AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.316
Data decisione, Autorità: 04.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00316
Lugano 4 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 1998 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4942) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 7 agosto 1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
20 novembre 1998 del Consiglio di Stato,
27 novembre 1998 della Sezione degli stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1945), cittadino italiano celibe, è entrato la prima volta in Svizzera nel 1964 proveniente da __________ per lavorare in qualità di stagionale nel ramo alberghiero. Nel 1976 ha ottenuto un permesso di dimora in virtù del vigente accordo italo-svizzero in materia. Dal 1981 è titolare di un permesso di domicilio, con prossimo termine di controllo fissato al 15 settembre 1999. Lavora attualmente in qualità di cameriere presso il ristorante "__________".
B. Il 6 maggio 1997 la Sezione degli stranieri ha richiesto alla Polizia cantonale di accertare se __________ soggiornasse effettivamente in Ticino a __________ in modo continuo e regolare.
Interrogato il 21 luglio 1997, l'interessato ha in sostanza affermato di rientrare regolarmente da due anni in Italia e ritornare nuovamente la mattina in Svizzera per riprendere la sua attività lavorativa. Tali risultanze hanno pure avuto riscontro nei controlli doganali effettuati dalla guardia di confine di __________.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 7 agosto 1997 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________ per aver risieduto per oltre sei mesi in __________ a __________. Il provvedimento è stato adottato in virtù dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS.
L'autorità di prime cure ha precisato che il recapito di __________ era ed è unicamente fittizio e che la sua presenza in Ticino era limitata a pochi giorni all'anno. L'interessato è stato nondimeno informato che la decisione non gli pregiudicava l'eventuale rilascio di un permesso di lavoro per confinanti, previo avviso dell'Ufficio della manodopera estera della Sezione per il promovimento economico e del lavoro.
D. Adìto dall'interessato, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione del 28 ottobre 1998.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio, perché il ricorrente ha risieduto all'estero per un periodo superiore a sei mesi. L'Esecutivo cantonale ha considerato che lo straniero da anni entrava in Svizzera principalmente per motivi di lavoro alla stregua di un frontaliero, mantenendovi una residenza fittizia. Al proposito, ha dato rilevanza al verbale d'interrogatorio dell'interessato, ai controlli doganali e allo scritto della precedente convivente __________ di __________.
Preso atto della risoluzione governativa, la Sezione degli stranieri ha ordinato all'interessato di lasciare il territorio cantonale e di cessare l'attività lucrativa entro il 30 novembre 1998.
E. Contro la predetta pronuncia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento e postulando che gli sia riconosciuta la validità del permesso di domicilio in Svizzera.
Giustifica il proprio rientro quotidiano in Italia con il solo scopo di pernottare per via della relazione con una signora di __________ e su pressioni di quest'ultima, senza tuttavia mai manifestare di voler trasferirvi il domicilio. Sottolinea come il centro dei suoi interessi sia stato riportato in Svizzera a partire dalla fine di tale relazione. Ritiene di non aver mai interrotto i suoi contatti con il paese ospitante per avervi sempre lavorato, passandovi pure di tanto in tanto la notte. Dà rilevanza al suo comportamento esemplare tenuto da quasi 20 anni di residenza in __________. Contesta che l'attestato rilasciatogli dall'autorità amministrativa di __________ certificante di non risiedere in tal comune sia stato allestito su sua richiesta.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita 6 marzo 1997 in re D. consid. 1b e riferimenti). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm; 10 lett. a LALPS) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La possibilità del ripristino del permesso di domicilio postulato dal ricorrente è dunque vincolata dal quesito a sapere se esso non abbia perduto di validità. Occorrerà pertanto accertare se egli non ha risieduto all'estero per oltre sei mesi oppure se entro tale periodo ha eventualmente richiesto un permesso di assenza dalla Svizzera. In caso negativo, egli non potrà richiedere con successo il permesso sollecitato. Tuttavia, abitando all'estero nella zona di confine e adempiendo ai relativi requisiti, gli sarà comunque riservata la possibilità di essere posto al beneficio di un permesso quale frontaliero.
Ne consegue che in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza sul territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c e rinvii). Va infine osservato che se entrano in considerazione più luoghi di residenza, è determinante quello in cui il ricorrente risiede maggiormente. Se la durata della residenza nei due luoghi non è molto diversa, è parimenti rilevante lo scopo della stessa (STF 20 ottobre 1994 in re F. consid. 3b).
Da rilevare che questo Tribunale ha già avuto modo di chinarsi sul caso di uno straniero domiciliato che entra in Svizzera principalmente per motivi di lavoro alla stregua di un frontaliero mantenendovi una residenza fittizia (STA 26 ottobre 1997 in re P. consid. 4): tale modo di agire porta alla decadenza del permesso.
"(...)R.: Confermo questo dato di fatto anche perché in quel di __________ convivo con una donna: __________, 1947. Di conseguenza rendo visita alla stessa.
D.: Ci risulta che lei, come già detto, da anni a questa parte, giornalmente rientra in Italia. Conferma questo fatto.
R.: Devo ammettere che effettivamente malgrado tenga una camera a __________, giornalmente rientro in Italia a passare le notti. Il mattino poi rientro regolarmente in Svizzera per svolgere la mia attività lavorativa presso l'E.P. già precisato (...)".
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, che l'insorgente non ha mai ritrattato, si deve dunque ammettere che al 21 luglio 1997 egli si era stabilito all'estero già da oltre sei mesi, rientrando in Svizzera unicamente per motivi di lavoro.
4.2. Il ricorrente non contesta in sede di ricorso di aver pernottato in Italia almeno tra il 1995 e il 1996, durante la sua relazione con la persona domiciliata a __________, e di rientrare in Ticino per lavorare. Sottolinea tuttavia di non aver mai espresso la volontà, pur avendone la possibilità, di trasferire il proprio domicilio in Italia e che quindi la decadenza del suo permesso di domicilio sarebbe ingiustificata. Sennonché egli ha pacificamente affermato che il centro dei suoi interessi è stato riportato in Svizzera con la fine della relazione (ricorso ad 2). Egli ha pure asserito di aver mantenuto la camera a __________, dove di tanto in tanto soggiornava, a causa della predetta relazione, che definisce estremamente turbolenta, nonché densa di controversie e di discussioni. Ciò dimostra ancora una volta come egli rientrava in Ticino unicamente per lavorare alla stregua di un frontaliero, fintanto che durava la sua relazione amorosa.
__________ non può del resto fondarsi sulla decisione 6 ottobre 1997 del comune di __________ di iscriverlo all'anagrafe. L'Ufficiale ha infatti attestato unicamente che egli non vi dimora abitualmente. Orbene dallo scritto 15 aprile 1997 di __________ di __________, precedente convivente dell'insorgente per quasi 20 anni, si evince che l'interessato in precedenza alloggiava a __________ durante il periodo lavorativo ed a __________ nel corso dei mesi invernali. Viste inoltre le sue dichiarazioni rilasciate davanti alla polizia, la citata decisione dell'Ufficiale di anagrafe non confuta quanto emerge dagli atti e non esclude che il ricorrente fosse presente a __________ durante le ore notturne. Egli ha d'altronde ancora riconosciuto nel proprio gravame (ad 3 pag. 4) che durante il periodo in cui aveva la relazione amorosa con la donna di __________ la sua presenza sul territorio italiano è stata segnalata con una certa regolarità e frequenza.
L'interessato ha dichiarato alla polizia che l'assenza all'estero è durata per anni, quindi in tuttti i casi per più di sei mesi. Dato che il termine semestrale è imperativo, non possono dunque essere di soccorso all'insorgente le sue successive argomentazioni volte a dimostrare che la propria residenza principale è in Svizzera da quando ha troncato la relazione con la donna di __________.
Va infine osservato come sia irrilevante, sempre in virtù delle vincolanti condizioni sancite dalla legislazione federale in materia di domicilio degli stranieri, il fatto che lo straniero abbia tenuto un comportamento ineccepibile durante la ventina d'anni di residenza trascorsa in Svizzera.
4.3. Va pure sottolineato che l'insorgente non ha mai presentato, prima della scadenza dei sei mesi di assenza all'estero (art. 9 cpv. 3 lett. c ultimo periodo LDDS), una domanda volta a ottenere il permesso di assenza dalla Svizzera.
Ne consegue che il suo permesso di domicilio ha perso inesorabilmente ogni validità.
Stante tutto quanto precede, si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco alle critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza del permesso di domicilio rilasciato a __________. Per il che il ricorso è respinto e non merita ulteriore disamina.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.– sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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