AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.330
Data decisione, Autorità: 27.04.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00330
Lugano 27 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1° dicembre 1998 di
contro
la decisione 11 novembre 1998 del Consiglio di Stato (n. 5072) che accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 8 luglio 1998 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di rilasciargli la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile d’appartamenti sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
3 dicembre 1998 dell’Albergo __________;
9 dicembre 1998 del Consiglio di Stato;
19 febbraio 1999 del Dipartimento del territorio (CBN);
ritenuto, in fatto
A. Nel corso del mese di gennaio del 1998 l’avv. __________, qui ricorrente, ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile d’appartamenti su un fondo situato di fronte al lungolago, all’intersezione tra via __________ e viale __________ (part. no. __________ RFD; zona RTS). L’immobile risulterebbe articolato in due distinti corpi parzialmente contigui, strutturati su cinque livelli, uno dei quali sotterraneo.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, facendo proprio il preavviso della CBN, che contestava l’inserimento estetico dell’edificio nel quadro del paesaggio, censurando in particolare “il fronte su via __________, estremamente complesso, disarticolato e non coerente con il contesto retrostante, la tipologia dei tetti con due timpani, estranea ad una corretta lettura paesaggistica e lo zoccolo al pianterreno verso il lago, non rispondente per i contenuti e per l’aspetto formale all’importanza degli indirizzi di un lungolago di qualità ambientale e paesaggistica”.
B. Preso atto dell’opposizione dell’autorità cantonale, l’8 luglio 1998 il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione.
Contro questa risoluzione l’avv. __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il rilascio della licenza rifiutata.
C. Con giudizio 11 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’impugnativa, rilasciando la licenza richiesta, come al progetto presentato, ad eccezione del tetto, per il quale ha imposto l’inoltro di una variante elaborata sotto forma di domanda di costruzione.
In sostanza, il Governo ha condiviso il preavviso negativo della CBN soltanto in relazione ai tetti a due falde con timpano rivolto verso il lago, previsti sui due corpi che compongono l’immobile. Ha invece disatteso le ulteriori censure estetiche sollevate dalla commissione.
D. Contro questo giudizio l’avv. __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza edilizia come ai piani presentati.
L’insorgente nega in sostanza che la CBN possa prevalersi delle disposizioni del DLBN per porre rimedio alle incongruenze dell’ordinamento edilizio comunale. Rileva che il tetto a falde, di per sé non deturpante, è prescritto dall’art. 41 NAPR. Sostiene inoltre che per evitare l’inserimento di una copertura estranea alla tipologia delle costruzioni circostanti, il municipio avrebbe semmai dovuto avvalersi della facoltà di deroga concessagli dalla norma in questione, imponendo una copertura con un tetto piano, situato al livello del tetto della costruzione contigua sul lato E.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, dichiarando di condividere il giudizio governativo.
Con risposta tardiva, il Dipartimento del territorio si limita a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo le osservazioni della CBN, che confermano il preavviso negativo espresso sul progetto in esame, rilevando nel contempo di aver appena espresso preavviso favorevole alla variante per il tetto recentemente elaborata dall’insorgente.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti. La situazione dei luoghi è sufficientemente nota a questo tribunale. La configurazione del tetto dell’immobile risulta invece dai piani. Il sopralluogo chiesto dall’insorgente non appare pertanto atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 PAmm).
In tali circostanze, il giudizio che il Tribunale cantonale amministrativo è chiamato a rendere deve necessariamente limitarsi alla questione a sapere se nel tetto a doppie falde previsto dal progetto in esame siano ravvisabili gli estremi della deturpazione secondo l’art. 2 DLBN. Il principio della res iudicata ed il divieto della reformatio in peius non permettono una verifica più estesa.
La questione della conformità dell’opera con il diritto autonomo comunale non si pone. Il municipio ha infatti dichiarato di non avere obiezioni da formulare in base al diritto autonomo comunale qualora le obiezioni di natura estetica sollevate dal Dipartimento del territorio non dovessero trovare conferma in questa sede.
La variante del tetto approvata nel frattempo non rende d’altro canto il ricorso privo d’oggetto. Nulla impedisce invero al ricorrente di insistere in giudizio per conseguire una licenza edilizia anche per il tetto previsto dal progetto originale.
Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la deturpazione presuppone un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che la costruzione progettata non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto notevolmente molesto con ciò che esiste. Il criterio di giudizio non è dato dal modo di pensare e di sentire di persone dotate di particolare sensibilità estetica e di speciale indirizzo artistico, ma deve essere trovato nell’opinione di una collettività assai vasta, esprimente un giudizio generale. Nell’interpretazione di questi principi l’autorità competente non deve affidarsi alla sensibilità soggettiva, ma deve essere in grado di fondarsi su criteri oggettivi e sistematici, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione a costruire (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LPT, N 208 e rimandi):
Il concetto di deturpazione è di natura indeterminata (Scolari, Diritto amministrativo, vol. I., N. 91). Esso lascia quindi all’autorità decidente una latitudine di giudizio relativamente ampia in ordine all’individuazione del suo contenuto precettivo. Censurabili da parte delle istanze di ricorso sono unicamente le interpretazioni lesive del diritto, in quanto manifestamente sprovviste di ragioni obbiettive, incongruenti con le finalità perseguite dalla norma o insostenibili dal profilo dell’adeguatezza.
3.2. Nell’evenienza concreta, non si può rimproverare alla CBN di essere incorsa in una violazione del diritto per aver ritenuto la copertura della costruzione con due tetti a doppia falda e timpani rivolti verso il lago inconciliabile con le esigenze di natura estetica sancite dai vincoli di protezione del paesaggio che gravano sul fondo del ricorrente. Anche uno sprovveduto è in effetti in grado di rilevare il contrasto stridente in cui il tetto in esame verrebbe a porsi per rapporto al tetto piano degli edifici che sorgono in contiguità sul lato E. L’effetto disarmonico suscitato dai due tipi di copertura è manifesto e tale da pregiudicare in misura significativa l’ordinato assetto delle costruzioni che si affacciano sul lungolago e determinano il quadro del paesaggio.
L’incongruenza della copertura prevista non sfugge del resto nemmeno all’insorgente, che sollecita il municipio a concedergli in deroga la possibilità di coprire l’immobile con un tetto piano allineato a quello dello stabile vicino.
La soluzione alternativa prospettata dal ricorrente non è priva di valide ragioni. Benché auspicabile, essa non giova tuttavia alla sua causa. Non permette in particolare di valutare in modo a lui più favorevole l’effetto deturpante prodotto dal tetto in esame. In quanto rimessa al giudizio dell'autorità comunale l’ipotesi avanzata dal ricorrente non può inoltre formare oggetto di valutazione da parte di questo tribunale in questa sede.
Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 3 RBN; 41 NAPR di __________; 3, 18, 28. 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster