AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.314
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00314
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 novembre 1998 di
patrocinata dall'avv. __________
contro
la risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4961) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 27 agosto 1998 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, le ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese;
vista la risposta 16 novembre 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 luglio 1998, alle ore 07.19, __________ circolava in direzione nord-sud in via __________ a __________ alla guida dell'autovettura marca VW Polo targata TI __________.
In tale occasione la conducente è incappata in un controllo radar della velocità tipo Multanova 6F, dal quale è risultato che la stessa stava procedendo ad un'andatura di 81 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite generale di 50 km/h.
B. a) In seguito a questi avvenimenti, il 27 agosto 1998 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare all'interessata la licenza di condurre a scopo di ammonimento per il periodo di un mese, e su proposta della stessa dal 1° novembre 1998 al 30 novembre 1998 incluso.
b) Con decisione 21 agosto 1998 cresciuta in giudicato, l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 690.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 40.–, per superamento dei limiti di velocità. L'infrazione non è stata contestata.
C. Contro la predetta decisione di revoca della licenza __________ è insorta l'11 settembre 1998 davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento.
In sostanza, essa ha contestato l'accertamento della velocità registrata dal radar, nonché l'indicazione nel luogo del limite di velocità massima di 50 km/h. Ha pure invocato la necessità della licenza di condurre per motivi professionali.
D. Con giudizio 28 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, confermando il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione.
Il Governo ha ritenuto che, in virtù del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse spazio per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nella decisione di multa del 21 agosto 1998.
Ha inoltre considerato che in virtù di una costante prassi amministrativa e giurisprudenziale, il superamento della velocità massima consentita di oltre 30 km/h deve dar luogo alla revoca della licenza di condurre siccome costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza stradale.
E. Con ricorso 10 novembre 1998 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento della citata risoluzione governativa.
L'insorgente, dando rilevanza alla sua buona reputazione quale conducente per oltre 19 anni, ripropone ed amplia le argomentazioni già sollevate davanti all'istanza inferiore.
Si duole pure del fatto che il Governo ha statuito senza dar seguito alla sua richiesta di poter prendere in visione l'apparecchio radar e i documenti di taratura del medesimo. Indica che nel tratto stradale in questione il limite di velocità consentita sarebbe di 60 km/h. Chiede pertanto il sopralluogo alfine di verificare come nella zona della presunta infrazione non vi sia alcun segnale di cambiamento di velocità da 60 a 50 km/h.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione querelata.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso - come si vedrà in appresso - sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10.1996 in re T.).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).
Va osservato che la revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
La durata del provvedimento non può in ogni caso essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr).
Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).
In concreto, la ricorrente ha superato di 31 km/h la velocità massima consentita. Essa ha dunque compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre va di conseguenza obbligatoriamente revocata.
Sennonché, simili argomentazioni sono irricevibili nella presente sede e non possono conseguentemente essere prese in considerazione.
5.1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessata un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 consid. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove - come nella presente fattispecie - la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessata sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultima non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuta, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
5.2. Nel caso di specie la ricorrente è stata informata dal dipartimento con lettera 29 luglio 1998 che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Essa ha invero dichiarato, ancorché telefonicamente il 31 luglio successivo, di non meritarsi una punizione così severa in quanto si definisce una conducente corretta. Ha nondimeno aggiunto di aver erroneamente creduto che il limite di velocità fosse di 80 km/h perché non conosce il luogo dove era posto il radar. Essa non ha dunque contestato il limite di velocità di 50 km/h, né il dispositivo tecnico di misurazione della velocità.
Il 21 agosto 1998 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione le ha quindi inflitto una multa per violazione dei limiti di velocità. La ricorrente l'ha accettata, non avendola impugnata davanti alle istanze di giudizio superiori. Così facendo essa ne ha quindi implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto, motivo per il quale non può più in questa sede mettere in discussione i fatti in oggetto, né tantomeno l'apprezzamento giuridico degli stessi operato dall'autorità penale.
Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è dunque di principio vincolato al giudizio di condanna pronunciato dal Dipartimento, il quale non ha rinvenuto nelle circostanze sopra descritte alcun elemento che potesse giustificare l'abbandono del procedimento contravvenzionale. A torto quindi l'insorgente sostiene che la sanzione penale non può costituire una ammissione o un riconoscimento della corretta misurazione della velocità. Ne consegue che le censure addotte dalla ricorrente vanno respinte siccome infondate.
In quanto esposto dalla ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti segnatamente all'aiuto di un collaboratore o di famigliari (cfr. DTF 122 II 24 e seg. consid. 1c, DTF 22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in re D.S.).
Per il che il ricorso va respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 LCStr; 4a ONC; 30, 33 OAC; 10 LACStr; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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