AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.345
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00345
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del giudice Raffaello Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 dicembre 1998 della
contro
la decisione 25 novembre 1998, no. 5424, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1º ottobre 1998 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di rettificare l'altezza dell'edificio costruito sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
23 dicembre 1998 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 ottobre 1993 il municipio di __________ ha rilasciato all'INSAI e ad altri istanti la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile abitativo/commerciale ai margini del piazzale alla __________, nella zona del relativo piano particolareggiato (part. no. __________ RFD);
che nel corso dei lavori di costruzione, la __________, proprietaria del fondo suddetto, ha eseguito opere (torrino lift e vasche da fiori) che superavano di 75 cm la quota massima di m 360 prescritta dal suddetto PP;
che il 24 marzo 1997 il municipio ha ordinato alla __________ di sospendere i lavori difformi;
che la ricorrente ha disatteso l’ordine, portando a termine i lavori intrapresi;
che il 4 agosto 1997 il municipio ha negato alla __________ la licenza in sanatoria per le opere che superavano la quota massima fissata dal PP;
che la decisione è cresciuta in giudicato;
che con decisioni del 1º ottobre 1998 il municipio di __________ ha ordinato alla __________ di rettificare mediante demolizione le opere eseguite abusivamente in contrasto con le disposizioni del PP;
che con giudizio 25 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata dalla __________ contro l’ordine di rettifica;
che contro il predetto giudizio governativo la __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'ordine di ripristino;
che l'insorgente rileva di non aver avuto possibilità di contestare la quota massima di cm 360 fissata al momento dell'adozione del PP, essendo subentrata ai titolari della licenza 15 ottobre 1993 rilasciata dal municipio ai promotori dell'edificazione in oggetto;
che l'insorgente ravvisa inoltre una disparità di trattamento nella rinuncia del municipio ad esigere la rettifica di un accesso veicolare eseguito in contrasto con le NAPR sul fondo vicino, di proprietà della __________;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che ne chiede il rigetto con argomenti di cui si dirà semmai più avanti;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 45 e 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il sopralluogo ed il richiamo degli atti relativi alle opere abusive eseguite dalla __________ sul fondo vicino non appaiono in effetti atti a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile;
che l'ordine di ripristino deve rispettare il principio di proporzionalità: differenze minime e senza importanza per l'interesse pubblico giustificano un ordine di ripristino soltanto quando ledono gli interessi di un vicino che vi si è tempestivamente opposto;
che le opere da rettificare violano chiaramente il limite d'altezza prescritto dal PP; nemmeno la ricorrente sostiene il contrario;
che l'abuso non è irrilevante dal profilo dell'interesse pubblico; tanto meno quando si consideri che è stato commesso in perfetta malafede, disattendendo gli ordini di sospensione dei lavori impartiti dal municipio;
che l'ordine di rettifica appare di conseguenza perfettamente legittimo;
che le censure sollevate dall'insorgente con riferimento al limite d'altezza prescritto dal PP sono irricevibili;
che tali contestazioni avrebbero semmai dovuto essere sollevate nell'ambito dell'adozione del PP da parte dell’allora proprietario del fondo;
che in quanto subentrante, la ricorrente deve necessariamente sopportare le conseguenze della rinuncia del precedente proprietario ad impugnare la restrizione della proprietà disposta dal PP a carico del fondo;
che queste contestazioni avrebbero oltre tutto dovuto essere sollevate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza in sanatoria, impugnando il diniego del permesso per le opere eccedenti la quota prescritta;
che infondate sono le censure di disparità di trattamento sollevate dalla ricorrente con riferimento ad opere abusive realizzate sul fondo contermine;
che le opere in questione (ponte d'accesso veicolare) sono in effetti del tutto diverse da quelle in contestazione; giustificano quindi un trattamento diverso;
che stando così le cose il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente spese e tassa di giustizia,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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