AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.319
Data decisione, Autorità: 04.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00319
Lugano 4 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 novembre 1998 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 28 ottobre 1998 (n. 4952) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 25 giugno 1998 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
24 novembre 1998 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
26 novembre 1998 della Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ (30 maggio 1966), cittadino libanese, è entrato in Svizzera la prima volta il 6 ottobre 1989 richiedendo l'asilo. Nel corso della procedura l'interessato è stato condannato con decreto d'accusa 7 gennaio 1991 a 12 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di furto. La domanda d'asilo è stata definitivamente respinta l'8 aprile 1991 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il richiedente ha quindi lasciato il territorio elvetico il 29 aprile successivo.
b) Il 22 ottobre 1991 l'allora Dipartimento cantonale di polizia ha deciso l'incarcerazione di __________ in quanto era entrato illegalmente e privo di documenti in Svizzera da oltre un mese.
Il 30 ottobre 1991 si è sposato davanti all'Ufficiale di stato civile di __________ con __________ (22 maggio 1947), cittadina italiana nubile domiciliata in Svizzera dal 10 settembre 1980 e madre di __________ (1° dicembre 1977) ora cittadino svizzero naturalizzato, nato da una precedente relazione. Il 4 novembre seguente è stato scarcerato ed ha lasciato il territorio svizzero alla volta della vicina penisola, dove ha in seguito ottenuto la cittadinanza italiana.
c) Il 5 maggio 1992 il Consiglio di Stato, su ricorso, ha definitivamente respinto la richiesta dell'interessato risalente al 9 dicembre 1991 e volta ad ottenere l'autorizzazione d'entrata per soggiornare in Ticino presso la moglie. L'Esecutivo cantonale ha fondato la propria decisione a seguito dei precedenti penali ed amministrativi dello straniero (condotta che ha dato adito a gravi lagnanze).
d) __________ è stato infine autorizzato ad entrare in Svizzera nel maggio 1994 in virtù dell'art. 17 LDDS ottenendo un permesso di dimora per vivere con la moglie a __________, in seguito regolarmente rinnovato con ultima scadenza fissata al 24 maggio 1998.
B. Il 17 aprile 1998 la Polizia cantonale ha interrogato i coniugi __________ in merito alla loro residenza effettiva presso il domicilio coniugale.
Con decisione 25 giugno 1998 la Sezione degli stranieri, prendendo atto di quanto dichiarato dall'interessato e da sua moglie nei rispettivi interrogatori, ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora presentata da __________ il 17 marzo 1998 in virtù degli art. 4, 9, 12, 16 , 17 LDDS e 8 ODDS.
L'autorità di prime cure ha in sostanza ha dato rilievo al fatto che l'istante, dopo due anni dal ricongiungimento in Svizzera, non ha più vissuto con la moglie pernottando altrove e rientrando solo saltuariamente al domicilio coniugale di __________. Ha di conseguenza considerato che il motivo del soggiorno (matrimonio) era venuto a mancare perché il vincolo del connubio sussisteva solo formalmente.
Ha quindi fatto ordine all'interessato di lasciare il territorio cantonale entro il 31 agosto 1998.
C. Con giudizio 28 ottobre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame inoltrato da __________ il 10 luglio precedente.
Il Governo ha in sostanza considerato che il matrimonio dei coniugi __________, nonostante la comunione domestica fosse stata effettivamente ricomposta a partire dal gennaio/febbraio 1998, sarebbe di fatto inesistente segnatamente a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla polizia, l'esito negativo della procedura d'asilo e la differenza di età dei coniugi. Ha quindi concluso che appellarsi a tale connubio di natura formale corrisponde all'esercizio abusivo del diritto al rinnovo del permesso di dimora.
D. Con ricorso di diritto amministrativo 18 novembre 1998 __________ è insorto contro la risoluzione governativa innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulando l'annullamento della decisione impugnata e il rinnovo del suo permesso di dimora.
In sostanza, esso adduce che gli elementi a fondamento del provvedimento adottato sarebbero imprecisi e non suscettibili di concludere che i coniugi non avrebbero la volontà di costituire un'autentica unione coniugale, segnatamente a partire dal gennaio 1998. Donde l'inesistenza di un abuso di diritto. A suo dire, la decisione impugnata sarebbe anche inopportuna per motivi di ordine economico. Invoca pure la protezione sancita dall'art. 8 CEDU.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione.
Considerato, in diritto
1.2. Giusta l'art. 100 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Svizzera ed il Libano o la Repubblica italiana alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini di questi Paesi dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo di un permesso di dimora nella fattispecie in esame.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS, se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di dimora fintanto che essi vivono insieme. In concreto il ricorrente è sposato dal 30 ottobre 1991 con __________, cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Va comunque rilevato che è solo dal maggio 1994 che il ricorrente è stato autorizzato a ricongiungersi nel nostro Paese con la moglie. Sebbene anche in seguito - come si vedrà in appresso - i coniugi __________ non hanno sempre vissuto insieme, attualmente formano una comunione domestica. Ne consegue che il ricorrente può richiamarsi all'art. 17 LDDS. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato, è una questione di merito e non di ammissibilità. Donde la competenza dello scrivente Tribunale a statuire sul gravame in rassegna.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (artt. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Secondo quanto disposto dall'art. 9 cpv. 2 LDDS, il permesso di dimora può essere revocato - e tanto più non rinnovato - quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale (lett. a); quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o quando la condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze (lett. b); gli impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora, si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
Nel caso in rassegna, l'insorgente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora in Svizzera con lo scopo di vivere insieme con la moglie in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS e non per altri motivi.
3.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, ovvero formano una comunione domestica effettiva e realmente vissuta. In concreto, la Sezione degli stranieri non ha rinnovato il permesso di dimora all'interessato in quanto lo scopo del soggiorno, ossia il matrimonio, veniva invocato in maniera abusiva. A tale proposito va osservato che la giurisprudenza ha già stabilito che i principi elaborati in relazione al matrimonio fittizio e abusivo di cui all'art. 7 LDDS sono applicabili per analogia anche nell'ambito dell'art. 17 LDDS.
3.2. Il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi (DTF 123 II 49 consid. 4; 122 II 289 consid. 2; 121 II 1 consid. 2). E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la loro marcata differenza di età, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica oppure che sia solo apparente, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
3.3. Il rinnovo del permesso sollecitato può anche essere negato in caso di abuso di diritto. Esso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli scopi che la legge su cui si fonda non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, pag. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78).
Il Tribunale federale ha sino ad ora rinunciato a definire i casi in cui si manifesta un abuso di diritto, indicando esplicitamente che un eventuale esercizio abusivo deve essere valutato secondo le circostanze del caso concreto. In ogni caso soltanto l'abuso manifesto può essere preso in considerazione (DTF 121 II 103). Per esempio, sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso di diritto allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente al solo scopo di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4; STF inedita 11 febbraio 1997 in re B.).
4.1. Va innanzitutto osservato che il ricorrente, dopo la reiezione della sua domanda d'asilo ed il suo soggiorno illegale in Svizzera, è immediatamente convolato a nozze chiedendo di essere posto al beneficio di un permesso di dimora per tale scopo, senza successo.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 17 aprile 1998 sull'effettiva dimora presso la residenza coniugale a __________, l'insorgente ha, tra l'altro dichiarato:
"Il 25.5.1994, finalmente mi veniva rilasciato il permesso di dimora, e quindi potevo stabilirmi presso mia moglie a __________ in via __________, in un appartamento composto da 4 locali più doppi servizi, dove paghiamo un affitto di fr. 1'000.–. Lì abito io, mia moglie, ed il figlio di lei, che si chiama __________, 1.1.1977, ora cittadino svizzero, lavora quale muratore qualificato, (ha svolto regolare apprendistato), conseguendo il diploma federale.
Per 2 anni, sino al 1996, ho sempre risieduto a __________, poi dal 23.2.1996, siccome mi iscrivevo quale studente in ingegneria elettrica 3° anno, al __________, e devo dire che nell'appartamento di __________ non potevo concentrarmi negli studi, perché il figlio di mia moglie aveva spesso amici in casa che non mi permettevano appunto la concentrazione che mi necessitava per gli studi. Dopo ca. 4 mesi, nel giugno 1996, decidevo di trasferirmi (per studiare, io studio di notte) e dormivo anche per 3 o 4 sere la settimana, presso un amico di __________, tale __________, citt. CH, di __________, che abita a __________. Lui è assistente di volo per la __________ di __________, e siccome raramente era a casa, dato il suo lavoro, io avevo tutta la tranquillità per il mio studio. Io non sapevo che così facendo entravo in contrasto con le leggi qui vigenti sulla dimora e domicilio degli stranieri.
Devo anche dire, che però in quel periodo, dopo il lavoro, passavo presso mia moglie e a volte rimanevo per la cena e per dormire, questo 3 o 4 volte la settimana. Questa situazione è durata sino al 31.12.1997. Il 1.1.1998, tornavo regolarmente presso mia moglie al domicilio di __________, lasciando definitivamente __________. Questo perché da quando sono venuto a sapere della mia irregolarità, spiegata dal cpl __________ della Pol Com di __________ che mi aveva citato in ufficio per la domanda di naturalizzazione di mia moglie(...) Quindi dal 1.1.1998, da quando lasciavo __________ per __________, non ho più dormito fuori casa, sono sempre rimasto con mia moglie e suo figlio".
La moglie __________, interrogata lo stesso giorno subito dopo il marito sulla sua situazione famigliare, ha dichiarato tra l'altro:
"I primi tempi che poté vivere in Svizzera, egli ha effettivamente abitato con me e mio figlio a __________. In quel tempo aveva un lavoro in __________ e così partiva il mattino per rientrare la sera. Voglio aggiungere che la nostra vita coniugale non è per così dire idilliaca.(...)Come detto, per circa 2 anni ha convissuto, almeno di presenza, con me.
Poi si è assentato da casa da circa 2 anni. Dico assentato nel senso che, quale marito, non pernottava quasi mai da me. Passava solo durante il giorno a fare qualcosa che posso anche dire visita a me poi però, per la notte spariva. Ancora oggi non so dove pernotti. A suo dire si troverebbe a __________ presso dei suoi amici. Aggiungo che sono venuta a conoscenza di questo particolare presso la Polizia comunale di __________ al momento in cui venni citata per la mia domanda di naturalizzazione. Sino a quel momento credevo che egli abitasse in Italia.(...)".
4.2. Dalle dichiarazioni testé esposte risulta che l'insorgente, dopo essere stato autorizzato a ricongiungersi con la moglie nel maggio 1994, almeno a partire dal giugno 1996 ha soggiornato principalmente a __________ presso un conoscente fino alla fine dell'anno 1997. Durante tale periodo, egli non ha dunque più vissuto in maniera regolare insieme con la moglie.
L'insorgente ammette pure di essere stato reso edotto dalla Polizia comunale di __________ - all'inizio del 1998 in occasione della domanda di naturalizzazione della moglie - del rischio di perdere il permesso di dimora perché non viveva insieme alla consorte, riprendendo altresì la vita in comune.
Risulta pure che la consorte non conosceva nemmeno il luogo di pernottamento del marito per circa due anni, credendo che egli risiedesse in Italia, ciò che la dice lunga sul rapporto effettivo dei coniugi. Ma vi è di più.
In merito all'effettiva convivenza dal gennaio 1998 sino ad oggi, la moglie del ricorrente ha pure dichiarato alla polizia:
"Ora, da circa due mesi, ha ricominciato a fermarsi per la notte da me. Da notare che egli dorme però nella sua camera e non con me. Questo subito dopo che noi siamo stati citati per un colloquio presso la Polizia comunale. Questo è il nostro quadro matrimoniale e famigliare. Lui fa la sua vita ed io faccio la mia.
Non ho altro da aggiungere, letto, approvo e firmo".
Va osservato che queste affermazioni non sono state contestate.
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, che dimostrano come i coniugi non hanno formato una comunione domestica effettiva e realmente vissuta, risulta in modo manifesto l'abuso del ricorrente nel volersi richiamare al matrimonio per vedersi rinnovare il permesso di dimora per tale scopo.
4.3. Le considerazioni espresse nel gravame dal ricorrente per giustificare il suo modo di agire non sono atte a confutare le emergenze precedentemente esposte.
Le delucidazioni 9 luglio 1998 della moglie (doc. F) in merito al suo verbale d'interrogatorio del 17 aprile precedente sono state prodotte solo per fini di causa. Infatti risalgono al giorno precedente l'inoltro del memoriale ricorsuale davanti al Consiglio di Stato e seguono di oltre due mesi l'interrogatorio di polizia nel corso del quale ha rilasciato pesanti affermazioni. __________ risulta del resto poco credibile quando sostiene di non aver letto il proprio verbale. Non va infatti dimenticato che all'epoca era già pendente la sua domanda di naturalizzazione (v. ricorso ad 1, pag. 3 in alto) ed aveva quindi interesse a dire la verità circa la sua effettiva situazione coniugale alfine di ottenere la cittadinanza elvetica. Non emergono d'altronde elementi atti a ritenere che l'agente interrogante abbia fatto pressioni sulla stessa o riportato a verbale false affermazioni di quest'ultima con il rischio di esporsi altresì a gravi sanzioni disciplinari o penali. Va pure sottolineato che nello scritto del 9 luglio 1998 la moglie si limita a precisare in sostanza di avere piccoli e grandi problemi da risolvere con il marito come tutte le unioni. Per contro essa non spende nemmeno una parola sulle rilevanti dichiarazioni rilasciate alla polizia sul fatto che il marito, dopo l'entrata in Svizzera, ha convissuto con lei solo di presenza nonché di ignorare dove egli pernottasse in seguito, ossia durante le sue lunghe assenze dalla residenza coniugale di __________ protrattesi almeno dal giugno 1996 al dicembre 1997. Se ne deduce quindi che il fatto di essere ritornati a vivere insieme non è qualificabile come amor superveniens, bensì è finalizzato ad evitare al ricorrente di perdere il proprio permesso di dimora.
Va notato inoltre che le affermazioni secondo cui egli avrebbe ora deciso di sospendere gli studi e che il figlio della moglie si sarebbe trasferito da un paio di settimane a __________ manifestando l'intenzione di rimanervi - ciò che a suo dire contribuirebbe ad instaurare un maggior clima di serenità all'interno della coppia -, oltre a non essere corredate da alcun supporto probatorio, sono in tutti i casi posteriori alle risultanze che hanno maturato il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure e non sono in tutti i casi atte a confutare le risultanze precedentemente addotte.
A torto l'insorgente ritiene l'inopportunità del provvedimento adottato invocando, in caso di sua partenza per l'estero, un presunto aggravio economico derivante dalla gestione di due diverse economie domestiche con la moglie costretta a ricorrere all'assistenza pubblica. Oltre a non dimostrare ancora una volta tali allegazioni, egli ha in tutti i casi disatteso le condizioni per l'ottenimento e il rinnovo del permesso di dimora. Le sue considerazioni di ordine economico non possono dunque essere tutelate.
Il ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora.
Sennonché, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). Orbene, come testé evidenziato, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale che non merita tutela alcuna siccome abusivo del diritto, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con la moglie.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 9, 17 LDDS; 8, 10 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (30 maggio 1966), cittadino italiano e libanese, è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 marzo 1999 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia per complessivi fr. 800.– è a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster