AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.328
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00328
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 novembre 1998 di
patrocinato da: studio legale __________
contro
la decisione 11 novembre 1998 del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 16 luglio 1998, no. 1453, con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato per un mese la licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 27 novembre 1998 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 agosto 1992 __________ (23.04.1974) ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.
B. a) Il 10 maggio 1998 il ricorrente è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità.
b) Con decisione 3 luglio 1998 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 540.-- oltre a tasse e spese, per i seguenti motivi:
"alla guida della vettura TI __________ circolava su sedime autostradale a velocità eccessiva e inadeguata alle condizioni di traffico (intenso). Velocità rilevata dal tachimetro del veicolo inseguitore di polizia: 175/180 km/h, velocità dichiarata: 160 km/h.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e 4 ONC.
La decisione, non contestata, è cresciuta in giudicato.
C. Il 16 luglio 1998 la Sezione della circolazione ha revocato ad __________ la licenza di condurre per un periodo di un mese. L'autorità ha ritenuto che l'infrazione commessa fosse da considerare grave e che di conseguenza s'imponeva l'adozione di una misura amministrativa ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCStr.
D. a) Il 3 agosto 1998 il ricorrente ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la predetta risoluzione, chiedendone la modifica nel senso che venisse pronunciato solo un ammonimento.
Egli ha addotto che la velocità effettiva era di al massimo 144 km/h ed il traffico di media intensità.
b) Con decisione 11 novembre 1998 il Governo ha confermato la revoca della licenza di condurre, essendo la misura adottata legittima e giustificata.
E. Contro la decisione del Consiglio di Stato __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la richiesta formulata davanti all'autorità di prima istanza.
Asserisce che la velocità effettiva da lui raggiunta non superava i 144/148 km/h una volta dedotti i valori di tolleranza in considerazione dei margini di errore degli strumenti di misurazione. Contesta inoltre che al momento dell'infrazione il traffico era intenso. A suo dire il traffico era invece di media intensità e l'infrazione non ha creato alcun pericolo oggettivo per gli altri utenti della strada. Chiede dunque l'assunzione dei dati concernenti l'intensità del traffico registrati dagli apparecchi "conta-auto" che si trovano dislocati lungo l'autostrada del __________. L'assunzione di questa prova, già sollecitata in precedenza, era stata evasa dalla polizia, affermando che tali dati sarebbero stati cancellati. Ciò sarebbe inverosimile e dunque contestato dall'insorgente.
Egli asserisce inoltre che se vi fosse stato un traffico intenso il motoveicolo della polizia non avrebbe potuto inseguirlo.
Afferma di non aver impugnato la decisione penale di multa in considerazione dell'esiguo risultato concreto che egli avrebbe ottenuto, dell’ammontare delle spese legali e giudiziarie e della durata della procedura.
Il ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di non aver preso posizione in merito alle censure da lui proposte circa l'effettiva velocità da lui tenuta e la densità del traffico, alle prove da lui prodotte ed all'assunzione delle prove notificate.
Pertanto la decisione impugnata violerebbe il principio di legalità e di proporzionalità. Il superamento in autostrada della velocità consentita di 24 km/h sarebbe da considerare come una lieve infrazione, che giustifica solo la pronuncia di un ammonimento.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame - tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine.
1.2. Il ricorrente chiede l'assunzione dei dati inerenti il numero dei veicoli che nella fascia oraria in cui è stata accertata l'infrazione, sono transitati sull'autostrada del __________.
La richiesta va respinta, in quanto tale prova non porterebbe alcun elemento di rilievo per il giudizio. Come si vedrà in appresso determinante è unicamente l'entità del superamento di velocità rimproverabile all'insorgente.
In ogni caso nel rapporto di segnalazione 10 giugno 1998 l'agente denunciante ha osservato quanto segue:
"vista la tardiva richiesta (ndr, solo con le osservazioni 1. giugno 1998 avverso il rapporto di contravvenzione il ricorrente ha chiesto l'assunzione di tale prova) i dati relativi ai passaggi orari sono stati cancellati, ma in base all'osservazione dei quel giorno in relazione alle ore 18.00 sino alle 19.00 sulla tratta A.2 del __________ i veicoli in transito hanno raggiunto i 1'800 passaggi. In merito alla terza corsia sempre libera (utilizzata dal Sig. __________) precisiamo che il tipo di guida induceva gli altri utenti a lasciar libero il passaggio con conseguente perturbamento della circolazione."
Considerato che l'agente denunciante non ha alcun interesse a dichiarare fatti non veri, con il rischio tra l'altro di incorrere in gravi sanzioni penali ed amministrative, non vi è motivo per dubitare della veridicità delle sue affermazioni.
Pertanto questo Tribunale ritiene non solo inutile ma anche impossibile far capo a tale prova. Il ricorso può dunque essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Le revoche a scopo di ammonimento ordinate in seguito a infrazioni delle prescrizioni della circolazione, servono a correggere i conducenti e ad impedire la recidività. (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv.2 OAC).
In ogni caso la durata della revoca non può essere inferiore ad un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
Nel caso in esame, gli accertamenti di polizia, sulla base dei quali è stata resa la risoluzione di multa, sono senz'altro sufficienti e completi anche ai fini della procedura amministrativa.
__________ contesta all'autorità amministrativa di non aver dedotto dalla velocità accertata o dichiarata i margini di tolleranza corrispondenti agli usuali errori di misurazione e che il traffico al momento dell'infrazione non era intenso, bensì mediamente intenso. Asserisce inoltre di non aver impugnato la decisione penale in considerazione dell'esiguo risultato concreto che egli avrebbe ottenuto, dell'ammontare delle spese legali e giudiziarie e della durata della procedura.
Tali affermazioni sono pretestuose. Se egli avesse realmente ritenuto che la decisione di multa poggiava su fatti errati avrebbe dovuto impugnarla.
Egli fraintende lo scopo del ricorso contro una decisione di multa. Esso non costituisce infatti un mezzo discrezionale da prendere in considerazione a dipendenza di eventuali provvedimenti amministrativi che potranno essere pronunciati, bensì ha significato soltanto laddove il multato contesta di avere violato la legge e non si trova quindi d'accordo con la procedura contravvenzionale e il relativo giudizio di condanna. In tale evenienza il ricorso dev'essere sempre interposto, indipendentemente dalle procedure amministrative che potranno ancora seguire.
L'insorgente, comunque, ben sapeva che le infrazioni commesse avrebbero potuto comportare anche l'adozione di una misura amministrativa. Infatti già il 23 giugno 1998 l'autorità dipartimentale gli aveva comunicato che risultavano gli estremi per procedere nei suoi confronti con la revoca della licenza di condurre. Considerato che la decisione di multa è del 3 luglio 1998, ossia posteriore alla summenzionata lettera, il ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) aggravarsi contro tale risoluzione.
Non avendo impugnato presso le istanze superiori tale decisione, __________ ne ha riconosciuto il contenuto. Pertanto, alla luce della predetta giurisprudenza, in questa sede gli è preclusa ogni possibilità di mettere nuovamente in discussione fatti già definitivamente accertati in ambito penale.
In ogni caso si osserva che nel merito la censura è comunque infondata. L'agente denunciante ha accertato una velocità di 175/180 km/h. Anche se si deducesse il margine di sicurezza del 10% previsto per questi casi (cfr. istruzioni 15 dicembre 1994 del DFPG concernenti la velocità, cifra 7.3), risulterebbe comunque una velocità punibile di 173 km/h, ossia di ben 33 km/h oltre il limite consentito.
Per quanto concerne la velocità dichiarata dal ricorrente di 160 km/h, trattasi di una stima prudenziale (quasi sempre inferiore alla velocità realmente tenuta), che pertanto non può beneficiare di alcuna deduzione. L'insorgente ha dunque superato addirittura di 40 km/h la velocità prescritta.
Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione, siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.
Tenuto conto di tali principio giurisprudenziali e che nella fattispecie all'insorgente è stata rimproverata una velocità di 160 km/h, ossia 40 km/h oltre il consentito, questo Tribunale deve concludere che a giusta ragione la Sezione della circolazione ha adottato nei confronti del ricorrente una misura di revoca della licenza di condurre.
Considerato che la durata della revoca è stata limitata al minimo legale, ossia ad un mese, neppure sotto questo aspetto la decisione dipartimentale presta il fianco a critiche.
La misura adottata nel caso concreto è dunque rispettosa dei principi di legalità e proporzionalità. Semmai pecca per eccessiva mitezza.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2, 17 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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