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Numero d'incarto:
52.1998.325
Data decisione, Autorità:
12.01.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00325
Lugano
12 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 marzo 1998 del
contro
la
decisione 11 febbraio 1998, no. 566, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'istante/insorgente avverso la decisione 7
agosto 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di
ratificare la risoluzione 19 dicembre 1996 del Consiglio comunale di
__________ stanziante un credito di fr. 146'000.-- per l'acquisto di terreni
da destinare e posteggio;
vista la risoluzione 18 novembre 1998
del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 19 dicembre 1996 il
consiglio comunale di __________ ha risolto all'unanimità di stanziare un
credito di fr. 146'000.-- per l'acquisto delle part. no. -
e __________ RFD, da destinare alla realizzazione di un posteggio pubblico
conformemente alle indicazioni del PR comunale;
che versando il comune in regime di compensazione, il 27 gennaio
1997 il municipio ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di ratificare il
credito votato;
che preso atto del preavviso negativo espresso dall'apposita
commissione, il 7 agosto 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto
l'istanza, ritenendo che le opere previste non fossero strettamente ed
urgentemente necessarie per cui si sarebbe potuto rinviare la loro
realizzazione a tempi migliori;
che con giudizio 11 febbraio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato
il provvedimento dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di esso
inoltrata dal comune di __________;
che il Governo ha in sostanza condiviso i motivi che avevano
indotto il Dipartimento delle istituzioni a negare la ratifica del credito;
che nel termine di ricorso il comune di __________ ha chiesto
al Consiglio di Stato di riesaminare il giudizio succitato, riconsiderando la
necessità dell'infrastruttura alla luce dell'evoluzione delle finanze comunali
prevista dal piano finanziario 1996-2001;
che con risoluzione 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile l'istanza, trasmettendola al Tribunale cantonale
amministrativo per esame come ricorso;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12 LCInt (RL 2.1.2.3);
che la legittimazione attiva del comune è certa;
che l'istanza di riesame, inoltrata prima della scadenza del
termine per impugnare la decisione 11 febbraio 1998 del Consiglio di Stato, può
essere esaminata come ricorso;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm): il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare
atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti
per il giudizio; la situazione dei luoghi e delle possibilità di posteggio nel
nucleo è peraltro sufficientemente nota;
che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art.
7 LCInt il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i conti preventivi e
consuntivi, nonché le risoluzioni degli organi legislativi concernenti le spese
straordinarie (art. 9 LCInt);
che nel caso in cui i conti del comune, rispettivamente le
spese per investimenti, eccedessero i bisogni comunali, l'approvazione può
essere negata (art. 9 cpv .1 LCInt);
che nella valutazione dell'importanza, della consistenza e dell'urgenza
dei bisogni comunali l'autorità cantonale dispone di un ampio margine
d'apprezzamento, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella
misura in cui integri gli estremi della violazione del diritto, segnatamente
sotto il profilo dell'abuso di potere;
che violano il diritto sotto questo profilo le decisioni che
procedono da considerazioni estranee alla materia, non si fondano su criteri
oggettivi o ledono i principi fondamentali del diritto, in particolare quelli
riferiti all'adeguatezza ed alla parità di trattamento;
che la decisione governativa impugnata regge alla critica
dell'insorgente;
che il diniego della ratifica si fonda in effetti su
considerazioni pertinenti e ragionevoli: pur rispondendo ad un'esigenza reale
nella zona del nucleo, il posteggio non è invero un'opera destinata a soddisfare
un bisogno primario della collettività;
che gli argomenti addotti del comune con l'atto in esame non
permettono in nessun caso di considerare insostenibile la decisione del
Consiglio di Stato di non ratificare per il momento un simile investimento;
che, stando così le cose, l'istanza in oggetto, esaminata
quale ricorso, va senz'altro respinta;
che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia;
visti
gli art. 9, 12 LCInt; 9 RLCInt; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza, esaminata come
ricorso, è respinta.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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