AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1998.312
Data decisione, Autorità:
12.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00312
Lugano
12 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 9 novembre 1998 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 20 ottobre 1998 (n. 4809) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 12 febbraio 1998
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione,
gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre per motivi di
sicurezza;
vista la risposta 12 novembre 1998 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 16 gennaio 1987 l'allora
Dipartimento di polizia ha revocato ad __________ (1962) la licenza di condurre
cat. B a tempo indeterminato per infrazione alla LStup. Il 4 marzo 1988 l’ha
riammesso alla guida. Il 9 giugno 1989 la licenza gli è stata nuovamente
revocata, sempre per infrazione alla LStup, nonché per aver circolato il 23
maggio precedente sul tratto __________ in stato di ebrietà e sotto l'influsso
di sostanze stupefacenti.
Il 18 dicembre 1996 l'autorità ha nuovamente riammesso
__________ alla guida sotto la rigida condizione di presentarle ogni due mesi,
e per la durata di un anno, un certificato medico attestante l'avvenuta
astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti. Il ricorrente si è limitato a
inoltrare i risultati delle analisi delle urine con scarsa frequenza e a
scadenze irregolari. Il 7 maggio 1997 la Sezione della circolazione del
Dipartimento delle istituzioni lo ha dunque invitato a volersi sottoporre ad almeno
2-3 controlli mensili e di trasmettere il certificato ogni due mesi. Il 9
giugno 1997 __________ ha comunicato al dipartimento che la scarsa frequenza
dei controlli dell'urina era dovuta ai lunghi soggiorni all'estero per motivi
professionali. Il 13 dello stesso mese l'autorità gli ha comunicato la sua
disponibilità ad attendere il suo rientro per la produzione della
certificazione richiesta, rendendolo edotto che in caso di violazione
dell’obbligo si sarebbe proceduto ad una nuova revoca della licenza. Ancora una
volta il ricorrente non ha fatto fronte con regolarità agli obblighi impostigli
dall'autorità cantonale. Il 6 ottobre 1997 l'autorità cantonale l’ha pertanto
formalmente sollecitato a produrre la documentazione richiesta il 13 giugno
precedente entro sette giorni, pena la revoca della licenza. Il 14 ottobre 1997
__________ ha nuovamente giustificato la sua inadempienza con gli impegni professionali
all'estero. Si è nondimeno impegnato a sottoporsi ad un'analisi appena possibile.
Il 21 ottobre 1997 la Sezione della circolazione lo ha ancora
invitato a voler trasmettere entro tre giorni un certificato medico ed a
sottoporsi nel mese di dicembre all'analisi tossicologica del capello onde
attestare l'asserita astinenza sul lungo periodo da sostanze stupefacenti, con
la comminatoria della revoca immediata e senza preavviso della licenza in caso
di inadempienza. __________ ha contestato l’obbligo di sottoporsi ad un'analisi
tricologica.
Il 21 novembre 1997 il dr. __________ ha trasmesso
all'autorità competente i risultati - negativi - di tre analisi effettuate
sull'arco di 10 giorni e ha proposto ulteriori controlli al rientro del
paziente, tra cui l'analisi del capello. Successivamente, la patrocinatrice
dell'interessato ha più volte comunicato al dipartimento che il suo mandante
non si era potuto sottoporre alle analisi sempre a causa dei frequenti impegni
lavorativi all'estero e che i brevi soggiorni nel Cantone non gli permettevano
di far fronte a quanto ordinatogli.
B. Il 12 febbraio 1998 la
Sezione della circolazione, visto come gli scritti 6 e 21 ottobre 1997 non
avessero sortito alcun effetto positivo, ha dunque risolto di revocare cautelativamente
ad __________ la licenza di condurre a tempo indeterminato conferendo alla
risoluzione effetto immediato e sottoponendo l'eventuale riesame della stessa
alla presentazione della documentazione medica richiesta il 6 ottobre 1997.
La decisione è stata fondata sugli art. 16 cpv. 1, 25 cpv. 3
lett. a LCStr e 7 cpv. 3 OAC.
Nel frattempo, il medico curante ha trasmesso al dipartimento
il referto d'analisi delle urine del ricorrente datato 28 gennaio 1998. Il 17
febbraio 1998 la Sezione della circolazione ha comunicato alla patrocinatrice
che considerava insufficienti i controlli tossicologici di __________ dal
giorno della sua riammissione alla guida, confermandole nondimeno che con
l'analisi del capello il provvedimento di revoca nel frattempo adottato avrebbe
potuto essere riesaminato. I referti di due ulteriori analisi delle urine
datate 1 e 11 aprile 1998 sono state trasmesse dal medico curante il 16 aprile
successivo.
C. Contro la predetta
risoluzione dipartimentale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato,
chiedendone l'annullamento.
Con giudizio 20 ottobre 1998 il Governo cantonale ha respinto
l'impugnativa e confermato il provvedimento. In sostanza, l'Esecutivo ha
ritenuto che la documentazione medica presentata dal ricorrente non adempisse
alla condizione imposta dall'autorità al momento della decisione 18 dicembre
1996. Pur ammettendo la sua frequente assenza all'estero per motivi
professionali e considerata la disponibilità dimostrata dal dipartimento nel
valutare la sua particolare situazione nell'ottica delle condizioni impostegli
con la riammissione alla guida, il Consiglio di Stato ha rilevato che egli
avrebbe potuto dimostrare la sua affrancazione dal consumo di sostanze stupefacenti
sottoponendosi all'esame del capello.
Ha infine reputato la decisione dipartimentale legittima e
giustificata dalle esigenze di tutela della sicurezza del traffico.
D. Contro la pronuncia
governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento.
L'insorgente sottolinea che per motivi di lavoro, egli deve
portare i capelli cortissimi; aggiunge pure che l'esame tossicologico del
capello non era previsto nella condizione della restituzione della licenza.
Rileva che le analisi svolte in modo irregolare comprovanti la sua completa
affrancazione dall'uso di sostanze stupefacenti sarebbero conformi alla
giurisprudenza federale, tanto che l'autorità di prime cure le avrebbe
accettate per dieci mesi senza obiettare alcunché.
Adduce infine l'assoluta necessità della licenza di condurre
per la sua attività professionale; in caso contrario ritiene il suo posto di
lavoro a rischio.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni
poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del
Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LACStr.
Il gravame - tempestivo e presentato da una persona
senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. La licenza di condurre
è un permesso di polizia che autorizza alla guida di veicoli a motore. Essa può
essere rilasciata soltanto se, tra le altre cose, il richiedente non è dedito
al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla
guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze e i permessi devono essere
revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio
non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se
non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi ai quali il rilascio era
stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr).
Sono sottoposti a una visita di controllo di un medico di
fiducia i conducenti di veicoli a motore dopo gravi ferite dovute incidenti o
dopo gravi malattie (art. 7 cpv. 3 lett. c OAC). Le revoche a scopo di
sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei.
Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per
ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di
tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre
può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di
esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC). Da quanto testé esposto
discende che la decisione emanata nei confronti del ricorrente è una misura
amministrativa cautelativa e preventiva a scopo di sicurezza, volta sia alla
tutela dell'interessato medesimo sia alla protezione della circolazione contro
i conducenti non idonei a guidare veicoli a motore (art. 30 cpv. 1 OAC).
2.2. Come si è detto in narrativa, la decisione di revoca impugnata
dal ricorrente è stata adottata perché quest'ultimo non ha dato seguito
all'ordine impartitogli dalla Sezione della circolazione di sottoporsi ad un
breve periodo di intenso controllo medico atto a stabilire la sua totale
astinenza dalla dipendenza da sostanze stupefacenti.
Quella resa dalla predetta autorità amministrativa è dunque
una decisione di ritiro immediato della licenza a titolo preventivo e in quanto
tale rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura
provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di
esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti ivi
menzionati).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal
comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla
guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti con la dovuta
rapidità i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi
casi le autorità devono poter quindi intervenire cautelativamente per tutelare
la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla
misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
III Vol., n.1 996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
- Nel caso in rassegna, il
provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare
del tutto giustificato dalle circostanze.
Dopo una lunga e grave tossicodipendenza (segnatamente da
eroina) iniziatasi nel 1979 e curata a più riprese con terapie metadoniche e in
comunità di recupero, vista la prognosi "cautamente positiva",
__________ è stato riammesso alla guida sotto la rigida condizione di
presentare ogni due mesi e per la durata di un anno un certificato medico
attestante l'avvenuta astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
Ciononostante, l'insorgente si è sottoposto con notevole
irregolarità al controllo delle urine: il 10 gennaio, 6 marzo, 26 maggio, 11
giugno, 7/13/18 novembre 1997, 27 gennaio, 1° e 10 aprile 1998. I relativi
certificati medici sono datati 24 aprile, 16 giugno, 21 novembre 1997, 16
febbraio e 16 aprile 1998. Tale frequenza appare invero dovuta al fatto che
l'interessato, dipendente presso la __________ di __________ in qualità di
ingegnere di messa in servizio, deve spesso recarsi all'estero (v. doc. B e C
prodotti col ricorso davanti al Consiglio di Stato). Benché l'analisi tossicologica
del capello non fosse contemplata nella decisione 18 dicembre 1996 quale condizione
per il mantenimento della licenza di condurre, del tutto giustificata appare la
decisione 21 ottobre 1997 con cui la Sezione della circolazione ha imposto al
ricorrente di sottoporsi all'analisi del capello onde accertare sul lungo
periodo la sua astinenza dalle sostanze stupefacenti (cfr. Mangin, Médicaments,
drogues et circulation routière, pagg. 14-15 in: Journées du droit de la circulation
routière 1998).
I rimproveri che il ricorrente muove all'autorità per aver
accettato, senza nulla obiettare, le sue analisi nell'arco di dieci mesi ossia
sino all'ottobre 1997 sono infondati. Egli dimentica infatti non solo che già
il 7 maggio 1997 era stato invitato a volersi sottoporre a maggiori controlli
(almeno 2-3 al mese) e a trasmettere il certificato medico ogni due mesi, ma
che il 13 giugno seguente gli si comunicò che al suo rientro dall'estero doveva
mettersi immediatamente in contatto con il dipartimento e fare pervenire nel
contempo un certificato medico attestante la mantenuta astinenza dal consumo di
qualsiasi sostanza stupefacente.
Il ricorrente adduce inoltre che l'esame tricologico non
sarebbe in tutti i casi eseguibile, in quanto porta i capelli cortissimi per ragioni
professionali. Al fine di salvaguardare l’immagine di serietà della ditta nei
cantieri dovrebbe presentarsi in modo impeccabile e non con le treccine o il
codino. L’obiezione non è solo infondata, ma induce a sospettare che il taglio
raso non sia altro che un espediente per sottrarsi ad un controllo più
accurato. Considerato il normale ritmo di crescita dei capelli (un cm al mese),
bastano in effetti pochi centimetri per raccogliere informazioni attendibili
circa l’uso di stupefacenti.
Considerate le difficoltà incontrate dal ricorrente per
sottoporsi con regolarità ai controlli dell'urina a causa dei suoi frequenti impegni
professionali all'estero, la misura amministrativa adottata nei suoi confronti
a titolo preventivo e cautelativo dalla Sezione della circolazione appare
pienamente giustificata. Non va invero dimenticato che il ricorrente rimane
comunque un soggetto a rischio. Lo comprova la ricaduta che ha avuto alla fine
del 1995.
Tutto sommato, la decisione impugnata non procede da un
esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità
competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata.
Il pericolo per la sicurezza della circolazione costituito da un conducente che
si presume dedito al consumo di tali sostanze esige che le autorità intervengano
tempestivamente con provvedimenti urgenti a tutela provvisoria di interessi giuridici
minacciati durante il lasso di tempo necessario all'effettuazione dei dovuti
accertamenti.
-
Il ricorrente infine non si
può appellare in questa sede all'asserita necessità di disporre della licenza
di condurre per motivi professionali come pure del timore di perdere il posto
di lavoro in caso di revoca. Questi fattori possono avere una qualche rilevanza
unicamente nell'ambito delle revoche a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 cpv.
2 OAC). Non entrano invece in considerazione nei casi di revoca a scopo di
sicurezza dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una
persona alla guida di veicoli ( cfr. art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait
du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
-
Stante tutto quanto
precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 14 cpv. 2, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis, 25 cpv. 3 LCStr; 7 cpv. 3, 33
cpv. 2, 35 cpv. 3 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.– sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di
Losanna nel termine di 10 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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