AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.307
Data decisione, Autorità: 12.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00307
Lugano 12 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 novembre 1998 del
contro
la decisione 20 ottobre 1998, no. 4807, del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da __________ contro la decisione 31 luglio 1998 con cui il municipio di __________ le ha inflitto una multa di fr. 200.-- per il disturbo arrecato alla quiete pubblica dagli avventori del suo grotto;
vista la risposta 18 novembre 1998 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con rapporto 23 giugno 1998 il municipio di __________ ha posto in contravvenzione __________, gerente del grotto __________, per il disturbo alla quiete pubblica arrecato dagli avventori del ritrovo il 20 di quel mese alle 00.30;
che, preso atto delle giustificazioni addotte dalla prevenuta in contravvenzione, il 31 luglio 1998 il municipio le ha inflitto una multa di fr. 200.-- per violazione dell'art. 137 del regolamento comunale (RC);
che __________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 20 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei considerandi, dichiarando nulla la decisione impugnata;
che in sostanza il Governo ha ritenuto che le infrazioni alla
LEsPub fossero per principio di competenza del Dipartimento delle istituzioni; all'autorità comunale resterebbe riservato unicamente il perseguimento delle infrazioni commesse in materia di permessi speciali (orari, periodi di apertura e di chiusura, deroghe) da essa stessa accordati; non rientrando la fattispecie in quest'ambito, il provvedimento è stato cassato;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con conseguente ripristino della multa irrogata;
che l'insorgente rileva in sostanza come la sanzione si fondi sull'art. 137 RC, che vieta agli esercizi pubblici di turbare la quiete pubblica, in particolare quella notturna;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni;
che alla stessa conclusione approda la resistente __________, sollecitando in subordine l'annullamento nel merito della multa inflittale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 148 cpv. 3 e 208 LOC;
che al comune insorgente va riconosciuta la legittimazione attiva;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che secondo l'art. 53 LEsPub il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze;
che l'art. 137 RC di __________ stabilisce dal canto suo che gli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica e in particolare quella notturna;
che le infrazioni alla LEsPub sono punite dal Dipartimento delle istituzioni, secondo la procedura retta dalla LPContr, con la multa sino a fr. 1'000.--;
che le infrazioni ai regolamenti comunali sono invece punite dal municipio, secondo la procedura retta dagli art. 147-148 LOC, con la multa sino a fr. 10'000.-- (art. 145 LOC; art. 173 RC di Giubiasco);
che come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la LEsPub ha delegato ai comuni unicamente la competenza a perseguire le infrazioni alla LEsPub riferite a permessi speciali rilasciati dai municipi (art. 67 cpv. 1 LEsPub);
che il perseguimento di ogni altra infrazione alla LEsPub o al RLEsPub è stata esplicitamente dichiarata di esclusiva competenza del Dipartimento delle istituzioni (art. 67 cpv. 2 LEsPub);
che la LEsPub non pretende tuttavia di regolare in modo esaustivo ed esclusivo la tutela della quiete pubblica da turbative riconducibili all'attività di un esercizio pubblico;
che l'entrata in vigore della LEsPub, norma di rango superiore, non ha di conseguenza determinato la generale inapplicabilità delle disposizioni dei regolamenti comunali che tutelano la quiete pubblica da turbative derivanti dall'attività degli esercizi pubblici;
che nella misura in cui queste disposizioni di diritto comunale non collimano esattamente con l'art. 53 LEsPub, ma hanno valore di legge speciale per rapporto alla normativa cantonale, il municipio continua ad essere legittimato a procedere penalmente nei confronti dei contravventori;
che la particolare attenzione che l'art. 137 RC di __________ dedica alla protezione della quiete da turbative derivanti dall'attività degli esercizi pubblici contraddistingue chiaramente questa norma dall'art. 53 LEsPub, che invece si preoccupa soprattutto di sancire la responsabilità del gerente (cfr. marginale);
che avendo il municipio fondato la decisione di multa sull'art. 137 RC e non sull'art. 53 LEsPub, richiamato soltanto per giustificare la responsabilità della gerente, il giudizio di nullità reso dal Consiglio di Stato non regge alla critica dell'insorgente;
che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione governativa impugnata siccome lesiva del diritto;
che gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso inoltrato dalla resistente contro il censurato decreto di multa;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 145, 208 LOC; 53, 66, 67 LEsPub; 137, 173 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 ottobre 1998, no. 4807, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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