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Numero d'incarto:
52.1998.333
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00333
Lugano
31 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa Meuli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 novembre 1998 del
contro
la
decisione 11 novembre 1998 del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 agosto 1998 del Dipartimento
del territorio mediante la quale viene negata l'autorizzazione per la posa di
un lampeggiante a luce gialla intermittente su via __________ all'entrata del
nucleo di __________;
viste le risposte:
-
15 dicembre 1998 del Consiglio di
Stato;
-
17 dicembre 1998 del Dipartimento
del territorio, Sezione dell'esercizio e manutenzione.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 21 luglio 1998 il
municipio di __________ ha chiesto al Dipartimento del territorio, Sezione
dell'esercizio, della manutenzione e della segnaletica, l'autorizzazione per
poter posare un lampeggiante a luce gialla intermittente su via __________, sulla
strada tra __________ e __________, in prossimità della chiesa;
che tale richiesta è stata
motivata con la necessità di indurre gli utenti della strada a prestare maggior
attenzione, diminuendo la velocità, soprattutto in prossimità dell'uscita da
via __________ e delle scuole, dove la visibilità non sarebbe ottimale;
che, con decisione 17
agosto 1998, la Divisione delle costruzioni ha negato la postulata
autorizzazione, rilevando che lo stato abitativo del luogo era già ampiamente
segnalato e che il lampeggiante non era necessario nel senso inteso dal municipio;
che avverso tale
decisione, con ricorso 31 agosto 1998, il comune di __________ si è aggravato
davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che in quella sede l'ente ricorrente ha ribadito
l'opportunità nel caso concreto di posare un lampeggiante, dato che la
visibilità del conducente che si avvicina al passaggio pedonale non sarebbe
ottimale e che lo sbocco della strada di quartiere dovrebbe essere maggiormente
tutelato dal pericolo;
che il Consiglio di Stato
con risoluzione 11 novembre 1998 si è pronunciato sul gravame, senza esperire
il sopralluogo richiesto dal ricorrente, asserendo che la situazione dei luoghi
gli era perfettamente nota;
che nel merito il Governo
ha rilevato che la posa di un semaforo lampeggiante può essere autorizzata
soltanto nei casi esaustivamente elencati dalla legge e che lo stesso non
avrebbe alcuna funzione di richiamo quanto alla sussistenza di un passaggio
pedonale e di un'uscita difficoltosa, situazioni comuni che non presenterebbero
nessuna particolarità rispetto a numerose altre, che parimenti si trovano all'interno
di un nucleo dove già di regola si impone una maggiore prudenza agli automobilisti
in transito;
che l'Esecutivo ha pure
sottolineato la tendenza attuale, avallata anche nella giurisprudenza, di
ridurre o addirittura smantellare i passaggi pedonali e le relative segnalazioni
laddove non sono strettamente necessari, constatato che su base statistica
questi, anche se debitamente segnalati, non aumentano la sicurezza dei pedoni;
che il comune di __________, con ricorso 30 novembre 1998, è
insorto avanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via
principale l'autorizzazione a posare il segnale lampeggiante ed in via
subordinata l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti al
Consiglio di Stato, affinché, previo esperimento di un sopralluogo, emani un
nuovo giudizio;
che il ricorrente censura innanzitutto un arbitrario
accertamento dei fatti, non essendo stato esperito un sopralluogo, e sottolinea
nel merito che la situazione del luogo in cui si vorrebbe posare il
lampeggiante è eccezionale rispetto a quelle citate dall'Esecutivo nella
decisione impugnata e che pertanto si impone l'adozione di particolari misure
di sicurezza, quale appunto la posa del lampeggiante;
che il Consiglio di Stato e la Sezione dell'esercizio e
manutenzione, nelle rispettive risposte, hanno postulato la reiezione del
gravame.
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo (art. 10 cpv. 2 LALCStr), la legittimazione
del Comune ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 PAmm)
sono pacificamente date;
che di principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio
i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che però, in ogni caso, l'autorità deve accertare in modo
esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il giudizio;
che, per la valutazione della fattispecie qui in esame, la
verifica dell'esatta situazione dei luoghi, in particolare con riguardo alla
visibilità, all'ubicazione del passaggio pedonale, alla densità del traffico,
alla velocità tenuta dai veicoli in transito, alla presenza di pedoni
vulnerabili, si appalesa essenziale;
che il Consiglio di Stato
non esperendo il sopralluogo, peraltro insistentemente richiesto dall'ente
ricorrente, non ha potuto accertarsi in concreto della situazione dei luoghi e
della sussistenza di un potenziale pericolo, verificati i quali, eventualmente,
poteva procedere al paragone con altre analoghe situazioni;
che, anche conoscendo l'ubicazione del luogo, l'autorità
inferiore non poteva quindi ancora pronunciarsi con piena cognizione di causa
sulla fattispecie, il sopralluogo apparendo fondamentale ai fini del giudizio;
che, giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale
amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza
inferiore segnatamente in casi in cui questa ha accertato la fattispecie in
modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va
accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché - esperito il sopralluogo
- statuisca nuovamente nel merito del ricorso;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
visti
gli art. 10 cpv. 2 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 43, 60. 61, 62, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza
1.1. La decisione 11 novembre 1998
n. 5100 del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. Gli atti vengono rinviati al
Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente previo esperimento di un sopralluogo.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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