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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.318
Data decisione, Autorità: 12.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00318
Lugano 12 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 novembre 1998 di
contro
la decisione 28 ottobre 1998, n. 4957, del Consiglio di Stato, che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la licenza edilizia 28 luglio 1998 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per ampliare e trasformare in casa d’abitazione il fabbricato che sorge sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
30 novembre 1998 di __________;
1º dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
2 dicembre 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il resistente __________ è proprietario di un piccolo fabbricato adibito a studio di musica e situato a __________, in località __________, nella zona del nucleo di completazione (part. n. __________ RFD; zona NC). Il 25 maggio 1998 ha chiesto al municipio il permesso di trasformarlo in casa d'abitazione, ampliandolo sul lato S sino ad una distanza di m 1.50 dal confine verso il giardino circostante la casa d’abitazione di proprietà della ricorrente __________ (part. n. __________ RFD), che si è opposta alla domanda, contestando la distanza dal confine tra i due fondi.
B. Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 29 luglio 1998 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio 28 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato a sua volta il provvedimento, disattendendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che le distanze da confine prescritte dall'art. 33 NAPR non tornassero applicabili alla fattispecie. Lo escluderebbe la natura accessoria del terreno circostante la casa d'abitazione dell'insorgente, che non permetterebbe di considerarlo fondo aperto. La licenza è stata comunque confermata siccome rispettosa delle distanze tra edifici prescritte dalla stessa norma.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della licenza censurata.
Anche in questa sede l'insorgente contesta la distanza di m 1.50 dal confine prevista dal progetto avversato: distanza che la costringerebbe a rispettare un arretramento di m 2.50 dal predetto limite in caso di edificazione del suo fondo.
E. Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il beneficiario della licenza hanno chiesto il rigetto dell'impugnativa senza formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm) e prescindendo dal tentativo di conciliazione sollecitato dall'insorgente. Le verifiche preliminari effettuate da questo Tribunale permettono in effetti di considerarlo già sin d’ora votato all'insuccesso.
a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 da confine sul fondo aperto;
minimo 3 m verso un edificio senza aperture o in contiguità;
minimo 4 m verso un edificio con aperture.
Questa norma, comune alla maggior parte delle zone del nucleo, stabilisce da un lato le distanze dal confine e dall’altro quelle tra edifici. Le prime sono soggette alla libera disposizione dei proprietari di fondi contermini, che possono derogarvi mediante accordo, così come possono modificare i relativi confini. Le seconde sono invece imperative.
Le distanze tra edifici riprendono in sostanza le prescrizioni dell'art. 124 LAC; norma, che è diventata inapplicabile in seguito all'entrata in vigore del PR (art. 51 LE).
Quelle dal confine sono invece riconducibili agli art. 120 e 125 LAC. Il primo che permette di "erigere fabbriche senza finestre e stillicidio anche in confine del fondo altrui, aperto o semplicemente cinto". Il secondo che prescrive invece una distanza minima “di m 1.50 da un fondo aperto o semplicemente cinto (...)” per l’apertura di “finestre a prospetto”.
Analogamente alle succitate disposizioni della LAC, anche l’art. 33 NAPR fa dipendere la distanza da confine dalla presenza o meno di aperture nella facciata ad esso prospiciente.
Se non vi sono aperture, la norma - così com’è formulata - sembrerebbe addirittura imporre l’edificazione a confine. Essa stabilisce in effetti che “valgono le seguenti distanze: a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50”. Tale non è tuttavia il senso della prescrizione, poiché l’avverbio “altrimenti” non è riferito soltanto all’assenza di aperture, ma anche al confine.Ciò che porta a concludere che se non si edifica sul confine (senza aperture), vale una distanza (minima) di m 1.50 dallo stesso.
Se la facciata rivolta verso il confine presenta invece aperture, l’edificazione a confine non è ammessa. In questo caso la distanza dal confine non può essere inferiore a m 1.50.
L’art. 33 NAPR fa riferimento al “confine sul fondo aperto”. Il significato della precisazione “fondo aperto” non è di immediata comprensione. Per capirne la portata, occorre riferirsi al significato che il termine "fondo aperto" riveste negli art. 120 e 125 LAC, dai quali trae origine.
“Aperto”, stando al significato letterale dell’aggettivo, dovrebbe di per sé indicare soltanto l’assenza di chiusure. Visto come la qualifica in esame serva a definire le distanze dal confine, sembrerebbe pertanto logico considerare aperto qualsiasi fondo privo di recinzioni (/, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino, pag. 57).
Al fondo aperto le norme in questione parificano tuttavia anche il fondo “semplicemente cinto”. Da questa precisazione, solitamente non ripresa dalle NAPR, la giurisprudenza ha dedotto che al termine “fondo aperto” fosse da attribuire il significato di “terreno non edificato o comunque non accessorio ad una costruzione” (DTF 25.10.94 in re __________ = RDAT 1995 I N. 25, pag. 51 seg.). Questa interpretazione è stata giudicata eccessiva dalla dottrina, che preferisce far dipendere la qualifica di terreno aperto unicamente dall’assenza di costruzioni lungo il confine fronteggiante la nuova costruzione (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 120 LAC N. 1439 seg.).
Qualunque sia la tesi più accreditabile, v’è da chiedersi se il termine “fondo aperto” abbia effettivamente un contenuto precettivo e non sia piuttosto un semplice aggettivo, inopinatamente recepito dalle disposizioni della LAC, che ha ormai perso qualsiasi valenza normativa. Tenuto conto della natura e delle finalità perseguite dalle distanze da confine previste dal diritto pubblico, è un’ipotesi che non appare affatto infondata. A maggior ragione se si considera che non è dato di sapere quale distanza dal confine dovrebbero rispettare le costruzioni con aperture rivolte verso un fondo “chiuso”, ovvero un fondo che non presenta le caratteristiche di un “fondo aperto”, in quanto edificato od accessorio ad una costruzione.
La questione può rimanere indecisa perché comunque venga risolta, la licenza edilizia impugnata non viola la legge.
Controverso è unicamente il rispetto delle distanze dal confine tra i due fondi. Distanze, che il Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabili poiché il fondo della ricorrente non sarebbe “aperto”.
Orbene, contrariamente a quanto assume il Governo, il fatto che il giardino circostante la casa della ricorrente possa eventualmente non rispondere ai requisiti indicati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per essere considerato “fondo aperto” non permette affatto di concludere che l’opera non soggiaccia di principio alle distanze da confine. Dato che l’art. 33 NAPR prescrive soltanto distanze dal confine “sul fondo aperto” , questa circostanza permette semmai soltanto di constatare che la costruzione, di per sé conforme alla distanza di m 1.50 dal confine prescritta da tale norma per costruzioni con aperture rivolte verso un “fondo aperto”, non viola comunque il diritto, perché nessuna norma di legge stabilisce distanze diverse e maggiori dal confine su “fondi chiusi“, ossia che non possono essere considerati “aperti” ai sensi della norma succitata. È questa in effetti l’unica conclusione alla quale si può giungere se si vuole attribuire ad ogni costo un contenuto precettivo alla specificazione riguardante i fondi “aperti” contenuta nell’art. 33 NAPR.
A torto si duole la ricorrente del fatto che in caso di successiva edificazione del suo fondo sarà chiamata a sopportare una distanza di m 2.50 dal confine al fine di rispettare la distanza di 4 m dalla costruzione con aperture oggetto della licenza impugnata. Si tratta di una conseguenza già prevista dall'art. 124 LAC, che non può essere evitata.
La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto delle illusioni che la succitata sentenza del Tribunale federale può aver suscitato nella ricorrente, segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 51 LE; 120, 124, 125 LAC; 33 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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