AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.341
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00341
Lugano 8 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 dicembre 1998 del
contro
la decisione 18 novembre 1998, no. 5283, del Consiglio di Stato che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa inoltrata dalla ditta __________ contro la decisione 23 settembre 1998 con cui il municipio di __________ ha deliberato alla ditta __________ la fornitura di un bruciatore per il riscaldamento;
viste le risposte:
15 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
18 dicembre 1998 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'anno scorso il municipio di __________ ha deciso di sostituire il bruciatore dell'impianto di riscaldamento dello stabile in cui ha sede l'ufficio tecnico comunale (part. no. __________ RFD). Il responsabile degli stabili comunali ha pertanto sollecitato telefonicamente sei ditte del luganese ad inoltrare un'offerta per un nuovo apparecchio.
Valutate le offerte pervenutegli, il 22 settembre 1998 il municipio ha deliberato la fornitura alla ditta __________, che aveva inoltrato un’offerta per un importo di fr. 5'223.80 IVA inclusa.
Contro questa decisione si è aggravata davanti al Consiglio di Stato la ditta __________ di __________, che aveva presentato un'offerta di fr. 5'900.--, con un ribasso del 10 %, IVA esclusa (netto fr. 5'655.15). L’insorgente contestava che la fornitura era stata deliberata ad una ditta non domiciliata nel comune.
B. Con giudizio 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso ai sensi dei considerandi, disponendo "l'annullamento del concorso per la fornitura di un bruciatore”, con conseguente retrocessione degli atti al municipio affinché avesse ad indire un nuovo concorso o vi rinunciasse.
Richiamandosi all'art. 95 cpv. 3 LOC 1950, il Governo ha in sostanza ritenuto che il vigente art. 113 cpv. 2 LOC offrisse in alternativa al pubblico concorso unicamente la possibilità di procedere mediante licitazione privata. In questo senso, andrebbe inteso l'art. 75 del regolamento comunale, che impone l'obbligo del pubblico concorso per lavori e forniture per importi superiori ai fr. 30'000.--.
Non avendo allestito un capitolato ed essendosi limitato ad invitare telefonicamente alcune ditte ad inoltrare la loro offerta, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il municipio avesse disatteso le regole procedurali applicabili alla licitazione privata. Di conseguenza, ha annullato l'intera "procedura di concorso".
C. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, l'art. 113 LOC si limiterebbe a sancire l'obbligo del pubblico concorso soltanto per lavori e forniture d'importo superiore a fr. 5'000.--; importo che il regolamento comunale può aumentare sino a fr. 50'000.--. Al di sotto di questa soglia il municipio sarebbe libero di procedere mediante licitazione privata o per incarico diretto.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, mentre la ditta __________ si limita a formulare osservazioni che verranno semmai riprese più avanti.
La deliberataria non ha presentato osservazioni.
Considerato, in diritto
Considerate le questioni poste a giudizio, può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
L'art .75 del regolamento comunale (RC) di __________ ha fissato il valore di soglia a fr. 30'000.--, disponendo nel contempo che per valori inferiori "le modalità di aggiudicazione competono al municipio".
L'art. 113 LOC si limita a stabilire l'importo oltre il quale è obbligatoria la procedura del pubblico concorso. Il testo di legge non indica la procedura applicabile alle delibere di valore inferiore.
Richiamandosi all’art. 95 cpv. 3 LOC 1950, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le delibere per importi compresi tra 5’000.- e 30’000.- soggiacessero obbligatoriamente alla procedura di licitazione privata.
La tesi non può essere condivisa, poiché sancisce a carico del comune un obbligo che non può essere dedotto dal chiaro testo di legge.
L'art. 95 cpv. 3 LOC 1950 (BU 1950, 81, modifica BU 1970, 147) stabiliva invero che il pubblico concorso era obbligatorio per lavori e forniture per importi superiori ai fr. 500.--, lasciando al regolamento comunale la facoltà di dichiarare sufficiente la licitazione privata per importi compresi tra fr. 500.-- e fr. 2'000.--.
L’art. 113 LOC ha tuttavia modificato la riserva a favore del diritto comunale, sopprimendo qualsiasi accenno alla procedura di licitazione privata e limitandosi a stabilire il valore soglia del pubblico concorso.
Nulla può quindi essere dedotto dall’ordinamento previgente che deponga a favore di un implicito mantenimento dell’obbligo della licitazione privata. È ben vero che nell’ambito della revisione della LOC il Consiglio di Stato aveva proposto al Parlamento di mantenere quest’obbligo aumentando i valori limite (cfr. messaggio 2.7.85 n. 2954 del Consiglio di Stato concernente la revisione della LOC, in VGC, sess. ord. aut., vol. 3, 1824), ma il Gran Consiglio ha seguito la proposta della commissione della legislazione che ha suggerito l’attuale testo di legge.
Stando così le cose, se ne deve dedurre che il legislatore cantonale ha rinunciato a stabilire regole procedurali per delibere per importi inferiori a fr. 5'000.--, rispettivamente al limite fissato dal regolamento comunale.
Da questo profilo, il giudizio governativo impugnato non può pertanto essere confermato.
Orbene, la succitata norma di regolamento riserva al municipio la facoltà di stabilire le modalità di aggiudicazione. Gli lascia quindi un ampio margine discrezionale, censurabile da parte delle autorità di ricorso unicamente nella delibera adottata siano ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere.
Procedendo per trattative private parallele, l‘esecutivo comunale ha in concreto raccolto le offerte di sei ditte locali. Ha scelto la più bassa ed ha proceduto alla delibera.
La ditta __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato faprevalendosi della sua situazione di contribuente e rimproverando al municipio di averle preferito per pochi franchi una ditta domiciliata a __________. Nulla ha eccepito in merito alla procedura adottata dal municipio.
Benché comprensibile, la censura sollevata dalla ditta qui resistente è ingiustificata, poiché non permette di ravvisare nella delibera in esame alcuna violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo di un’inammissibile compromissione degli interessi del comune, che il municipio è tenuto a salvaguardare. L’offerta prescelta è più conveniente di quella inoltrata dalle altre ditte interpellate e non v’è alcun motivo di dubitare dell’affidabilità della deliberataria.
Impregiudicata la qualifica che può essere attribuita alla procedura adottata dal municipio, nelle circostanze del caso in esame è quindi certo che dal profilo sostanziale la delibera censurata era del tutto conforme al diritto.
Per il che, il ricorso va accolto, ripristinando la decisione municipale impugnata.
Per questi motivi,
visti gli art. 113, 208 LOC; 75 RC di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 18 novembre 1998, no. 5283, del Consiglio di Stato è annullata.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster