare con allevatori di pecore perché quest'ultimi le portino a pascolare sul suo fondo per pulirlo e concimarlo. L'argomentazione risulta infondata. Innanzitutto la zona non è adibita a pascolo e non è dato a sapere quanti ovini verrebbero immessi sul fondo per considerarli quale base foraggiera sufficiente (cfr. STA 30 marzo 1992 in re __________ concernente la stessa particella). In secondo luogo l'intenzione del proprietario, che non svolge un'attività agricola a titolo principale, di far pascolare le pecore sul proprio fondo è dettata solo da mere ragioni di comodità e di ordine finanziario le quali non possono essere tutelate al fine di giustificare una recinzione.
4.4. L'intervento realizzato dal proprietario non appare quindi conforme alla zona di utilizzazione in cui è inserita la particella dedotta in edificazione. Del resto i disagi per il ricorrente, tutto sommato contenuti, non compromettono assolutamente la sua attività e non sono comunque straordinari.
5.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, al di fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti devono essere adempiuti cumulativamente (DTF 123 II 256 consid. 5, 119 Ib 442 consid. 4a, 118 Ib 17 consid. 2b; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3a ed., pag. 171).
Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla realizzazione di tale presupposto devono essere poste severe esigenze (v. Scolari; op. cit., n. 909 con rinvii). Occorre infatti che sia necessario costruire l'edificio o l'impianto fuori dalla zona a cui normalmente appartiene, per motivi di natura tecnica o inerenti al suo esercizio, o per conformazione del terreno (DTF 117 Ib 379 consid. 3a). Il vincolo può anche essere negativo, imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione (DTF 115 Ib 295 consid. 3a e c, 114 Ib 180 consid. 3ca).
Inoltre non devono esservi interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio che presiede alla valutazione degli opposti interessi in gioco richiesta dall'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT ruota attorno alle finalità e ai principi della pianificazione del territorio giusta gli art. 1 e 3 LPT (DTF 117 Ib 28 consid. 3, 114 Ib 268 consid. 3b). Si opporranno pertanto all'autorizzazione, segnatamente i principi volti a mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee e a conservare i siti naturali (art. 3 cpv. 2 lett. a/d LPT).
5.2. In concreto, non si può certo ritenere che i manufatti litigiosi esigano un'ubicazione vincolata. Non lo sono in senso positivo, perché nulla esige che l'opera di cinta ed il pergolato sorgano fuori dalle zone edificabili. Ma non lo sono nemmeno in senso negativo, poiché la destinazione di queste costruzioni non esclude affatto la possibilità di realizzarle all'interno delle zone edificabili. Le ragioni sollevate dall'insorgente
In secondo luogo, l'opera di recinzione contrasta insanabilmente con la politica intrapresa dall'autorità cantonale e, attraverso il piano regolatore, dall'autorità comunale di __________. In particolare l'art. 29 cpv. 3 NAPR dispone che le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e al diritto cantonale di applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio. Come ha constatato il dipartimento, a tali realizzazioni si contrappongono l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio agricolo, segnatamente al mantenimento di fondi agricoli contigui liberi che permettano una coltivazione ed uno sfruttamento del suolo razionale. Ne consegue che l'interesse al mantenimento di una superficie agricola di primaria importanza si opporrebbe in modo insuperabile al rilascio dell'autorizzazione richiesta (DTF 112 Ib 36 segg.; ZBl 86 pag. 534; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzonen, N. 115 segg.). Vi è pure l'interesse pubblico preponderante di tutelare l'ambiente che caratterizza il comparto territoriale in cui è incluso il fondo dell'insorgente (riale, bosco e palude) in virtù degli art. 18 segg. LPN e 29 cpv. 4 NAPR.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost; 22, 24 LPT; 1 cpv. 1 e 2, 2 cpv. 1; 21 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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