AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.340
Data decisione, Autorità: 11.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00340
Lugano 11 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 novembre 1998 del
contro
la decisione 11 novembre 1998, no. 5078, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 31 luglio 1998 rilasciata in sanatoria dal municipio di __________ ad __________ per un manufatto destinato al gioco dei bambini (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
14 dicembre 1998 di __________;
15 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
16 dicembre 1998 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 20 giugno 1997 il municipio di __________ ha rilasciato ad __________ una licenza per costruire nel giardino della sua abitazione (part. no. __________ RFD) una casetta di legno di m 6.60 x 4.70 x 2.10 da adibire a locale gioco per bambini;
che l'altezza del manufatto è risultata di 25 cm superiore al limite di fissato dall'art. 29 NAPR per le costruzioni accessorie;
che il 22 agosto 1997 il municipio __________ ha rilasciato ad __________ una licenza in sanatoria subordinata alla condizione che lo zoccolo della costruzione venisse interrato mediante la formazione di un terrapieno alto 25 cm;
che su ricorso della vicina opponente, __________, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza in sanatoria, rinviando gli atti al municipio affinché vietasse l'utilizzazione dell'edificio per il gioco dei bambini ed ordinasse la demolizione del portico antistante (ris. gov. 26.11.97 n. 6020);
che con giudizio 30 giugno 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro il predetto giudizio governativo, che è stato annullato nella misura in cui rinviava gli atti al municipio affinché ordinasse i suddetti provvedimenti di ripristino;
che - confermato l'annullamento della licenza in sanatoria in quanto lesiva dell'art. 41 LE - in quel giudizio il Tribunale cantonale amministrativo ha essenzialmente ritenuto che il Consiglio di Stato non potesse sostituirsi all'autorità comunale nell'esercizio delle prerogative che l'art. 43 LE riserva a quest'ultima;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha demandato al municipio il compito di verificare se fossero dati i presupposti per adottare eventuali provvedimenti di ripristino;
che con decisione 31 luglio 1998 il municipio di __________ ha "confermato la licenza edilizia 22 agosto 1997" che le istanze di ricorso avevano appena annullato;
che con giudizio 11 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha annullato questa nuova licenza, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dalla vicina __________ e rinviando gli atti al municipio affinché valutasse se fossero dati i presupposti per l'adozione di provvedimenti di ripristino;
che contro questo giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente sostiene di aver rilasciato la nuova licenza siccome convinto che non siano dati gli estremi per ordinare misure di ripristino;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla vicina __________, che non formulano particolari osservazioni;
che __________ si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, con succinta motivazione siccome palesemente infondato (art. 18 PAmm);
che con sentenza 30 giugno 1998 il Tribunale cantonale amministrativo ha definitivamente accertato l'illegittimità dell'opera nella misura in cui eccede il limite di altezza sancito dall'art. 29 NAPR di __________;
che questo giudizio ha posto termine al procedimento di rilascio della licenza edilizia in sanatoria; le sue conclusioni non possono essere rimesse in discussione; tantomeno mediante il rilascio - d’ufficio - da parte del municipio di una nuova licenza, confer-mativa di quella annullata;
che sulla base di quel giudizio l'autorità comunale doveva semplicemente stabilire se fossero dati i presupposti per ordinare una rettifica;
che se l’intenzione del municipio era quella di affermare che non erano dati gli estremi per adottare una misura di ripristino fondata sull'art. 43 cpv. 2 LE non doveva rilasciare una nuova licenza: bastava che lo dicesse esplicitamente, giustificando questa sua deduzione con congrua motivazione;
che stando così le cose il ricorso va senz'altro respinto;
che le ripetibili seguono la soccombenza;
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 29 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano tasse di giustizia.
Il comune rifonderà alla resistente __________ fr. 100.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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