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Numero d'incarto:
52.1998.338
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.98.00338
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 2 dicembre 1998 di
tutti
patrocinati dall'avv. __________
contro
la
decisione 11 novembre 1998 (n. 5086) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dagli insorgenti contro le prescrizioni locali
concernenti il traffico pubblicate dal municipio di __________ sul FU n.
__________ del __________ (pagg. __________ segg.);
richiamato
il decreto 28 gennaio 1999 del giudice delegato che ha sospeso la causa al fine
di permettere alle parti di giungere ad un accordo transattivo;
preso
atto della seguente transazione sottoscritta il 22 giugno 1999 dalle parti,
dall'Autosilo , come pure dal __________ e Sezione della
Svizzera Italiana quali parti interessate:
" Bellinzona,
il 22 giugno 1999
TRANSAZIONE GIUDIZIARIA
Fra
-
La __________, società
cooperativa, con sede in __________
-
i signori __________ in
__________, __________ in __________ e __________ in __________
-
la __________ con sede a
__________,
-
la __________ con sede a
__________,
-
il signor __________ in
__________,
tutti patrocinati e
rappresentati dall'avv. __________ in __________,
ricorrenti,
il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio
e per esso dal Sindaco e dal Segretario,
convenuto in ricorso
la __________ A con sede in __________, rappresentata
dall'avv. dr. __________ e dal signor __________,
parte interessata.
con sede in __________e e la sua
Sezione della Svizzera Italiana, __________,
rappresentate
dal signor __________,
parti interessate,
premesso
che la __________, Succursale di __________ (in seguito indicata __________),
ora sostituita dalla __________, il 13 marzo 1989 ha inoltrato al Municipio del
Comune di __________ (in seguito indicato Municipio) una domanda di costruzione
riguardante l'attuazione di un autosilo sotterraneo sotto __________ in
__________ (in seguito indicato autosilo), che è stato nel frattempo costruito
e messo in esercizio,
premesso
che il 30 gennaio 1992 I'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni,
rimosse le opposizioni dell'Associazione Traffico e Ambiente e della sua
Sezione della Svizzera Italiana (in seguito indicate risp. ATA/CH e ATA/TI), ha
rilasciato alla __________ l'autorizzazione cantonale a costruire,
subordinandola a diverse condizioni, fra cui quella della rimozione di 120
posteggi di corta durata ed in superficie nel perimetro dell'autosilo,
premesso
che il 3 marzo 1992 il Municipio, rimosse le opposizioni della ATA/CH e della
ATA/TI, ha rilasciato alla __________ la licenza edilizia comunale,
premesso
che con decisione 27 ottobre 1992 il Consiglio di Stato ha confermato i
permessi di cui sopra, respingendo il ricorso presentato dalla ATA/CH,
rappresentata dalla ATA/TI,
premesso
che il Tribunale cantonale amministrativo (in seguito indicato TCA), cui la
ATA/CH si era rivolta, con sentenza 25 settembre 1995, ha parzialmente accolto I'impugnativa,
estendendo la condizione di soppressione a tutti i posteggi pubblici di corta
durata nel perimetro ristretto dell'autosilo,
premesso
che, in ossequio a tale sentenza, il Municipio ha pubblicato sul Foglio
ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino N. ____________________ del
__________, pagg. __________ e segg., delle prescrizioni locali concernenti il
traffico,
premesso
che le menzionate prescrizioni locali concernenti il traffico, limitatamente
alla segnaletica da eliminare ed alla segnaletica da attuare lungo Via
__________, posteggio __________ e posteggio __________, sono state impugnate
dai ricorrenti mediante gravame 25 febbraio 1998 al Consiglio di Stato,
premesso
che il Consiglio di Stato, con decisione 11 novembre 1998, ha respinto tale
gravame,
premesso
che i ricorrenti in data 2 dicembre 1998 si sono aggravati al TCA,
premesso
che la procedura, che reca il N. __________, è stata sospesa con ordinanza 28
gennaio 1999 del Giudice delegato del TCA,
premesso
che il Municipio ha prospettato una soluzione di compromesso, che ha incontrato
l'adesione sia dei ricorrenti, sia di entrambe le parti interessate,
premesso
che la situazione esistente risulta dalla planimetria, datata 3 marzo 1999, che
si allega alla presente transazione come inserto A,
nell'intento
di togliere transattivamente la lite, si conviene ciò che segue:
-
Il Comune di __________ si obbliga, in parziale
riforma delle menzionate prescrizioni locali concernenti il traffico, ad
attuare la situazione prevista dalla planimetria, anch'essa datata 3 marzo
1999, che si allega alla presente come inserto B. In particolare il Comune di
__________ si obbliga a mantenere i 24 posteggi segnati in giallo sulla
planimetria inserto B. Le tasse di utilizzazione dei posteggi in oggetto
dovranno essere allineate a quelle dell'autosilo ubicato in __________.
-
I ricorrenti __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________, preso atto dell'obbligo
assunto dal Municipio come al punto 1. della presente transazione, dichiarano di
aderire a detta soluzione.
-
A loro volta le parti interessate __________,
__________ ed __________ dichiarano di aderire a detta soluzione, rinunciando
ad impugnarla.
-
Il Municipio provvede sollecitamente a
pubblicare le prescrizioni locali concernenti il traffico così riformate.
Non appena le stesse sono cresciute in giudicato
i ricorrenti si obbligano a trasmettere al TCA, perché venga inclusa nel
decreto di stralcio, la presente transazione ed a ritirare il loro gravame 2
dicembre 1998.
-
I ricorrenti si assumono eventuali spese che
fossero prelevate dal TCA e rinunciano a chiedere ripetibili.
-
La presente transazione è redatta e sottoscritta
in dodici esemplari, uno per il TCA, uno per ciascun ricorrente, uno per il
Comune di __________ ed uno per ciascuna parte interessata.
In
fede:
Per i ricorrenti:
Avv.
__________ .............................
Per il Municipio di __________: Il Sindaco Il
Segretario
............... ...................
Per __________:
Avv.
__________ .............................
Sig.
__________ .............................
Per l'Associazione Traffico e Ambiente:
Sig.
__________ ...........................
Per l'Associazione Traffico e Ambiente
Sezione della Svizzera Italiana:
Sig.
__________ .............................
Allegati:
inserto B: Planimetria 1:500 "situazione prevista"
premesso
che il menzionato accordo è stato conchiuso direttamente tra le parti senza la
partecipazione del Tribunale;
rilevato
che con lo scritto 3 settembre 1999 gli insorgenti hanno comunicato al Tribunale
di ritirare l'impugnativa e hanno chiesto di approvare il testo della
transazione al fine di conferirle carattere giudiziario;
ritenuto
che occorre pertanto verificarne la legittimità ed emanare un giudizio di
merito che sostituisca quello dell'autorità inferiore (cfr. Cavelti, Die Verfahren
vor dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen; pag. 278 e nota a pié di
pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore, l'articolo pubbl. in. AJP/PJA
2/95, pag. 176, II 2; STA inedita 24.6.1997 in re __________ e llcc, consid.
3.2. con rinvio);
constatato
che nulla osta all'approvazione della citata transazione;
visto
l'art. 27 PAmm;
decreta:
- Il ricorso è accolto come
all'intervenuta transazione.
§. Nella misura in cui concerne i qui ricorrenti, la decisione 11
novembre 1998 (n. 5086) del Consiglio di Stato è annullata e riformata di
conseguenza, nei loro confronti, senza aggravio di tasse di giudizio, spese, né
assegnazione di ripetibili.
-
Non si prelevano tasse di
giustizia e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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