AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.339
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00339
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 di
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 11 novembre 1998, no. 5087, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 7 maggio 1998 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di costruire un posteggio per sei veicoli sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
15 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
29 dicembre 1998 del Dipartimento del territorio, Bellinzona;
5 gennaio 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ ed __________ sono comproprietari di un fondo di ampie dimensioni, situato a __________, tra la strada cantonale e la riva del __________ (part. n. __________ RFD). Il fondo è incluso in parte nella zona del nucleo (NV3), in parte in quella di ampliamento del nucleo (AN) ed in parte nella zona di mantenimento (MA). Al centro del terreno, ricoperto da una ricca vegetazione e strutturato come parco, sorge una pregevole villa patrizia risalente all'inizio del secolo. Sul lato SW vi sono alcune case d'abitazione di costruzione più recente.
Il 19 dicembre 1997 i ricorrenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire un terrapieno da adibire a posteggio per sei veicoli nell'angolo E della loro proprietà, lungo la strada cantonale, su una porzione di terreno appartenente alla zona di mantenimento. L’intervento comportava il taglio di una grande canfora e l’apertura di un varco tra due pilastri della cinta che corre lungo la strada cantonale.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 7 maggio 1998 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto con i vincoli di natura estetica che l'art. 68 NAPR sancisce a carico dei fondi compresi in questa zona. L’ingombro derivante dal terrapieno ed il taglio della vegetazione avrebbero a suo avviso comportato un’inammis-sibile alterazione delle caratteristiche del parco tutelate da tale norma.
B. Con giudizio 11 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ ed __________.
In sostanza il Governo ha ritenuto che l'autorità comunale non avesse abusato del potere d'apprezzamento conferitole dall'art. 68 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti sottolineano la necessità dell'opera e l'impossibilità di trovare soluzioni alternative maggiormente rispettose dell'ambiente. La costruzione, argomentano, comporterebbe un'alterazione di importanza trascurabile dell'aspetto dei luoghi. La grande canfora dovrebbe comunque essere abbattuta siccome malata, mentre l'apertura prevista nel muro di cinta non arrecherebbe pregiudizio alcuno all'estetica della zona.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne chiedono il rigetto senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ripetere il sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi, peraltro nota a questo Tribunale, emerge in effetti chiaramente dalla documentazione fotografica prodotta in prima istanza dai ricorrenti. Si può quindi ritenere che una visita in luogo non permetterebbe a questo Tribunale di procurarsi la conoscenza di ulteriori elementi di fatto utili ai fini del giudizio che è chiamato a rendere.
La zona di mantenimento (MA), che qui interessa, è definita dall'art. 68 NAPR dei comuni del __________ come la zona nella quale hanno priorità la protezione e la salvaguardia dell'ambiente lacuale (cifra 1). In questa zona, dispone la norma in esame, è permessa la costruzione di nuovi arredi di giardino, quali pergolati, eventuali posteggi, ecc. a condizione che l'ambientamento e la salvaguardia della vegetazione pregiata e dei passaggi pedonali lo consentano.
La zona di mantenimento è per sua stessa definizione una zona destinata ad assicurare la conservazione della situazione territoriale esistente, tutelandola in tutte le sue componenti. Prioritaria, in questa zona, è la salvaguardia dell'ambiente lacuale. L'attività edilizia vi è quindi ammessa soltanto a condizioni particolarmente restrittive. Autorizzabile, stando alla cifra 2 dell'art. 68 NAPR, è soltanto la costruzione di nuovi arredi di giardino. Riservate le deroghe previste dalla cifra 3 per opere d’interesse pubblico e parapubblico, altre costruzioni sono di principio escluse. Persino la costruzione di nuovi arredi di giardino non è senz’altro ammessa. Autorizzazioni per opere di questa natura possono infatti essere rilasciate unicamente alla condizione che l'ambientamento e la salvaguardia della zona, della vegetazione pregiata e dei passaggi pedonali lo consentano.
A titolo esemplificativo, la norma specifica che per arredi di giardino sono da intendere i pergolati, eventuali posteggi, ecc.. La costruzione di posteggi è quindi ammessa soltanto nella misura in cui possano essere considerati arredi di giardino ed anche in questa ipotesi unicamente con riserva, come ben si può dedurre dall'aggettivo eventuali, mediante il quale ne viene relativizzata l’ammissibilità. Stabilire quando i posteggi possano essere considerati arredi di giardino non è di agevole momento. Si può comunque ritenere tali i posteggi che si collocano in una posizione subalterna rispetto alla funzione del giardino, integrandosi convenientemente nel relativo contesto ambientale.
Le condizioni d'ordine estetico-paesaggistico alle quali è subordinato il rilascio di permessi di costruzione conferiscono all'autorità comunale un notevole potere d'apprezzamento; potere, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso.
Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto le decisioni sprovviste di ragioni obbiettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o lesive dei principi fondamentali del diritto, in particolare di quello relativo all'adeguatezza.
La decisione merita tutela perché non procede da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la norma conferisce all'autorità comunale.
L'opera in contestazione è costituita da un terrapieno di ragguardevoli dimensioni (ca m 16 x 7.70), sorretto verso valle da un muro di sostegno alto m 2.26 e cintato con una rete metallica zincata alta un metro. Già per le sue dimensioni e per il suo ingombro appare del tutto sostenibile negarle la qualifica di "arredo di giardino". L’opera non viene in effetti ad assumere una funzione di componente del parco che circonda la villa dei ricorrenti. Rimane un elemento estraneo che non si integra convenientemente nel contesto ambientale in cui verrebbe ad inserirsi.
Il manufatto comporta inoltre l'abbattimento di una grande canfora e l'eliminazione di tutta la vegetazione che attualmente ricopre quella porzione del parco. È possibile che la canfora debba essere in ogni caso tagliata per motivi di sicurezza siccome colpita da malattie. Non per questo viola il diritto dal profilo dell'abuso di potere ravvisare nell'inserimento in quell'angolo del parco di un ampio piazzale asfaltato un intervento lesivo dei valori ambientali e paesaggistici tutelati dall'art. 68 NAPR. L’eventuale necessità di tagliare la canfora non rende insostenibile la valutazione negativa operata dall’autorità comunale in merito all’inserimento del posteggio nel contesto ambientale in cui è previsto. Ben si può in effetti ancora considerare il posteggio alla stregua di un'opera che altera in misura significativa la geometria del parco, introducendovi un elemento estraneo, suscettibile di pregiudicare con la sua mole l'armonioso equilibrio delle forme e dei contenuti. Anche da questo profilo non si può quindi rimproverare al municipio di aver abusato del potere d’apprezzamento conferitogli dall’art. 68 cifra 2 NAPR per avervi scorto un'inammissibile compromissione dei valori ambientali da essa tutelati.
Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne il varco previsto nella cinta del parco. È ben vero che la cinta è stata ricostruita anni orsono in occasione dell’allargamento della strada cantonale. Non per questo essa è diventata meno meritevole di protezione, perdendo la sua qualità di elemento costitutivo del parco. Ne fa fede il fatto stesso che sia stata ricostruita. Anche da questo profilo le deduzioni del municipio reggono alla critica dei ricorrenti.
L’obbligo di dotare le costruzioni di un adeguato numero di posteggi sancito dall’art. 26 NAPR non porta a diversa conclusione. L'art. 68 NAPR, che nella zona di mantenimento ammette la formazione di posteggi soltanto a ben determinate condizioni, è norma speciale per rapporto a tale disposizione. Nulla può quindi essere dedotto da essa a favore della tesi dei ricorrenti.
Irrilevante ai fini del presente giudizio è pure il preavviso negativo espresso dalla CBN davanti alle istanze di ricorso. L'applicazione del diritto cantonale non è in effetti controversa, poiché il Dipartimento del territorio non si è mai formalmente opposto all'opera revocando l'avviso 28 gennaio 1998 no. 18338 con cui aveva dato il suo benestare.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 26, 68 NAPR; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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