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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1998.348
Data decisione, Autorità: 16.08.1999, TRAM
Incarto n. 52.98.00348
Lugano 16 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1998 di
__________ patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 18 novembre 1998, no. 5278, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 2 luglio 1998 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di sospendere qualsiasi lavoro sulla part. no. __________ RFD e di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
viste le risposte:
22 dicembre 1998 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
11 gennaio 1999 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con licenze 16 dicembre 1993 e 17 febbraio 1995 il municipio di __________ ha autorizzato la __________ e la __________ a costruire due case d'appartamenti e 4 case monofamiliari in località __________, su un terreno inclinato verso W e verso S (part. n. __________ e __________ RF; zona R25); il piano delle facciate S poneva la quota 00.00 a 289.00 m s/m, omettendo tuttavia di riferirla concretamente ad un preciso livello della costruzione;
che il 10 ottobre 1995 le rilasciatarie delle licenze hanno notificato al municipio un’ulteriore variante volta a spostare di m 9.60 verso S la casa “C”;
che la relazione tecnica annessa alla notifica specificava che le caratteristiche del terreno sarebbero rimaste “invariate rispetto alla precedente domanda di costruzione”;
che, esperita la procedura di pubblicazione, il 2 novembre 1995 il municipio di __________ ha autorizzato lo spostamento richiesto, limitandosi a richiamare le condizioni poste dalle precedenti licenze;
che in occasione del rilascio di questa licenza in variante l'autorità comunale ha manifestamente omesso di rilevare che lo spostamento della costruzione verso S, lungo il pendio N-S, avrebbe alternativamente comportato la formazione di un terrapieno sul lato S o l’abbassamento della quota 00.00 ad un livello inferiore a quello indicato dai piani (m 289.00 s/m);
che il 7 febbraio 1996 il geometra revisore ha verificato i tracciamenti e l'altezza delle costruzioni, rilevando che la soletta a pianterreno della casa “C” era situata alla quota di m 289.33 s/m;
che il 31 ottobre seguente il municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità;
che il 27 febbraio 1997 i ricorrenti __________ e __________ hanno acquistato la part. n. __________ RFD, sulla quale era stata costruita la casa “C”;
che il 22 giugno 1998 il municipio di __________ li ha convocati ad un sopralluogo, nell'ambito del quale si è constatato che sul lato S era stato eseguito un terrapieno, destinato a permettere lo spostamento della casa verso S, mantenendola alla quota prevista dai piani inizialmente approvati;
che ritenendo che la casa fosse stata realizzata in contrasto con le licenze accordate, il 30 giugno 1998 il municipio di __________ ha ordinato ai ricorrenti, sotto comminatoria dell'art. 292 CPS, di sospendere qualsiasi lavoro e di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
che con giudizio 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato dai coniugi __________ contro la predetta risoluzione, confermando l'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria, ma annullando l'ordine di sospensione dei lavori, da tempo terminati, e la comminatoria dell'art. 292 CPS;
che anche il Governo ha in sostanza ritenuto che la costruzione non fosse stata realizzata conformemente ai piani approvati e che pertanto si giustificasse la richiesta di inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria;
che i soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli - per motivi che non occorre qui illustrare - di annullarlo assieme all’ordine di cui si è detto;
che all’accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, con argomenti che non occorre qui rievocare;
che, su richiesta del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, il municipio ha fatto allestire una sezione longitudinale del terreno (N-S), dalla quale è emerso che la casa C è stata costruita su un terrapieno, che ad una distanza di circa 2 m dalla facciata W è risultato alto da m 2.50 a m 3.00 rispetto al terreno naturale (definito in base al piano delle curve di livello 1:2’000 rilevate mediante misurazione aerofotogrammetrica del 1973);
che, preso atto delle risultanze del sopralluogo esperito in contradditorio da parte del giudice delegato, il 22 luglio 1999 il municipio di __________ ha chiesto che la causa fosse stralciata dai ruoli senza ulteriori formalità, comunicando nel contempo a questo tribunale di rinunciare ad esigere l’inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria;
che, vista la rinuncia in questione, i ricorrenti hanno dal canto loro chiesto al tribunale di statuire su spese e ripetibili, opponendosi al semplice stralcio della causa dai ruoli;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine, giusta gli art. 21 LE e 43 PAmm;
che il ritiro di un ricorso determina di regola lo stralcio della causa dai ruoli per desistenza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia (ridotta) e di un’indennità per ripetibili ad eventuali resistenti;
che, nei limiti posti dal principio di legalità, l’adesione del resistente ad un ricorso porta invece al suo accoglimento, con conseguente annullamento della decisione impugnata e giudizio su spese e ripetibili;
che il semplice stralcio della causa dai ruoli non entra in considerazione, poiché determinerebbe la crescita in giudicato della decisione municipale impugnata e del giudizio governativo che la conferma;
che nell’evenienza concreta, la rinuncia del municipio ad esigere l’inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria equivale in sostanza ad un’adesione alla domanda di annullamento dell’ordine in tal senso impartito ai ricorrenti;
che, considerato in concreto come nessuna norma di legge impedisca al municipio di rinunciare ad esigere l’inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria, l’impugnativa va accolta, annullando l’ordine in tal senso impartito dall’autorità comunale agli insorgenti ed il giudizio governativo che lo conferma;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili di entrambe le istanze vanno invece poste a carico del comune;
visti gli art. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 18 novembre 1998 del Consiglio di Stato (n. 5278),
1.2. la decisione 2 luglio 1998 con cui il municipio di __________ ha ordinato ai ricorrenti di presentare una domanda di costruzione in sanatoria;
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 1’200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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